TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Edoardo Martinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2435/2025 RG promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Bertilla LAIN Parte_1
contro
rappresentata e difesa dagli avvocati Teresa BEZHANI e Francesco CP_1
RUCCO
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
a)la minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
b)il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
-il pomeriggio del Mercoledì dalle ore 17,15 alle ore 20,45 (fatto salvo diverso orario di prelievo a scuola da parte del padre, posto che a partire dalla prossima settimana verrà inserita alla scuola materna); Per_1
-a fine settimana alternati dal Venerdì alle ore 17,45 alla Domenica ad ore 20,45, al momento senza pernotto (il sig. oltre a prelevare la figlia presso la casa Pt_1
materna o a scuola, dovrà pertanto riportare la figlia a casa dalla madre ogni sera e riprenderla la mattina successiva alle ore 8,30);
-introduzione di un primo pernotto (notte tra Venerdì e Sabato) allorquando avrà Per_1
compiuto due anni e mezzo (indicativamente Primavera 2026) ed introduzione del secondo pernotto (notte tra Sabato e Domenica) allorquando avrà compiuto tre Per_1
anni (indicativamente Autunno 2026);
-allorquando verrà introdotto il pernotto infrasettimanale, il sig. accompagnerà Pt_1
a direttamente a scuola il mattino seguente;
Per_1
-quanto alle vacanze estive, a partire dall'Estate 2026, la minore starà con il padre anche due settimane, ma i pernotti si limiteranno al massimo a quattro a settimana, mentre per i restanti giorni sarà riaccompagnata a casa dalla madre per la notte;
Per_1
2 -quanto alle vacanze natalizie, dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31
Dicembre al 06 Gennaio con l'altro genitore (alternando i periodi di anno in anno); durante le vacanze natalizie del 2025 /2026, i pernotti saranno presso la madre;
durante le vacanze natalizie del 2026 /2027, i pernotti presso il padre saranno tre;
-quanto alle vacanze pasquali, starà tre giorni con la madre e tre giorni con il Per_1
padre comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze pasquali del 2026 farà un solo pernotto presso il padre;
dall'anno Per_1
successivo i pernotti saranno due;
c) contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro 320, Parte_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro CP_1
il giorno 15 di ogni mese;
d)le spese straordinarie relative alla minore, come regolamentate da protocollo del
Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%; l'assegno unico sarà percepito dagli stessi al 50%;
e)spese compensate .
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 19.5.2025 ha adito l'intestato ufficio chiedendo Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento della figlia minore
3 , nata dalla relazione con Per_1 CP_1
Con comparsa in data 15.9.2025 si è costituita in giudizio CP_1
All'udienza del 21.10.2025, avanti il Giudice Relatore, le parti personalmente comparse hanno raggiunto un accordo nei termini riportati a verbale.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% .
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a)dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b)compensa le spese.
Vicenza, 11.11.2025.
Il Presidente
4 5