TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13163 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 5224/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO in persona del Giudice, dott.sa CA OC ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 5224/2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Nicastro ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Roma, Via Enrico Accinni n. 63, giusta procura depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
E
(CF: ), con sede in Roma, Via di Boccea n. 154, , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: conclude per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
“Accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., la sussistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato ed ininterrotto, a tempo indeterminato e full-time, dal 03.11.2005 al 19.01.2022, con ogni conseguenza di legge;
2) Condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 53.728,96 come da conteggio depositato unitamente al presente ricorso, e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa oltre interessi e danno da svalutazione;
Con riserva di ogni diritto, azione e ragione. (…) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13/02/2025 adiva l'intestato Tribunale convenendo la Parte_1 società esponendo in fatto: Controparte_1
1) Di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della parte convenuta, esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, dal 03.11.2005 al 19.01.2022, data in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni;
2) In particolare:
- dal 03.11.2005 al 18.08.2019 la ricorrente aveva lavorato ininterrottamente alle dipendenze della
“ditta individuale Di RI AT in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time (n. 20 ore settimanali) per lo svolgimento delle mansioni di con inquadramento al livello 4° del c.c.n.l. commercio;
- in data 19.08.2019, senza alcuna soluzione di continuità e mantenendo inalterate le proprie mansioni e l'inquadramento contrattuale, la sede lavorativa, i giorni e gli orari di lavoro osservati, la ricorrente era passata alle dipendenze dell'odierna convenuta , Controparte_1
3) di aver rassegnato le dimissioni in data 19.01.2022 per sopraggiunti requisiti per il pensionamento;
4) che a decorrere dal 19.08.2019 la “ditta individuale Di RI AT risultava cancellata dal registro delle imprese;
5) che Di RI HA, titolare della predetta ditta individuale e datore di lavoro della ricorrente dal novembre 2005 all'agosto 2019, era il figlio della legale rappresentante della
, e del socio;
Controparte_1 Persona_1 Parte_2
6) che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si era svolto ininterrottamente dal 03.11.2005 al 19.01.2022 con le medesime caratteristiche e modalità: con le medesime mansioni di commessa addetta alla vendita e cassiera, con stessi giorni ed orari lavorativi, stabilmente inserita nell'organigramma aziendale e sottoposta alle specifiche direttive e istruzioni dai soggetti preposti alle parti datoriali che si sono succedute nell'agosto 2019;
7) che la ricorrente, seguendo le direttive e le istruzioni delle parti datoriali che si sono avvicendate nella gestione del rapporto di lavoro per cui è causa, ha sempre espletato, come da incarico conferito, le mansioni di commessa addetta alla vendita e cassiera;
in particolare la ricorrente, in possesso delle chiavi di accesso all'esercizio commerciale, si era sempre occupata della gestione del negozio di abbigliamento sito in Roma, Via di Boccea n. 154, recante insegna “Ann Gigli”; assistendo la clientela nella scelta dei capi di abbigliamento e provvedendo alla sistemazione e all'esposizione della merce;
in aggiunta a quanto sopra la ricorrente, che spesso era sola all'interno del negozio, provvedeva a ricevere i pagamenti svolgendo le mansioni di cassiera;
8) che le parti datoriali, strettamente legate tra di loro da rapporti di parentela (genitori-figlio), dirigevano anche un altro esercizio commerciale di vendita di capi di abbigliamento distante pochi metri dal precedente (Via di Boccea n. 164), recante insegna “Lusy Donna”;
9) che la ricorrente, era sempre stata tenuta a preavvertire i soggetti preposti alla direzione ed organizzazione delle due aziende che si sono succedute nel tempo, nelle persone di Di RI
HA e dei di lui genitori e , in caso di assenza dal Parte_2 Persona_1 lavoro nonché a richiedere a quest'ultimi l'assenso per poter fruire di ferie e permessi;
10) che la ricorrente ha sempre avuto obbligo di presenza al lavoro e, nonostante l'assunzione e le buste paga indicassero il rispetto di un orario lavorativo part-time 50% (n. 20 ore settimanali), di fatto ha sempre osservato l'orario lavorativo di seguito indicato, senza alcuna possibilità di variarne la distribuzione: - dal 03.11.2005 al 31.12.2020 orario full-time dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato;
- dall'01.01.2021 al 19.01.2022 orario part-time 50% (n. 20 ore settimanali) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
11) di aver richiesto con comunicazioni PEC e lettera raccomandata a.r. ambedue del 09.01.2025 il riconoscimento di un unico rapporto contrattuale full time e le relative differenze retributive, in quanto dal 2005 al 2016, era sempre stata retribuita come lavoratrice full time
(in contanti), ma dal 2017 alla fine del rapporto non era stato corrisposto con regolarità quanto indicato in busta paga (inferiore in ogni caso a quanto spettante contrattualmente), né aveva pagato il TFR:
12) che al rapporto di lavoro è applicabile la normativa collettiva di categoria e settore (c.c.n.l. commercio, livello 4°.
La ricorrente faceva valere ex art. 2113 c,c, il subentro della convenuta Controparte_1
(19.08.2019) alla precedente ditta, evidenziando di aver proseguito senza alcuna soluzione di continuità a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, mantenendo inalterate le mansioni, gli orari di lavoro ossequiati e la sede lavorativa.
La ricorrente concludeva, dunque, nei termini indicati in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio la società resistente rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e testi, indi era rinviata per la discussione con termine per note difensive.
Subentrato altro Giudice al ruolo, parte ricorrente depositava note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
2.- Parte ricorrente ha chiesto, dunque, il riconoscimento di € 53.728,96 a titolo di differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 03.11.2005 al 19.01.2022, senza soluzione di continuità dapprima dal 03.11.2005 al 18.08.2019 con la ditta individuale “Di
RI AT e dal 19.08.2019 alle dipendenze dell'odierna convenuta . Controparte_1
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, come noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
La ricorrente ha documentato l'iniziale rapporto di lavoro con contratto di assunzione sottoscritto con la ditta Di RI HA il 3.11.2005 per un lavoro part time a 20 ore per l'attività di commessa inquadrata al quarto livello CCNL commercio nonché con la produzione delle buste paga.
In ordine all'orario e mansioni svolte i testi escussi hanno, poi, riferito:
- , che ha lavorato per 22 anni nel negozio di Parte_3 Pt_4
, padre di a via di Boccea, fino al 2019, ha confermato di aver
[...] Parte_5 conosciuto la ricorrente, che lavorava in altro negozio a via Boccea e che vedeva più volte al giorno, ha ricordato che la ricorrente aveva iniziato a lavorare nel 2005 al posto della zia di
, con orario dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 13.30 sino alle 19.30 e che Parte_6 svolgeva mansioni di commessa e, quando era da sola, di cassiera.
- , amica della ricorrente, che lavoravo in via Boccea da Persona_2 Per_3
ha confermato che la ricorrente aveva iniziato a lavorare nel 2005 e di essere andata
[...] da lei in più occasioni quando chiamava per avere aiuto perché si trovava da sola e che avevano seguito gli stessi orari, dalle 09.00 alle 13.00 e poi dalle 15.30 alle 19.30 per sei giorni a settimana, nel periodo estivo il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.
Dalla prova assunta, a parte una non piena coincidenza nell'orario, risulta confermato che la ricorrente ha svolto sempre le mansioni di commessa e di cassiera all'occorrenza dal 2005, nello stesso negozio di Via Boccea con orario full time sino al periodo richiesto del 31/12/2020, mentre per il residuo periodo la ricorrente conferma di aver svolto un part time di 20 ore.
Tali elementi non sono sufficienti a dare dimostrazione di un intervenuto trasferimento di azienda.
Rileva il Tribunale che l'istituto del trasferimento di azienda, cui consegue la tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e secondo le finalità protettive indicate dalla Direttiva del Consiglio delle comunità europee 14 febbraio 1977 n. 187, presuppone che, a seguito di contratto fra le parti o per altra causa, diversa persona subentri alla precedente, senza soluzione di continuità, nella gestione della identica azienda da quest'ultima condotta, identità che va riferita non solo all'oggetto dell'attività ma anche all'azienda intesa come complesso dei beni dell'impresa, venendo questa a diversificarsi per il solo mutamento soggettivo del titolare, ferma restando l'azienda e persistendo i rapporti di lavoro con i dipendenti.
Nel caso in esame la ricorrente ha allegato di avere lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze dapprima di una ditta individuale e poi della società convenuta. per lo svolgimento di identiche mansioni.
A fronte di tali circostanze la ricorrente non ha specificamente dedotto né dimostrato ulteriori circostanze utili a dimostrare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro, non essendo a ciò sufficiente l'avere lavorato come commessa nello stesso punto vendita formalmente alle dipendenze di soggetti giuridici diversi, per quanto asseritamente riconducibili ad un medesimo nucleo familiare.
In particolare, deve ritenersi che la mera conservazione della identità di luogo di lavoro e di personale, senza ulteriori specificazioni, non è idonea a configurare il trasferimento della medesima azienda. Manca in particolare la allegazione e la dimostrazione della successione delle società titolari del rapporto di lavoro nel medesimo complesso aziendale.
Questo tribunale è consapevole della consolidata giurisprudenza della suprema Corte per cui è configurabile un trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio di una attività economica, muta il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico adoperato per attuare tale mutamento (cfr. tra le altre: Cass. 4 dicembre 2002 n. 17207;Cass. 23 luglio 2002 n. 10761; Cass. 26 luglio 2001 n.
10260; Cass. 4 aprile 2001 n. 5025).
Nel caso in esame, tuttavia, manca la dimostrazione della sostituzione soggettiva nella titolarità della medesima attività economica - in cui si concretizza, il trasferimento di azienda che - comporta, poi, come effetto legale inderogabile, la continuazione dei singoli rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento e la conservazione dei diritti che vi ineriscono, con la ulteriore conseguenza che il singolo lavoratore può far valere nei riguardi del nuovo titolare quei diritti maturati in precedenza e, pertanto, esercitabili nei confronti del cedente.
Inoltre, non solo non è stato prodotto il nuovo contratto di lavoro, ma mancano le buste paga del periodo di transizione, atte a documentare se vi è stata o meno soluzione di continuità tra i due rapporti e come è stato contabilizzata la conclusione del rapporto con la ditta individuale di Di RI
HA.
Spettava quindi alla ricorrente dimostrare che la cessione dell'azienda, mediante sostituzione della persona del datore di lavoro, era intervenuta in costanza di rapporto, in modo da unificare le prestazioni rese nei confronti delle diverse società in un unico rapporto di lavoro. In ogni caso la prova testimoniale assunta non ha fornito alcuna utile indicazione circa la sussistenza della prospettata ipotesi di unicità del rapporto di lavoro, in quanto come detto, l'aver lavorato presso il medesimo punto vendita, per lo svolgimento di identiche mansioni, ma per conto di soggetti giuridici diversi, in assenza di specifiche deduzioni e dimostrazioni, non dimostra né la sussistenza di un'unica azienda né a maggior ragione il trasferimento della stessa.
Da ciò consegue che occorre esaminare solo il periodo di lavoro alle dipendenze della società convenuta, con riferimento al quale risulta comprovato un maggior orario di lavoro svolto come commessa di 4° livello CCNL commercio nel periodo indicato sino al 31/12/2020 e poi part rime al
50% per 20 ore a settimana.
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso al fine di quantificare le relative differenze retributive.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di accertamento della unicità del rapporto di lavoro dal 3/11/2015 al
19/1/2022 ex art. 2112 c.c.;
2) Accerta che la ricorrente ha lavorato per la società convenuta dal 19/8/2019 al 19/1/2022 con mansioni di cassiera inquadrata al 4° livello CCNL commercio con orario full time sino al 31.12.2020 orario full-time dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato;
dall'01.01.2021 al 19.01.2022 orario part-time 50% (n. 20 ore settimanali) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 18/12/2025 Il Giudice
CA OC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO in persona del Giudice, dott.sa CA OC ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 5224/2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Nicastro ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Roma, Via Enrico Accinni n. 63, giusta procura depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE
E
(CF: ), con sede in Roma, Via di Boccea n. 154, , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: conclude per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
“Accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., la sussistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato ed ininterrotto, a tempo indeterminato e full-time, dal 03.11.2005 al 19.01.2022, con ogni conseguenza di legge;
2) Condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 53.728,96 come da conteggio depositato unitamente al presente ricorso, e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa oltre interessi e danno da svalutazione;
Con riserva di ogni diritto, azione e ragione. (…) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13/02/2025 adiva l'intestato Tribunale convenendo la Parte_1 società esponendo in fatto: Controparte_1
1) Di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della parte convenuta, esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, dal 03.11.2005 al 19.01.2022, data in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni;
2) In particolare:
- dal 03.11.2005 al 18.08.2019 la ricorrente aveva lavorato ininterrottamente alle dipendenze della
“ditta individuale Di RI AT in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time (n. 20 ore settimanali) per lo svolgimento delle mansioni di con inquadramento al livello 4° del c.c.n.l. commercio;
- in data 19.08.2019, senza alcuna soluzione di continuità e mantenendo inalterate le proprie mansioni e l'inquadramento contrattuale, la sede lavorativa, i giorni e gli orari di lavoro osservati, la ricorrente era passata alle dipendenze dell'odierna convenuta , Controparte_1
3) di aver rassegnato le dimissioni in data 19.01.2022 per sopraggiunti requisiti per il pensionamento;
4) che a decorrere dal 19.08.2019 la “ditta individuale Di RI AT risultava cancellata dal registro delle imprese;
5) che Di RI HA, titolare della predetta ditta individuale e datore di lavoro della ricorrente dal novembre 2005 all'agosto 2019, era il figlio della legale rappresentante della
, e del socio;
Controparte_1 Persona_1 Parte_2
6) che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si era svolto ininterrottamente dal 03.11.2005 al 19.01.2022 con le medesime caratteristiche e modalità: con le medesime mansioni di commessa addetta alla vendita e cassiera, con stessi giorni ed orari lavorativi, stabilmente inserita nell'organigramma aziendale e sottoposta alle specifiche direttive e istruzioni dai soggetti preposti alle parti datoriali che si sono succedute nell'agosto 2019;
7) che la ricorrente, seguendo le direttive e le istruzioni delle parti datoriali che si sono avvicendate nella gestione del rapporto di lavoro per cui è causa, ha sempre espletato, come da incarico conferito, le mansioni di commessa addetta alla vendita e cassiera;
in particolare la ricorrente, in possesso delle chiavi di accesso all'esercizio commerciale, si era sempre occupata della gestione del negozio di abbigliamento sito in Roma, Via di Boccea n. 154, recante insegna “Ann Gigli”; assistendo la clientela nella scelta dei capi di abbigliamento e provvedendo alla sistemazione e all'esposizione della merce;
in aggiunta a quanto sopra la ricorrente, che spesso era sola all'interno del negozio, provvedeva a ricevere i pagamenti svolgendo le mansioni di cassiera;
8) che le parti datoriali, strettamente legate tra di loro da rapporti di parentela (genitori-figlio), dirigevano anche un altro esercizio commerciale di vendita di capi di abbigliamento distante pochi metri dal precedente (Via di Boccea n. 164), recante insegna “Lusy Donna”;
9) che la ricorrente, era sempre stata tenuta a preavvertire i soggetti preposti alla direzione ed organizzazione delle due aziende che si sono succedute nel tempo, nelle persone di Di RI
HA e dei di lui genitori e , in caso di assenza dal Parte_2 Persona_1 lavoro nonché a richiedere a quest'ultimi l'assenso per poter fruire di ferie e permessi;
10) che la ricorrente ha sempre avuto obbligo di presenza al lavoro e, nonostante l'assunzione e le buste paga indicassero il rispetto di un orario lavorativo part-time 50% (n. 20 ore settimanali), di fatto ha sempre osservato l'orario lavorativo di seguito indicato, senza alcuna possibilità di variarne la distribuzione: - dal 03.11.2005 al 31.12.2020 orario full-time dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato;
- dall'01.01.2021 al 19.01.2022 orario part-time 50% (n. 20 ore settimanali) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
11) di aver richiesto con comunicazioni PEC e lettera raccomandata a.r. ambedue del 09.01.2025 il riconoscimento di un unico rapporto contrattuale full time e le relative differenze retributive, in quanto dal 2005 al 2016, era sempre stata retribuita come lavoratrice full time
(in contanti), ma dal 2017 alla fine del rapporto non era stato corrisposto con regolarità quanto indicato in busta paga (inferiore in ogni caso a quanto spettante contrattualmente), né aveva pagato il TFR:
12) che al rapporto di lavoro è applicabile la normativa collettiva di categoria e settore (c.c.n.l. commercio, livello 4°.
La ricorrente faceva valere ex art. 2113 c,c, il subentro della convenuta Controparte_1
(19.08.2019) alla precedente ditta, evidenziando di aver proseguito senza alcuna soluzione di continuità a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, mantenendo inalterate le mansioni, gli orari di lavoro ossequiati e la sede lavorativa.
La ricorrente concludeva, dunque, nei termini indicati in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio la società resistente rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e testi, indi era rinviata per la discussione con termine per note difensive.
Subentrato altro Giudice al ruolo, parte ricorrente depositava note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
2.- Parte ricorrente ha chiesto, dunque, il riconoscimento di € 53.728,96 a titolo di differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 03.11.2005 al 19.01.2022, senza soluzione di continuità dapprima dal 03.11.2005 al 18.08.2019 con la ditta individuale “Di
RI AT e dal 19.08.2019 alle dipendenze dell'odierna convenuta . Controparte_1
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, come noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
La ricorrente ha documentato l'iniziale rapporto di lavoro con contratto di assunzione sottoscritto con la ditta Di RI HA il 3.11.2005 per un lavoro part time a 20 ore per l'attività di commessa inquadrata al quarto livello CCNL commercio nonché con la produzione delle buste paga.
In ordine all'orario e mansioni svolte i testi escussi hanno, poi, riferito:
- , che ha lavorato per 22 anni nel negozio di Parte_3 Pt_4
, padre di a via di Boccea, fino al 2019, ha confermato di aver
[...] Parte_5 conosciuto la ricorrente, che lavorava in altro negozio a via Boccea e che vedeva più volte al giorno, ha ricordato che la ricorrente aveva iniziato a lavorare nel 2005 al posto della zia di
, con orario dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 13.30 sino alle 19.30 e che Parte_6 svolgeva mansioni di commessa e, quando era da sola, di cassiera.
- , amica della ricorrente, che lavoravo in via Boccea da Persona_2 Per_3
ha confermato che la ricorrente aveva iniziato a lavorare nel 2005 e di essere andata
[...] da lei in più occasioni quando chiamava per avere aiuto perché si trovava da sola e che avevano seguito gli stessi orari, dalle 09.00 alle 13.00 e poi dalle 15.30 alle 19.30 per sei giorni a settimana, nel periodo estivo il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00.
Dalla prova assunta, a parte una non piena coincidenza nell'orario, risulta confermato che la ricorrente ha svolto sempre le mansioni di commessa e di cassiera all'occorrenza dal 2005, nello stesso negozio di Via Boccea con orario full time sino al periodo richiesto del 31/12/2020, mentre per il residuo periodo la ricorrente conferma di aver svolto un part time di 20 ore.
Tali elementi non sono sufficienti a dare dimostrazione di un intervenuto trasferimento di azienda.
Rileva il Tribunale che l'istituto del trasferimento di azienda, cui consegue la tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e secondo le finalità protettive indicate dalla Direttiva del Consiglio delle comunità europee 14 febbraio 1977 n. 187, presuppone che, a seguito di contratto fra le parti o per altra causa, diversa persona subentri alla precedente, senza soluzione di continuità, nella gestione della identica azienda da quest'ultima condotta, identità che va riferita non solo all'oggetto dell'attività ma anche all'azienda intesa come complesso dei beni dell'impresa, venendo questa a diversificarsi per il solo mutamento soggettivo del titolare, ferma restando l'azienda e persistendo i rapporti di lavoro con i dipendenti.
