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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1464/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI CROSTA MASSIMO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Priverno (Lt) in
Via San Giovanni n. 30 (appartamento) e n. 38 (cantina) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata e rimarrà in godimento al Sig.re nell'interesse Parte_2 del figlio ivi stabilmente convivente, mentre la moglie si allontanerà dalla Per_1 Parte_1
casa coniugale portando con sé i propri effetti personali. Tale assegnazione è disposta nell'esclusivo interesse del figlio, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.. 3. Resta ferma la comproprietà dell'immobile al 50% tra i coniugi. La gestione patrimoniale dell'immobile potrà essere oggetto di separato accordo o successiva procedura di divisione o scioglimento della comunione.
4. Sebbene il figlio sia maggiorenne, le decisioni relative al suo Per_1
benessere saranno adottate dai genitori di comune accordo, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
5. A decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso la Sig.ra verserà al Sig. tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 Parte_2 non oltre il giorno ventisette di ogni mese, a titolo di concorso l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 200,00 (€ duecento/00), assegno che sarà aggiornato Per_1 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio Per_1
sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. L'assegno unico universale sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
9. Le utenze domestiche (acqua, luce e gas) relative alla dimora coniugale verranno volturate in favore di essendo le stesse attualmente intestate alla Sig.ra . 10. In Parte_2 Parte_1
considerazione della presenza di un animale domestico (un cane) che ha convissuto con la coppia, come da certificato allegato al presente ricorso, le parti concordano che l'animale di affezione resti al Sig. . La Sig.ra , in considerazione del legame Parte_2 Parte_1 affettivo con l'animale, si impegna a sostenere la somma complessiva di euro 30,00
(trenta/00) mensili, per le spese di mantenimento. La somma verrà versata entro il giorno 27 di ogni mese sul conto corrente del Sig. e il versamento decorrerà dal mese Parte_2 successivo alla sottoscrizione del presente ricorso. 11. Il residuo dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio sarà ripartito nella misura del 50% tra i coniugi. A tal fine la moglie verserà al marito entro il giorno 27 una somma mensile pari a € 224,00 decorrente dal mese di agosto 2025 sino al mese di dicembre 2025. 12. L'autovettura Toyota Yaris targata
CT115YS di proprietà di rimarrà in uso alla Sig,ra la quale Parte_2 Parte_1
provvederà a proprie spese a intestarsela entro e non oltre il mese di febbraio 2026. 13.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. 14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PRIVERNO (LT) il 03/04/1999,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 4, P. I, Ufficio 1, dell'anno 1999), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI CROSTA MASSIMO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Priverno (Lt) in
Via San Giovanni n. 30 (appartamento) e n. 38 (cantina) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata e rimarrà in godimento al Sig.re nell'interesse Parte_2 del figlio ivi stabilmente convivente, mentre la moglie si allontanerà dalla Per_1 Parte_1
casa coniugale portando con sé i propri effetti personali. Tale assegnazione è disposta nell'esclusivo interesse del figlio, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.. 3. Resta ferma la comproprietà dell'immobile al 50% tra i coniugi. La gestione patrimoniale dell'immobile potrà essere oggetto di separato accordo o successiva procedura di divisione o scioglimento della comunione.
4. Sebbene il figlio sia maggiorenne, le decisioni relative al suo Per_1
benessere saranno adottate dai genitori di comune accordo, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
5. A decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso la Sig.ra verserà al Sig. tramite accredito in c/c, entro e Parte_1 Parte_2 non oltre il giorno ventisette di ogni mese, a titolo di concorso l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 200,00 (€ duecento/00), assegno che sarà aggiornato Per_1 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio Per_1
sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. L'assegno unico universale sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
8. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
9. Le utenze domestiche (acqua, luce e gas) relative alla dimora coniugale verranno volturate in favore di essendo le stesse attualmente intestate alla Sig.ra . 10. In Parte_2 Parte_1
considerazione della presenza di un animale domestico (un cane) che ha convissuto con la coppia, come da certificato allegato al presente ricorso, le parti concordano che l'animale di affezione resti al Sig. . La Sig.ra , in considerazione del legame Parte_2 Parte_1 affettivo con l'animale, si impegna a sostenere la somma complessiva di euro 30,00
(trenta/00) mensili, per le spese di mantenimento. La somma verrà versata entro il giorno 27 di ogni mese sul conto corrente del Sig. e il versamento decorrerà dal mese Parte_2 successivo alla sottoscrizione del presente ricorso. 11. Il residuo dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio sarà ripartito nella misura del 50% tra i coniugi. A tal fine la moglie verserà al marito entro il giorno 27 una somma mensile pari a € 224,00 decorrente dal mese di agosto 2025 sino al mese di dicembre 2025. 12. L'autovettura Toyota Yaris targata
CT115YS di proprietà di rimarrà in uso alla Sig,ra la quale Parte_2 Parte_1
provvederà a proprie spese a intestarsela entro e non oltre il mese di febbraio 2026. 13.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. 14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PRIVERNO (LT) il 03/04/1999,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 4, P. I, Ufficio 1, dell'anno 1999), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino