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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230049548556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 - RUOLO n. 2023/003436 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- RUOLO n. 2023/002872 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 25.9.2023, depositato il 18.1.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n. 29320230049548556, notificata il 30.6.2023, con la quale Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedeva il pagamento della complessiva
Targa_1somma di € 359,05, oltre a sanzioni e interessi, afferente la vettura tg. e i motoveicoli tg. Targa_2 e Targa 3, per omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, eccependo quanto la non debenza della tassa quanto alla vettura tg.
Società_1FP856DP essendo una vettura ibrida, elettrica e termica a benzina, marca , modello
CHR, immatricolata in data 28 maggio 2018, esente dal bollo auto per l'anno indicato in
Targa_3virtù della L.R. 22.02.2019, n.1.; quanto al veicolo tg la tassa non è dovuta, così come richiesto, cioè per l'intero periodo contributivo (cioè, ancora più chiaramente, per l'intero anno 2020), perché è stato trasferito in data 05.08.2020.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui è stato notificato il ricorso, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione sollevata e sostenuta la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione Sicilia - Assessorato Economia Dipartimento delle Finanze e Credito, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione non meritano di essere accolti.
Quanto al primo motivo perché il ricorrente nulla ha provato pur avendone l'onere. Non ha depositato copia del libretto di circolazione dal quale si evince il tipo di alimentazione
(benzina, diesel, ibrida) e la data di immatricolazione.
Targa_3Quanto al secondo motivo (la tassa per il veicolo tg non è dovuta per l'intero periodo perché è stato trasferito in data 05.08.2020) il termine ultimo per pagare la tassa auto, anno 2020, è scaduto il 31 maggio 2020, considerata la data di immatricolazione risultante dalla visura allegata. A nulla vale il fatto che l'auto è stata venduta il 5.8.2020 posto che a quella data la tassa auto doveva essere pagata.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio vengono liquidate coma da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione. Nulla per la Regione Sicilia - Assessorato Economia Dipartimento delle
Finanze e Credito non costituita
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Giudice
NU IA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230049548556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 - RUOLO n. 2023/003436 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- RUOLO n. 2023/002872 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 25.9.2023, depositato il 18.1.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n. 29320230049548556, notificata il 30.6.2023, con la quale Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedeva il pagamento della complessiva
Targa_1somma di € 359,05, oltre a sanzioni e interessi, afferente la vettura tg. e i motoveicoli tg. Targa_2 e Targa 3, per omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, eccependo quanto la non debenza della tassa quanto alla vettura tg.
Società_1FP856DP essendo una vettura ibrida, elettrica e termica a benzina, marca , modello
CHR, immatricolata in data 28 maggio 2018, esente dal bollo auto per l'anno indicato in
Targa_3virtù della L.R. 22.02.2019, n.1.; quanto al veicolo tg la tassa non è dovuta, così come richiesto, cioè per l'intero periodo contributivo (cioè, ancora più chiaramente, per l'intero anno 2020), perché è stato trasferito in data 05.08.2020.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui è stato notificato il ricorso, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezione sollevata e sostenuta la legittimità della procedura di riscossione.
La Regione Sicilia - Assessorato Economia Dipartimento delle Finanze e Credito, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione non meritano di essere accolti.
Quanto al primo motivo perché il ricorrente nulla ha provato pur avendone l'onere. Non ha depositato copia del libretto di circolazione dal quale si evince il tipo di alimentazione
(benzina, diesel, ibrida) e la data di immatricolazione.
Targa_3Quanto al secondo motivo (la tassa per il veicolo tg non è dovuta per l'intero periodo perché è stato trasferito in data 05.08.2020) il termine ultimo per pagare la tassa auto, anno 2020, è scaduto il 31 maggio 2020, considerata la data di immatricolazione risultante dalla visura allegata. A nulla vale il fatto che l'auto è stata venduta il 5.8.2020 posto che a quella data la tassa auto doveva essere pagata.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio vengono liquidate coma da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione. Nulla per la Regione Sicilia - Assessorato Economia Dipartimento delle
Finanze e Credito non costituita
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Giudice
NU IA