Nel caso in esame la ricorrente ha allegato di avere lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze dapprima di una ditta individuale e poi della società convenuta. per lo svolgimento di identiche mansioni.
A fronte di tali circostanze la ricorrente non ha specificamente dedotto né dimostrato ulteriori circostanze utili a dimostrare la sussistenza di un unico rapporto di lavoro, non essendo a ciò sufficiente l'avere lavorato come commessa nello stesso punto vendita formalmente alle dipendenze di soggetti giuridici diversi, per quanto asseritamente riconducibili ad un medesimo nucleo familiare.
In particolare, deve ritenersi che la mera conservazione della identità di luogo di lavoro e di personale, senza ulteriori specificazioni, non è idonea a configurare il trasferimento della medesima azienda. Manca in particolare la allegazione e la dimostrazione della successione delle società titolari del rapporto di lavoro nel medesimo complesso aziendale.
Questo tribunale è consapevole della consolidata giurisprudenza della suprema Corte per cui è configurabile un trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio di una attività economica, muta il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico adoperato per attuare tale mutamento (cfr. tra le altre: Cass. 4 dicembre 2002 n. 17207;Cass. 23 luglio 2002 n. 10761; Cass. 26 luglio 2001 n.
10260; Cass. 4 aprile 2001 n. 5025).
Nel caso in esame, tuttavia, manca la dimostrazione della sostituzione soggettiva nella titolarità della medesima attività economica - in cui si concretizza, il trasferimento di azienda che - comporta, poi, come effetto legale inderogabile, la continuazione dei singoli rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento e la conservazione dei diritti che vi ineriscono, con la ulteriore conseguenza che il singolo lavoratore può far valere nei riguardi del nuovo titolare quei diritti maturati in precedenza e, pertanto, esercitabili nei confronti del cedente.
Inoltre, non solo non è stato prodotto il nuovo contratto di lavoro, ma mancano le buste paga del periodo di transizione, atte a documentare se vi è stata o meno soluzione di continuità tra i due rapporti e come è stato contabilizzata la conclusione del rapporto con la ditta individuale di Di RI
HA.
Spettava quindi alla ricorrente dimostrare che la cessione dell'azienda, mediante sostituzione della persona del datore di lavoro, era intervenuta in costanza di rapporto, in modo da unificare le prestazioni rese nei confronti delle diverse società in un unico rapporto di lavoro. In ogni caso la prova testimoniale assunta non ha fornito alcuna utile indicazione circa la sussistenza della prospettata ipotesi di unicità del rapporto di lavoro, in quanto come detto, l'aver lavorato presso il medesimo punto vendita, per lo svolgimento di identiche mansioni, ma per conto di soggetti giuridici diversi, in assenza di specifiche deduzioni e dimostrazioni, non dimostra né la sussistenza di un'unica azienda né a maggior ragione il trasferimento della stessa.
Da ciò consegue che occorre esaminare solo il periodo di lavoro alle dipendenze della società convenuta, con riferimento al quale risulta comprovato un maggior orario di lavoro svolto come commessa di 4° livello CCNL commercio nel periodo indicato sino al 31/12/2020 e poi part rime al
50% per 20 ore a settimana.
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso al fine di quantificare le relative differenze retributive.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di accertamento della unicità del rapporto di lavoro dal 3/11/2015 al
19/1/2022 ex art. 2112 c.c.;
2) Accerta che la ricorrente ha lavorato per la società convenuta dal 19/8/2019 al 19/1/2022 con mansioni di cassiera inquadrata al 4° livello CCNL commercio con orario full time sino al 31.12.2020 orario full-time dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato;
dall'01.01.2021 al 19.01.2022 orario part-time 50% (n. 20 ore settimanali) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 18/12/2025 Il Giudice
CA OC