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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7476 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosalia Bizzarro, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/06/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalia Bizzarro, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 15/09/1984, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Sperate.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/09/1984 tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di San Sperate, anno 1984, numero 17, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 15/09/1984; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Sperate (CA) Atto n. 17, parte II, Serie A, Anno 1984.
2) Ordinare al Comune di San Sperate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiarare che nessun tipo di contributo economico è l'un l'altro dovuto essendo le parti economicamente indipendenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7476 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosalia Bizzarro, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18/06/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalia Bizzarro, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 15/09/1984, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Sperate.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/09/1984 tra e trascritto presso il Parte_1 Controparte_1 registro dello stato civile del Comune di San Sperate, anno 1984, numero 17, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 15/09/1984; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Sperate (CA) Atto n. 17, parte II, Serie A, Anno 1984.
2) Ordinare al Comune di San Sperate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiarare che nessun tipo di contributo economico è l'un l'altro dovuto essendo le parti economicamente indipendenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2