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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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11 novembre 2017
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Art. 243. Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
(art. 215, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. Sono documenti del progetto definitivo:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) piani di sicurezza e di coordinamento;
i) cronoprogramma;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;
i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
(16) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite. --------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici , dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all' articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ".
(art. 215, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. Sono documenti del progetto definitivo:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) piani di sicurezza e di coordinamento;
i) cronoprogramma;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e specialistiche;
c) rilievi e documentazione fotografica;
d) elaborati grafici;
e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;
i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
(16) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite. --------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici , dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all' articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ".
Commentario • 1
- 1. cosa fare se scrive uno studio legaleGiulio Del Prete · https://www.diritto.it/ · 2 settembre 2026 · 1
Ricevere, mesi dopo un viaggio in Croazia, una richiesta di pagamento per una presunta infrazione stradale può creare non pochi dubbi, soprattutto quando la comunicazione non arriva direttamente da un'autorità pubblica ma da uno studio legale locale e comprende, oltre alla sanzione, ulteriori spese. Prima di pagare è quindi importante capire che valore abbia realmente quella lettera, cosa preveda la normativa croata e quali siano le possibili conseguenze di un eventuale mancato pagamento. Vediamo come funziona questa particolare procedura e come conviene comportarsi. La guida “I nuovi reati stradali – Dalla guida in stato di ebbrezza al reato di fuga pericolosa – Aggiornato alla …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Roma, sentenza 26/01/2022, n. 1186Provvedimento: […] “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE eLeggi di più...
- progettazione preliminare·
- art. 90 d.lgs. 163/2006·
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- art. 24 DPR 207/2010·
- demolizioni non autorizzate·
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