Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/12/2024, n. 31115
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Ordinanza 4 dicembre 2024

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Ai fini della sospensione del giudizio civile ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p., occorre - oltre alla coincidenza, sotto il profilo soggettivo, tra chi si è costituito parte civile nel processo penale e chi ha agito per il risarcimento in sede civile - anche l'identità della pretesa risarcitoria formulata nei due giudizi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza delle condizioni per la sospensione del processo civile, poiché, pur essendovi coincidenza tra le parti delle due domande, avendo il danneggiato proposto la domanda sia in sede civile che in sede penale, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, sul piano oggettivo le domande risarcitorie avevano contenuto diverso, atteso che l'azione civile in sede penale aveva ad oggetto unicamente i danni derivanti dal reato di omicidio colposo del coniuge del danneggiato, mentre la domanda proposta nel giudizio civile riguardava i danni derivanti dal reato di lesioni commesse direttamente nei suoi confronti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 04/12/2024, n. 31115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31115
    Data del deposito : 4 dicembre 2024

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