Ordinanza cautelare 22 maggio 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2023, proposto da
YU NI, IL NI, RY NI, WA NI, IO NC, RT CL, NA CL, IC CL, ER De AL, IN OS, AO OS, TE OS, EO CH, NL CH, AI GE, AR GE, LI NT MO, ER ZI, IR IN, AI ZI, FA ON, IC ON, NO ON, FA TT, NL TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonia Patrizia Daleno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Finale Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalina Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale di Finale Ligure 26 gennaio 2023, n. 19, nella parte in cui, per il periodo riservato agli spettacoli viaggianti, indica i soli periodi dal 1 Aprile al 31 Ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Finale Ligure;
Vista la memoria del 13.3.2026 con cui viene dichiarata la carenza di interesse;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa SI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) I ricorrenti, titolari di attività di spettacoli viaggianti, hanno impugnato la delibera in epigrafe, nella parte in cui individua i periodi riservati agli spettacoli viaggianti solo ed esclusivamente i periodi dal primo aprile al 31 Ottobre 2023.
Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 13.3.2026 il Comune ha prodotto la dichiarazione dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando di aderire alla richiesta di compensazione delle spese.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, vista l’adesione del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU SO, Presidente
SI NI, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NI | IU SO |
IL SEGRETARIO