Decreto presidenziale 5 marzo 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 7 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 07/06/2021, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2021
N. 00764/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Sardos Albertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CA EMs S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Diaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
dell'aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 4 della procedura di Gara n. 579/2019 indetta dall'Azienda Ospedaliera Università di Verona per la fornitura di 5 microscopi operatori comprensiva della garanzia full risk di anni uno o del materiale di consumo di anni due, suddivisa in quattro lotti, per varie Unità Operative, con eventuale opzione di acquisto di ulteriori beni;
- dichiararsi l’aggiudicazione dei lotti sopra indicati a favore della ricorrente IC s.r.l., unica concorrente in gara ad aver presentato un’offerta conforme ai requisiti richiesti;
In via subordinata:
nel caso denegato di diniego della sospensione cautelare del provvedimento di aggiudicazione, dichiararsi l’inefficacia dei contratti eventualmente medio tempore stipulati tra la Stazione Appaltante e le aggiudicatarie dei lotti 1, 2 e 4, dichiarandosi la ricorrente sin d’ora disponibile al subentro al contratto aggiudicato;
In via di ulteriore gradazione:
qualora non fosse possibile il risarcimento del danno in forma specifica, attraverso il pieno ripristino della situazione soggettiva della ricorrente, anche attraverso la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati, condannare la Stazione Appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da IC s.r.l., corrispondenti ai costi sostenuti per la partecipazione alla gara, al mancato lucro ed alla perdita di chance, da liquidarsi secondo quanto disposto dall’art. 34, c. 4, c.p.a, ovvero nella diversa misura che verrà provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19/3/2021:
- accertare l'illegittimità del comportamento della stazione appaltante, che, in relazione al lotto 1, in presenza di dichiarazioni oggettivamente non veritiere, anche determinate da inescusabile negligenza, prodotte da RO s.r.l., e in grado, con giudizio ex ante , di incidere nel processo di aggiudicazione, non ha provveduto all'esclusione della stessa, in presenza delle condizioni che, in base al disposto dell'art. 80, c. 5, lett. c-bis) e f-bis) l'avrebbero invece imposta.
- accertare l'illegittimità del comportamento della stazione appaltante, che, in relazione al lotto 1, in presenza di dichiarazioni oggettivamente non veritiere, anche determinate da inescusabile negligenza ed in grado, con giudizio ex ante, di incidere nel processo di aggiudicazione, predisposte da CA EM, essa stessa partecipante alla procedura di gara, non ha provveduto all'esclusione della stessa, in presenza delle condizioni che, in base al disposto dell'art. 80, c. 5, lett. c-bis) e f-bis) l'avrebbero invece imposta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di RO S.r.l. e di CA EMs S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera di indizione del 9.12.2019, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (d’ora in poi AOUI) ha bandito una procedura aperta, su piattaforma Sintel, per l’acquisizione di diversi microscopi operatori, suddivisa in quattro lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo, prevedendo un punteggio massimo di 70 punti per gli aspetti qualitativi e 30 punti per il prezzo.
Al termine della procedura di gara, con delibera del Commissario n. 1447/2020 del 30.12.2020, comunicata il giorno 15.1.2021, sono stati adottati i quattro provvedimenti di aggiudicazione dei lotti in gara e, più precisamente: i lotti 1 e 2 sono stati aggiudicati a RO RL; il lotto 3 a IC RL e il lotto 4 a CA EM RL.
Avverso i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai lotti 1, 2 e 4 IC RL ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:
1. la Stazione Appaltante avrebbe errato nel non escludere dalla gara, nei tre lotti citati, le due società divenute aggiudicatarie, in quanto i relativi prodotti offerti sarebbero privi di caratteristiche tecniche “di minima” previsti dal CSA;
2. la Commissione valutatrice avrebbe errato nell’analisi delle caratteristiche tecniche delle offerte delle concorrenti, non avendo correttamente valutato la presenza delle “caratteristiche tecniche “ di minima ”, dei prodotti offerti dalle aggiudicatarie, asseritamente finendo per integrare surrettiziamente la lex specialis , introducendo la possibilità di presentare prodotti dotati di caratteristiche diverse da quelle richieste a pena di esclusione dalla documentazione di gara, e consentendo ai concorrenti di presentare prodotti di un livello inferiore a quello descritto dal capitolato, privi di caratteristiche particolarmente sofisticate e costose, la cui presenza avrebbe inciso in modo rilevante nella strutturazione dell’offerta di IC RL;
Parte ricorrente, poi, ha formulato istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., lamentando la mancata ostensione della documentazione richiesta in data 20 gennaio 2021, concernente le offerte dei concorrenti risultati aggiudicatari, al fine di verificare su quali basi la Commissione aveva ritenuto i microscopi offerti conformi alle caratteristiche previste dal capitolato.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di sospensione cautelare, qualora nel corso del giudizio dovesse essere stipulato il contratto con l’aggiudicataria, la dichiarazione d’inefficacia del contratto di fornitura prevista dall’art. 122 c.p.a.; in via di ulteriore gradazione, in caso di mancata dichiarazione di inefficacia dei contratti eventualmente medio tempore stipulati, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni per equivalente, attraverso il riconoscimento di una somma di denaro che, determinata secondo la procedura di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., ovvero in via equitativa, ristori le spese affrontate per la gara, il mancato guadagno e la perdita di chance ingiustamente patiti.
Con successivo ricorso, depositato in data 19 marzo 2021, IC RL ha formulato, avverso i medesimi provvedimenti già impugnati, i seguenti motivi aggiunti: 1a. RO RL avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara nell’ambito del lotto n. 1, ex art. 80, comma 5, lett. c-bis e f-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto avrebbe reso una dichiarazione non veritiera in relazione alla idoneità del prodotto dalla stessa offerto di garantire la completa integrazione e connessione con il neuronavigatore in uso da parte dell’ AOUI, mancando lo stesso di componenti essenziali a garantire l’utilizzo congiunto dei due dispositivi; inoltre, secondo la ricorrente, poiché le dichiarazioni, prodotte in gara da RO RL per il lotto 1, relative all’integrazione tra il microscopio CA AR e il neuronavigatore ED TA S7, sarebbero riconducibili anche alla controinteressata CA EM RL, pure quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Si sono costituite in giudizio l’AOUI, RO RL e CA EMs RL contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Con ordinanza depositata in data 11 marzo 2021 il Collegio ha respinto la domanda cautelare formulata da parte ricorrente.
All’esito dell’udienza del 26 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sull’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., formulata da parte ricorrente.
Al riguardo, deve ritenersi cessata la materia del contendere avendo parte ricorrente dato atto che l’Amministrazione resistente, in data 16 febbraio 2021, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, tanto che, sulla scorta della medesima, IC ha presentato ricorso per motivi aggiunti.
2. In via preliminare: sull’eccezione di tardività del ricorso principale formulata da AOUI.
Secondo parte resistente il ricorso principale sarebbe tardivo in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare non i provvedimenti di aggiudicazione, ma la determinazione dell’Amministrazione di ammettere le società controinteressate, atto che avrebbe generato una immediata lesione dell’interesse di IC alla corretta formazione della platea dei partecipanti alla competizione, sicché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente, al più tardi, le valutazioni effettuate dalle Commissioni giudicatrici in data 17 dicembre 2020. Diversamente, il ricorso introduttivo è stato notificato solo in data 13 febbraio 2021.
Il giudizio in trattazione è stato incardinato successivamente all'approvazione del c.d. "decreto sblocca cantieri" (D.L. 18.4.2019 n. 32 convertito dalla L. 14.6.2019 n. 55) recante, tra l'altro, abrogazione del c.d. rito superaccelerato di cui all'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, del c.p.a.; pertanto, non è predicabile la dedotta irricevibilità del ricorso per violazione del termine di 30 giorni dall'ammissione in gara dei concorrenti all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (cfr. art. 1, comma 23, del citato D.L. n. 32/2019 secondo cui "Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto").
Per effetto di tale abrogazione deve, quindi, ritenersi che la ricorrente, tempestivamente, impugnando i provvedimenti di aggiudicazione dei tre lotti – provvedimento che radica l'interesse a ricorrere in termini di concretezza e attualità - ha, implicitamente, alla luce dei motivi dedotti, impugnato anche i singoli atti di ammissione relativi ai medesimi tre lotti.
Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.
3. In ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per violazione dell’art. 120, comma 11 bis , d.lgs. n. 50 del 2016.
L’AOUI, RO RL e CA RL hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per violazione dell’art. 120, comma 11 bis , d.lgs. n. 50 del 2016, per avere parte ricorrente impugnato, con un solo ricorso, gli atti relativi a lotti diversi in mancanza dei presupposti di ammissibilità previsti dalla suddetta norma.
3.1. Premessa in diritto.
L’art. 120, comma 11 bis , d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che <<nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto>>.
Il Consiglio di Stato ha posto in evidenza come i requisiti previsti dalla norma ai fini della proposizione di un ricorso cumulativo su più lotti costituiscano presupposti di ammissibilità dello stesso (tra le altre, C. Stato, sez. V, 22 ottobre 2020, n. 6385; id., sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569).
In termini generali, nel processo amministrativo impugnatorio la regola è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (in tal senso, C. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; C. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277; id., sez. V, 27 gennaio 2014, n. 398; id., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).
In tal senso, quindi, sempre in termini generali, il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha, comunque, carattere eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa (C. Stato, sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2481; C. Stato, sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547; C. Stato, sez. IV, 18 marzo 2010 n. 1617).
È stato quindi ritenuto in giurisprudenza che la cumulabilità delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui, anche se appartengono a procedimenti diversi, sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità o comunque di connessione (C. Stato, sez. V, 14 marzo 2019, n. 1687).
In questo contesto generale, la formulazione dell’art. 120 comma 11 bis, dà continuità ad un orientamento consolidato della giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui l'ammissibilità del ricorso cumulativo degli atti di gara pubblica resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta (C. Stato, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 449; id., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241).
La norma, quindi, valorizza la natura “eccezionale” della proponibilità di un ricorso cumulativo in caso di suddivisione della gara in più lotti: questo perché ciascun “lotto” individua un procedimento di gara caratterizzato da una specifica autonomia (che attiene precipuamente al momento relativo alla valutazione dell’ammissione/esclusione dei concorrenti in gara in quello specifico lotto, al momento valutativo delle offerte e, quindi, alla conseguente aggiudicazione) ancorché normalmente “condivida” con gli altri lotti una serie di atti, provvedimenti (ad es., il bando e il disciplinare di gara, il CSA) o segmenti procedimentali (es. la nomina della medesima Commissione di gara, quando è unica) che comporta una specifica connessione sotto il profilo procedimentale e provvedimentale.
Di qui la necessità, prevista normativamente e rammentata dalla giurisprudenza, per cui occorre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo, in primo luogo che ad essere impugnato sia “lo stesso atto” e poi che i motivi di ricorso siano “identici” (C. Stato, sez. V, 08 febbraio 2019, n. 948; C. Stato sez. III, 17 settembre 2018, n. 5434).
Come detto, quindi, il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure (C. Stato, V, 22 gennaio 2020, n. 526; C. Stato, sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8539), di talché anche nel caso di una gara unitaria suddivisa in più lotti ciò potrà ammettersi solo laddove vi sia articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni (Cons. Stato, V, 17 giugno 2019 n. 4096; C. Stato, sez. V, 22 ottobre 2020, n. 6385).
In tal senso, quindi, il fatto che, eventualmente, l’aggiudicazione dei vari lotti sia disposta, formalmente, con un solo atto, non rende per ciò solo “unitario” il complesso dei procedimenti di gara in questione, perché per ciascun lotto sono configurabili autonome aggiudicazioni, ciascuna conseguenza della specifica, e sua volta autonoma, articolazione procedimentale correlata a ciascun lotto di gara.
Ciò che consente, quindi, di impugnare cumulativamente una pluralità di aggiudicazioni, che sono provvedimenti tra loro distinti e, quindi, non costituiscono “lo stesso atto” ai sensi dell’art. 120, comma 11 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 è che venga censurato un provvedimento o atto “comune” a tutti i lotti, ovvero che consenta una specifica connessione tra gli stessi, in modo che l’effetto caducatorio sui successivi tronchi autonomi dei diversi procedimenti si produca come mera conseguenza dell’accoglimento delle censure sollevate avverso l’atto della fase “comune” che necessariamente precede quelle autonome (sulla necessità che la contestazione relativa ad uno dei lotti sia in grado di in grado di ripercuotersi automaticamente sugli altri lotti si veda C. Stato, 22 ottobre 2020, n.6385).
Anche l’intestato TAR, recentemente, si è espresso nel senso che l'art. 120, comma 11 bis , c.p.a., <<ha codificato un orientamento già consolidatosi nella giurisprudenza ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 449), secondo il quale il ricorso cumulativo degli atti di gara è possibile solo se le censure proposte sono idonee a comportare l'annullamento di atti procedimentali comuni, perché solo in questo caso la medesima causa petendi giustifica la trattazione congiunta di diverse domande di annullamento>> (TAR Veneto, sez. I, 14 aprile 2020, n.353).
3.2. La fattispecie in esame.
In considerazione dei principi e degli insegnamenti giurisprudenziali sopra esposti, il ricorso e i motivi aggiunti proposti da parte ricorrente devono ritenersi inammissibili, non sussistendo i presupposti previsti dall’art. 120, comma 11 bis , c.p.a. come indicati.
In primo luogo, infatti, come accennato, il ricorso non è stato presentato impugnando “uno stesso atto”, perché IC si è limitata ad impugnare le singole aggiudicazioni relative ai tre lotti contestati, senza censurare alcun atto o provvedimento “comune” o rientrante in un segmento o sequenza “comune”.
In secondo luogo, pur cercando parte ricorrente di valorizzare la “natura” asseritamente analoga della tipologia di vizio lamentato con riferimento a tutti e tre i lotti censurati, le contestazioni concernono la valutazione delle offerte tecniche relative a ciascuno dei tre procedimenti in questione, cui fanno riferimento differenti verbali, recanti, peraltro, i giudizi resi da differenti Commissioni (come ricordato anche dalla stessa parte ricorrente).
Si consideri, peraltro, che se i lotti 1 e 2 sono stati aggiudicati alla stessa società, RO RL, il lotto n. 4 è stato aggiudicato ad un altro soggetto, CA Microsistem RL.
Non solo, ma ciascun lotto in contestazione aveva ad oggetto offerte relative a prodotti diversi, con caratteristiche diverse, e alle quali sono stati attribuiti punteggi diversi.
In particolare:
- il lotto n. 1 era dedicato all’acquisto di un microscopio operatorio per neurochirurgia; la base d’asta era fissata in € 365.500,00, di cui € 339.000,00 per la fornitura del microscopio, compresa garanzia full-risk per un anno, ed € 26.500,00 per la fornitura biennale di materiale di consumo;
- il lotto n. 2 era dedicato all’acquisto di due microscopi operatori per neurochirurgia adatti per interventi della fossa posteriore con paziente in posizione; la base d’asta era fissata in € 661.100,00, di cui € 608.000,00 per la fornitura dei due microscopi, compresa garanzia full-risk per un anno, ed € 53.100,00 per la fornitura biennale di materiale di consumo;
- il lotto n. 4 era dedicato all’acquisto di un microscopio operatorio per chirurgia plastica ed ortopedia; la base d’asta era fissata in € 208.800,00, di cui € 200.000,00 per la fornitura del microscopio, compresa garanzia full-risk per un anno, ed € 8.800,00 per la fornitura biennale di materiale di consumo.
Le stesse censure contenute nel ricorso non collimano, se non nel “risultato sperato” (cioè l’esclusione delle controinteressate). Infatti, parte ricorrente, nell’affermare (motivo n. 1 del ricorso principale) che le offerte avrebbero dovuto essere escluse per mancanza dei requisiti “di minima”, ha rilevato che:
- per il lotto 1: il microscopio offerto da RO RL non dispone di un dispositivo che smorzi o blocchi automaticamente il movimento o le oscillazioni del microscopio, ma utilizza solo un tradizionale sistema di sblocchi elettromagnetici; I tubi binoculari per il primo e per l’osservatore contrapposto sono solo orientabili ma non estensibili.
- per il lotto 2: non è presente un sistema automatico di blocco del movimento dello stativo, ma solo il tradizionale sistema di sblocco elettromagnetico; i tubi binoculari sono orientabili ma non estensibili. RO avrebbe presentato, per il lotto 2, un microscopio che, diversamente dalla richiesta del capitolato, non potrebbe considerarsi “ top di gamma ” per la neurochirurgia, oggi rappresentato dal modello AR (proposto per il lotto 1), ma un modello di fascia inferiore ed ora superato dagli sviluppi dello stesso fabbricante, il microscopio CA M7 OH (quindi si tratta di un modello diverso, da quello offerto nel lotto 1, e ritenuto dalla ricorrente “più datato”);
- per il lotto 4: l’apparecchiatura offerta da CA EM RL non presenta il richiesto sistema automatico di blocco del movimento dello stativo, ma solo il tradizionale sistema di sblocco elettromagnetico; i tubi binoculari per primo, secondo ed osservatore contrapposto sono orientabili ma non estensibili; inoltre, il microscopio offerto non consente la visione contemporanea di un secondo osservatore laterale e di un osservatore contrapposto, come invece richiesto dal capitolato ed offerto da IC.
Pur cercando di astrarre per ricondurre le censure in questione ad un’unitaria tipologia di vizio, per poter accertare se le offerte presentate dalle controinteressate nei tre lotti in questione fossero o meno da escludere è necessario esaminare, per ciascun lotto, gli atti e la documentazione inerente i “segmenti autonomi” (nel senso sopra esposto) delle relative procedure, in nessun modo potendosi verificare quell’effetto caducatorio “automatico” più sopra ricordato.
Ciò vale anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, ove IC ha fatto riferimento ad un’asserita mancanza in tutti i prodotti offerti nei diversi lotti, di un sistema di blocco automatico e di estensione variabile dei binoculari, ancorché, come detto, i prodotti offerti dalle diverse aggiudicatarie, in realtà avessero caratteristiche diverse (in particolare quelli di RO, da un lato, e CA, dall’altro)
I motivi aggiunti, d’altra parte, condividono il difetto sopra evidenziato, in quanto fanno riferimento al solo lotto 1, nell’ambito del quale sarebbe stata asseritamente effettuata una dichiarazione non veritiera da parte di RO (e, sempre asseritamente da CA).
Al riguardo, non vale ad escludere l’inammissibilità dei motivi aggiunti il richiamo, operato da parte ricorrente in memoria di replica, all’art. 120 c.p.a laddove fa riferimento ai <<nuovi atti attinenti alla medesima procedura…..>>, con ciò facendo valere un’asserita autonomia dei motivi aggiunti rispetto al ricorso principale: infatti, gli atti impugnati sono sempre gli stessi di cui al ricorso principale sul quale si innestano i motivi aggiunti cui solo viene implementato un ulteriore “motivo” di impugnazione, ma nuovamente limitato ad uno solo dei lotti in gara, senza che sia possibile riconoscere, pertanto, un’autonomia processuale al ricorso per motivi aggiunti nel caso di specie.
4. Conclusioni e spese.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. formulata da parte ricorrente.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente e alle società controinteressate, le spese di lite che devono essere liquidate, per ciascuna parte, in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO