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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7978 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15270 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 17/04/2025 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI ANDREA EMILIO LORENZO e dall'Avv. MAJA NICOLETTA
GALLI presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] in data [...] - irreperibile. Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: RZ
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 16 OTTOBRE 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Garbagnate Milanese in data 18 febbraio 2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune Anno 2014- N. 4 –Parte I- Serie).
Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono separati con sentenza n. 7888/2018 del Tribunale Ordinario di Milano del 27 giugno 2018, pubblicata il 12 luglio 2018.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 16 ottobre 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mio marito danni. Non so più dive viva e cosa faccia. Non ho più contatti con mio marito. Al tempo della convivenza non lavorava. Io lavoro come operatrice socio sanitaria ed educatrice e guadagno € 1,200 circa.
Vivo in una casa in locazione con canone di € 700 al mese. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Garbagnate Milanese in data 18 febbraio 2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune Anno 2014- N. 4 –Parte I- Serie).
Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 7888/2018 del Tribunale
Ordinario di Milano del 27 giugno 2018, pubblicata il 12 luglio 2018.
pagina 2 di 3 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e he Parte_1 Controparte_3 hanno celebrato matrimonio con rito civile in Garbagnate Milanese in data 18 febbraio 2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune Anno 2014- N. 4 –Parte I- Serie);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate Milanese affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 17/04/2025 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI ANDREA EMILIO LORENZO e dall'Avv. MAJA NICOLETTA
GALLI presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] in data [...] - irreperibile. Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: RZ
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 16 OTTOBRE 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Garbagnate Milanese in data 18 febbraio 2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune Anno 2014- N. 4 –Parte I- Serie).
Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono separati con sentenza n. 7888/2018 del Tribunale Ordinario di Milano del 27 giugno 2018, pubblicata il 12 luglio 2018.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 16 ottobre 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” non vedo né sento mio marito danni. Non so più dive viva e cosa faccia. Non ho più contatti con mio marito. Al tempo della convivenza non lavorava. Io lavoro come operatrice socio sanitaria ed educatrice e guadagno € 1,200 circa.
Vivo in una casa in locazione con canone di € 700 al mese. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Garbagnate Milanese in data 18 febbraio 2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune Anno 2014- N. 4 –Parte I- Serie).
Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 7888/2018 del Tribunale
Ordinario di Milano del 27 giugno 2018, pubblicata il 12 luglio 2018.
pagina 2 di 3 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia richiesta, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e he Parte_1 Controparte_3 hanno celebrato matrimonio con rito civile in Garbagnate Milanese in data 18 febbraio 2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune Anno 2014- N. 4 –Parte I- Serie);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate Milanese affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3