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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 190/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Riesi, Via Roma, 97/99, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Giovanni Sanfilippo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Bagheria, Via D. C.F._2
Sciortino, 33, presso lo studio dell'avv. Antonia Virruso che lo rapp.ta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato.
APPELLATA §§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”Contesta la comparsa avversaria perché infondata in fatto e diritto, precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo d'appello e chiede che la causa venga posta in decisione....”.
Per parte appellata: “…insiste sulle difese già spiegate con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del
02.02.2022 e chiede che la causa venga decisa.….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta, Pt_1
opponendosi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi
[...]
confronti e col quale veniva richiesto il pagamento della somma di
6.840,00 relativa alle fatture di vendita n. 119 del 22.06.2009 e 192 del 16.10.2019 rispettivamente di € 4.320,00 la prima e di € 2.520,00 la seconda. Dette fatture riguardavano una serie di articoli quali orologi e monili di varie marche vendute al titolare CP_1
della omonima ditta individuale. Deduceva che la pretesa creditoria era infondata in quanto non adeguatamente dimostrata essendo stato prodotto solo il registro iva non autenticato.
Si costituiva in giudizio il quale contestava quando Parte_1
ex adverso dedotto ed eccepito, evidenziando che il credito era dimostrato dall'allegato registro iva vendite 2009 della Times &
Jewels autenticato dal dott. Notaio di Canicattì. Persona_1
Rilevava altresì che il decorso della prescrizione era stato interrotto dalal diffida e messa in mora del marzo 2009 regolarmente ricevuta dal . CP_1
Con sentenza n.387/2021, pubblicata il 30.06.2021, resa dal
Tribunale di Caltanissetta nel giudizio RG 947/2020, il Giudice definitivamente pronunciando accoglieva la proposta opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto rigettando la domanda del nei confronti del . Condannava Pt_1 CP_1 Pt_1
alle spese di lite che liquidava in € 2.100,00 oltre spese
[...]
forfettarie, iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva Parte_1
appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Nel merito, accertare e dichiarare che il sig. è debitore del Controparte_1
sig. della somma di € 6.840,00 per il mancato Parte_1
pagamento delle fatture nn. 119 del 22.06.2009 e 192 del 16.10.2009 di cui al registro iva vendite 2009 della ditta IM & Jewels di
IZ PP e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, confermare il decreto ingiuntivo n. 194/2020 emesso dal Tribunale di
Caltanissetta e, conseguentemente, condannare il sig. CP_2
a corrispondere al sig. la somma di €
[...] Parte_1
6.840,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite anche della presente fase del giudizio. ....”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_3
nelle conclusioni della comparsa di risposata con appello incidentale condizionato “…Nel merito, rigetare l'appello proposto dal signor
perché improcedibile, inammissibile ed infondato Parte_1 per le ragioni tute sopra esposte. In subordine ed in via condizionata, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato dichiarato prescritto il credito azionato dall'appellante, e per l'effetto ed in ogni caso, ritenere e dichiarare non dovuta dal signor la Controparte_1
somma (sia per sorte capitale che per interessi) per cui è causa, anche per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. Con vitoria di spese.....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della violazione da parte del Tribunale dell'art 634 cpc. In quanto a dire dello stesso avrebbe errato il Tribunale di Caltanissetta nel ritenere insufficiente la dimostrazione della pretesa creditoria sulla base del registro iva autenticato. Deduce l'appellante che il registro iva vendite
2009 della Times & Jewels dal quale sono state estratte le fatture nn.
119/2009 e 192/2009 è stato vidimato e autenticato dal dott.
, notaio in Canicattì. Per cui a dire dello stesso il credito Persona_1
rispecchierebbe pienamente i requisiti di legge ex art 634 cpc. Per il la veridicità, certezza e fondatezza del credito sarebbe Pt_1
rappresentata dalla emissione delle fatture le quali sono cristallizzate all'interno del registro iva vendite del 2009 il quale avrebbe a suo dire pieno valore probatorio ex art 633 cpc comma 1 e 634 cpc in quanto vidimati ed autenticati dal dott notaio. Persona_1
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il registro iva vidimato benchè necessario e valido nel procedimento monitorio che si conclude con l'emissione del decreto ingiuntivo, non è da solo sufficiente a provare il credito se vi è contestazione da parte del debitore. Consolidata giurisprudenza
(Cass 17211/2019 afferma che le fatture sono documenti di formazione unilaterale e conseguentemente le stesse da sole non costituiscono prova piena del credito o del contratto (Cass. 5573/1997,
Cass 9685/2000 Cass 2011/17050). Lo stesso dicasi per il registro iva vidimato il quale attesta solo la annotazione contabile, m non dà prova della effettiva esistenza del rapporto sottostante.
Configurandosi, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a.
5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
Parte opposta in primo grado su cui incombeva l'onere probatorio, infatti non è riuscita con la documentazione prodotta (solo registro iva vendite 2009, vidimato), dare prova della consegna della merce peraltro contestata dall'opponente.
Privo di pregio risulta poi essere la affermazione dell'appellante allorquando lo stesso deduce che “a nulla rileva la mancata allegazione di un documento di trasporto unitamente alle fatture per altro autenticate..”; Infatti parte opposta per provare la effettiva consegna della merce al , avrebbe dovuto produrre in CP_1 atti i documenti di trasporto o bolle consegnate e firmate, articolare prove testimoniali, produrre documenti vari approvati dal debitore, etc...
Il motivo va pertanto rigettato.
Parte appellata propone appello incidentale condizionato avverso la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione ex art 2946 cc sollevata dall'appellato. Deduce
l'appellante incidentale che tale motivo di appello è proposto solo nella remota ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse ritenere di accogliere le ragioni proposte nell'appello principale.
Il motivo de quo considerata la decisione della Corte di Appello non viene trattato.
L'appello pertanto va rigettato. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Le spese di lite del secondo grado, liquidate in considerazione della materia trattata, e della facilità delle argomentazioni, in favore di come da dispositivo Controparte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
387/2021, pubblicata in data 30/06/2021, resa dal Tribunale di
Caltanissetta nel giudizio RG 947/2020, appellata da Pt_1
[...]
condanna al pagamento in favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00 ( di cui € 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 190/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Riesi, Via Roma, 97/99, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Giovanni Sanfilippo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Bagheria, Via D. C.F._2
Sciortino, 33, presso lo studio dell'avv. Antonia Virruso che lo rapp.ta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato.
APPELLATA §§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”Contesta la comparsa avversaria perché infondata in fatto e diritto, precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo d'appello e chiede che la causa venga posta in decisione....”.
Per parte appellata: “…insiste sulle difese già spiegate con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del
02.02.2022 e chiede che la causa venga decisa.….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta, Pt_1
opponendosi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi
[...]
confronti e col quale veniva richiesto il pagamento della somma di
6.840,00 relativa alle fatture di vendita n. 119 del 22.06.2009 e 192 del 16.10.2019 rispettivamente di € 4.320,00 la prima e di € 2.520,00 la seconda. Dette fatture riguardavano una serie di articoli quali orologi e monili di varie marche vendute al titolare CP_1
della omonima ditta individuale. Deduceva che la pretesa creditoria era infondata in quanto non adeguatamente dimostrata essendo stato prodotto solo il registro iva non autenticato.
Si costituiva in giudizio il quale contestava quando Parte_1
ex adverso dedotto ed eccepito, evidenziando che il credito era dimostrato dall'allegato registro iva vendite 2009 della Times &
Jewels autenticato dal dott. Notaio di Canicattì. Persona_1
Rilevava altresì che il decorso della prescrizione era stato interrotto dalal diffida e messa in mora del marzo 2009 regolarmente ricevuta dal . CP_1
Con sentenza n.387/2021, pubblicata il 30.06.2021, resa dal
Tribunale di Caltanissetta nel giudizio RG 947/2020, il Giudice definitivamente pronunciando accoglieva la proposta opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto rigettando la domanda del nei confronti del . Condannava Pt_1 CP_1 Pt_1
alle spese di lite che liquidava in € 2.100,00 oltre spese
[...]
forfettarie, iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva Parte_1
appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Nel merito, accertare e dichiarare che il sig. è debitore del Controparte_1
sig. della somma di € 6.840,00 per il mancato Parte_1
pagamento delle fatture nn. 119 del 22.06.2009 e 192 del 16.10.2009 di cui al registro iva vendite 2009 della ditta IM & Jewels di
IZ PP e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, confermare il decreto ingiuntivo n. 194/2020 emesso dal Tribunale di
Caltanissetta e, conseguentemente, condannare il sig. CP_2
a corrispondere al sig. la somma di €
[...] Parte_1
6.840,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite anche della presente fase del giudizio. ....”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_3
nelle conclusioni della comparsa di risposata con appello incidentale condizionato “…Nel merito, rigetare l'appello proposto dal signor
perché improcedibile, inammissibile ed infondato Parte_1 per le ragioni tute sopra esposte. In subordine ed in via condizionata, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato dichiarato prescritto il credito azionato dall'appellante, e per l'effetto ed in ogni caso, ritenere e dichiarare non dovuta dal signor la Controparte_1
somma (sia per sorte capitale che per interessi) per cui è causa, anche per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. Con vitoria di spese.....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della violazione da parte del Tribunale dell'art 634 cpc. In quanto a dire dello stesso avrebbe errato il Tribunale di Caltanissetta nel ritenere insufficiente la dimostrazione della pretesa creditoria sulla base del registro iva autenticato. Deduce l'appellante che il registro iva vendite
2009 della Times & Jewels dal quale sono state estratte le fatture nn.
119/2009 e 192/2009 è stato vidimato e autenticato dal dott.
, notaio in Canicattì. Per cui a dire dello stesso il credito Persona_1
rispecchierebbe pienamente i requisiti di legge ex art 634 cpc. Per il la veridicità, certezza e fondatezza del credito sarebbe Pt_1
rappresentata dalla emissione delle fatture le quali sono cristallizzate all'interno del registro iva vendite del 2009 il quale avrebbe a suo dire pieno valore probatorio ex art 633 cpc comma 1 e 634 cpc in quanto vidimati ed autenticati dal dott notaio. Persona_1
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il registro iva vidimato benchè necessario e valido nel procedimento monitorio che si conclude con l'emissione del decreto ingiuntivo, non è da solo sufficiente a provare il credito se vi è contestazione da parte del debitore. Consolidata giurisprudenza
(Cass 17211/2019 afferma che le fatture sono documenti di formazione unilaterale e conseguentemente le stesse da sole non costituiscono prova piena del credito o del contratto (Cass. 5573/1997,
Cass 9685/2000 Cass 2011/17050). Lo stesso dicasi per il registro iva vidimato il quale attesta solo la annotazione contabile, m non dà prova della effettiva esistenza del rapporto sottostante.
Configurandosi, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a.
5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
Parte opposta in primo grado su cui incombeva l'onere probatorio, infatti non è riuscita con la documentazione prodotta (solo registro iva vendite 2009, vidimato), dare prova della consegna della merce peraltro contestata dall'opponente.
Privo di pregio risulta poi essere la affermazione dell'appellante allorquando lo stesso deduce che “a nulla rileva la mancata allegazione di un documento di trasporto unitamente alle fatture per altro autenticate..”; Infatti parte opposta per provare la effettiva consegna della merce al , avrebbe dovuto produrre in CP_1 atti i documenti di trasporto o bolle consegnate e firmate, articolare prove testimoniali, produrre documenti vari approvati dal debitore, etc...
Il motivo va pertanto rigettato.
Parte appellata propone appello incidentale condizionato avverso la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di prescrizione ex art 2946 cc sollevata dall'appellato. Deduce
l'appellante incidentale che tale motivo di appello è proposto solo nella remota ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse ritenere di accogliere le ragioni proposte nell'appello principale.
Il motivo de quo considerata la decisione della Corte di Appello non viene trattato.
L'appello pertanto va rigettato. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Le spese di lite del secondo grado, liquidate in considerazione della materia trattata, e della facilità delle argomentazioni, in favore di come da dispositivo Controparte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
387/2021, pubblicata in data 30/06/2021, resa dal Tribunale di
Caltanissetta nel giudizio RG 947/2020, appellata da Pt_1
[...]
condanna al pagamento in favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00 ( di cui € 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico