Art. 243. Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 215, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. Sono documenti del progetto definitivo:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) piani di sicurezza e di coordinamento;
i) cronoprogramma;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;
i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
(16) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite. --------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici , dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all' articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ".
(art. 215, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. Sono documenti del progetto definitivo:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) piani di sicurezza e di coordinamento;
i) cronoprogramma;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;
i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
(16) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite. --------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici , dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all' articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ".