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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
IA TI Presidente rel.
ET Di BE CE
Maurizio Drigani CE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa n. 130/2024 R.G.A.C promossa
DA
nata il [...] in [...] Parte_1
Dominicana) e residente alla Spezia
c.f. C.F._1
avv. RUFFINI FABIO -RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] a [...]-Cotui (Repubblica Controparte_1
Dominicana), irreperibile -CONVENUTO CONTUMACE-
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
29.1.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 10.3.2025 a margine della sentenza di separazione
E
, nato il [...], in [...] curatore speciale avv. Controparte_2
D. SU sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate da parte ricorrente e dal curatore speciale all'udienza del 18.11.2025:
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato dinnanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile della Spezia, Reg.. 89 parte I Serie Anno 2012, con il Sig.
[...]
mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito;
Controparte_1
confermare il provvedimento di decadenza del Sig. dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore ai sensi dell'art. 330 c.c.; CP_2
- dichiarare il diritto del Sig. a vedere il figlio solo in Controparte_1
modalità ritenute in concreto più tutelanti per il minore e comunque alla presenza della madre e/o della nonna e/o della zia convivente;
- dichiarare il padre tenuto a corrispondere un assegno Controparte_1
mensile di mantenimento a favore del figlio minore nella misura di euro 350,00 mensili, come già disposto in sentenza di separazione, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
- dichiarare il padre tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie a favore del figlio minore;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
in data 26.7.2012 alla Spezia (atto trascritto nel registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 89 parte I anno
2012) e di aver avuto un figlio ( nato il [...]), ha chiesto dichiararsi la CP_2
separazione coniugale essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Con il decreto di fissazione di udienza il CE delegato ha nominato curatore speciale del minore l'avv. Cossu, ritualmente costituitasi in giudizio.
Il convenuto non si è costituito nonostante notifica presso la sua abitazione in
AR (Spagna) e pertanto è stato dichiarato contumace.
Con sentenza n. 109/2025 in data 27.2.2025 (passata in giudicato il 30.9.2025) ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha:
- pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito,
- dichiarato il convenuto decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, con previsione di eventuali incontri padre-.figlio solo alla presenza della madre o di altra persona di sua fiducia;
- posto a carico del l'obbligo di corrispondere la somma mensile di CP_1
€ 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, e di rimborsare il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell'interesse del minore.
Con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Alla successiva udienza del 18.11.2025 dinanzi al CE relatore la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio, dichiarando che la situazione
3 non è mutata, che il padre non vede e non chiama il figlio e non adempie ai proprio obblighi di mantenimento.
Alla stessa udienza il procuratore di parte ricorrente, a ciò autorizzato dal CE delegato, ha precisato le conclusioni come in epigrafe, alle quali si è associato, facendole proprie, il curatore speciale del minore.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Va preliminarmente rilevato che non si è ritenuto di dover nuovamente procedere all'ascolto del minore anche nella fase divorzile, e che al fine del decidere ben possono essere valorizzate le deposizioni testimoniali già acquisite in sede di separazione
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto proposta quando lo stato di separazione tra le parti si era protratto ininterrottamente da almeno dodici mesi dal 25.6.2024, data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale giudiziale che si
è conclusa con sentenza passata in giudicato il 30.9.2025,.
Dovendosi presumere la continuità dello stato di separazione, e l'impossibilità di ricostituire l'affectio coniugalis, non sono emersi in giudizio elementi tali da far diversamente ritenere, stante anche la perdurante irreperibilità di fatto del convenuto, già contumace.
Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015.
Va altresì accolta la domanda di conferma del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del (alla quale si è associato anche il CP_1
curatore speciale del minore), in quanto le circostanze già accertate durante il giudizio di separazione hanno confermato una condotta del convenuto (abbandono del tetto coniugale e totale disinteresse dello stesso nei confronti di moglie e figlio
4 sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo materiale ed economico) gravemente pregiudizievole per il minore.
Come già precisato in sentenza di separazione, la decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno il diritto del genitore decaduto di avere rapporti con il figlio né l'obbligo del genitore del mantenimento della prole minore d'età.
Nel caso di specie, ovviamente, nessuna determinazione può essere assunta in punto frequentazioni del minore con il padre, che potranno nel caso essere riprese solo se alla presenza della madre o di persona di sua fiducia.
Quanto alle questioni economiche, pur non conoscendo la reale situazione reddituale del convenuto, ma dovendosi presumerne una piena capacità lavorativa e tenuto conto delle esigenze di vita di un adolescente, della permanenza esclusiva di questi presso la madre, che da sempre si è assunta integralmente ogni onere relativo al suo mantenimento, delle modeste risorse economiche di quest'ultima, va confermata la somma di € 350,00 quale importo mensile dovuto a titolo di contributo al mantenimento del minore da parte del convenuto, nonché la ripartizione tra i genitori in pari misura delle spese straordinarie, come specificate e disciplinate nelle
Linee Guida in uso presso questo Tribunale.
Il comportamento processuale ed extraprocessuale del convenuto, ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente e dal curatore del minore (da corrispondersi all'Erario trattandosi di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), liquidate alla stregua della tab. 2
D.M. 55/2014 tenuto conto:
- dello scaglione di riferimento (in relazione al valore indeterminato ex art. 5 comma 6 medesimo D.M.);
- della liquidazione necessariamente unitaria delle due fasi in cui si è svolto il procedimento (separazione e divorzio), trattandosi di due diverse domande proposte tuttavia contestualmente nel medesimo giudizio, e quindi dovendo
5 essere liquidato un unico compenso per la fase di studio, introduttiva e nel caso di specie istruttoria (non essendo stata svolta nella seconda fase) e un compenso per ciascuna fase decisionale;
- del fatto tuttavia che nel caso di specie la fase decisionale divorzile si è limitata ad un'unica udienza dopo la rimessione della causa al CE delegato, senza modifiche delle condizioni e senza deposito di atti conclusivi, con ciò legittimando non una duplicazione del compenso bensì un aumento in misura ritenuta congrua del 25% sul compenso riconosciuto per una sola fase decisionale;
- della modesta attività processuale resasi necessaria (oggettivamente inferiore quella del curatore speciale rispetto a quella della ricorrente, non avendo svolto autonome istanze istruttorie, né espletato particolare diversa attività processuale), che consente la liquidazione delle singole fasi ben al di sotto dei valori medi tabellari,
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, contratto alla Spezia in data 26.7.2012 (atto Controparte_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 89 parte I anno 2012) alle seguenti condizioni:
CONFERMA la declaratoria di decadenza di dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul minore;
Controparte_2
DISPONE che eventuali incontri padre –figlio si svolgano alla presenza della madre o di altra persona di sua fiducia;
DISPONE che il convenuto corrisponda alla ricorrente l'importo mensile di € 350,00
a titolo di contributo al mantenimento del minore da rivalutarsi annualmente CP_2
6 secondo gli indici ISTAT come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
DISPONE la ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie, specificate e disciplinate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate: quanto alla ricorrente in € 125,00 per spese ed € 4.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge;
quanto al curatore speciale del minore e per esso all'Erario in complessivi €
4.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva
e Cpa come per legge.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente est.
IA TI
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