TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23718
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Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 11 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
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Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative sul payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost., nonché dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback e che la normativa del 2022 abbia reso operative procedure già esistenti. Viene inoltre affermato che il payback non incide sulle procedure di gara né sui prezzi dei contratti, ma agisce esternamente sul fatturato complessivo.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati (natura retroattiva, lesione affidamento, alterazione procedure di gara)

    Il Collegio ritiene infondate tali censure, ribadendo che il sistema del payback era noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche normative per la fissazione dei tetti di spesa e adozione delle linee guida

    Il Collegio ritiene infondate tali censure, affermando che il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa regionale è avvenuta nel 2019, ma la misura del tetto nazionale (4,4%) era già nota e avrebbe dovuto essere utilizzata come parametro di riferimento.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Si afferma che le regioni e le province autonome, nell'emanare i provvedimenti impugnati, hanno svolto attività meramente attuativo-esecutive, prive di discrezionalità, limitate alla verifica contabile e alla compilazione di elenchi sulla base di norme e atti statali. Tali attività configurano un diritto soggettivo patrimoniale in capo alle aziende fornitrici, la cui controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23718
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23718
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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