Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 no- vembre 2024, iscritta al n. 3040 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via della Pace n. C.F._1
63, presso lo studio dell'Avv. Roberto Cutigni che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Emilio de' C.F._2
Cavalieri n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Pierluigi Mileo e Ciro Sindona che la rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 29 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 7 settembre 1985 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
162); che dalla loro unione sono nati i IGi a Roma il 22 ottobre Persona_1
1986, e a Viterbo il 27 febbraio 1991, entrambi maggiorenni ed econo- Per_2
micamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollera- bile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1) La casa coniugale di Via Monteverdi n. 20 Viterbo viene assegnata alla IG.ra con tutto il suo contenuto ed il IG. provve- Parte_2 Parte_1
derà al rilascio portando con sé gli effetti personali;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) i coniugi provvederanno ciascuno ed autonomamente al proprio sostentamento;
4) i IG , sono maggiorenni, economicamente autosuf- Persona_1 Per_2
ficienti ed hanno ciascuno creato un proprio nucleo familiare;
5) il IG. a definizione dei rapporti economici, e quale elemento Parte_1
funzionale ed indispensabile della crisi coniugale e patrimoniale, trasferirà alla
IG.r , la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immo- Parte_2
bile goduto in proprietà indivisa con la medesima ed esattamente: il 50% dell'im- mobile corrente in Viterbo, Via Claudio Monteverdi n. 20, contraddistinto al
NCEU fabbricati al foglio 175, particella 301, sub 12, cat. A/2, classe 3, consistenza vani 6,5, rendita euro 839,24; il 50% dell'immobile corrente in Viterbo, Via Claudio
Monteverdi n. 20, contraddistinto al NCEU fabbricati al foglio 175, particella 301, sub 25, cat. C/6, classe 5, consistenza mq 28, rendita euro 121,47. La cessione delle quote immobiliari sopra descritte dovrà avvenire innanzi al notaio indicato dalla
IG.r entro e non oltre 60 giorni dall'omologa della separa- Parte_2
zione;
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6) il IG si obbliga ad estinguere ogni e qualsiasi debito gravante sulle Parte_1
proprietà sopra elencate in data anteriore al trasferimento in quanto l'esistenza dei gravami è ritenuta ostativa alla cessione immobiliare;
7) i coniugi provvederanno di comune accordo ad estinguere i debiti maturati per oneri condominiali degli immobili sopra descritti;
8) le parti si concedono il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del docu- mento valido per l'espatrio;
9) per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del codice civile”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei IGi.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
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Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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