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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 19 – 1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice nel procedimento n.r.g. 19/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ) residente in [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicoletta Fortuna con studio in Vicenza, Contra' Porta Padova,
49, pec: e Maria Angela Costa, con studio in Rovigo, Email_1
Via E. De Amicis, 2 pec fax 0425 561292, con domicilio eletto Email_2 presso quest'ultima; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 13.02.2025 e sentito il ricorrente all'udienza del 21.02.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di Rovigo, avuto riguardo alla residenza della ricorrente in Rovigo, via Lionello D'Este 14; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett.
c), CCII atteso che il ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € 175.875,23 (così come precisata dall'OCC), risulta percepire un reddito da lavoro subordinato mensile di poco superiore agli
€ 2.000,00 (risultante dalle buste paga prodotte sub doc. 18) ed è tenuto al concorso nel mantenimento della figlia , minore di età; Per_1 considerato, in particolare, che il debito complessivo ammonta ad euro € 175.875,23 e l'elenco dei creditori al momento della presentazione del ricorso è così composto:
- OCC rodigino € 2.734,00;
- Avv. Nicoletta Fortuna € 1.200,00;
- € 4.915,00; Pt_1
1 - € 12.911,00; CP_2
- Agenzia delle Entrate Rovigo € 154.115,23; rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario: a) per la quota del
25% di beni immobili siti in Rovigo, Vicolo della Fornace, 3C, così censiti nel catasto fabbricati di detto Comune: Fg. 11, part. 732 sub 7 cat. A/2 e Fg. 11, part. 732 sub 14 cat. c/6 del valore stimato in € 9.750,00; b) dell'autovettura Chevrolet targata EL516FY, immatricolata il 22.02.2012, di cui il ricorrente chiede l'esclusione dalla liquidazione in virtù dello scarso valore economico e dell'utilità del mezzo per raggiungere il luogo di lavoro;
c) dei conti correnti accesi presso: n. 105705 con CP_2 un saldo al 30.09.2024 di € 12.024,29 e carta prepagata con saldo al 28.12.2024 di € 500,00; CP_2
HYPE n. 226669 con saldo di € 0,40; REVOLUT n. 4022980 a saldo 0,00. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. che ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione Persona_2
prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa di una serie di avvisi di accertamento notificati da Agenzia delle Entrate a partire da settembre 2023 per il corretto calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed addizionali regionale e comunale e dell'imposta sul valore aggiunto, relative agli anni 2017, 2018 e 2019; rilevato, infatti, che in tale periodo lo , tramite un conoscente che lavorava in Cina, ha CP_1
effettuato degli acquisti di prodotti tecnologici (non presenti nel mercato italiano) di vari marchi, per sé e successivamente anche per amici e conoscenti, e che, nonostante si fosse attivato per verificare se ne avesse l'obbligo, non ha aperto la partita IVA, obbligatoria per volume di affari superiore agli euro 5.000,00 annui, cosicché, a seguito di controllo da parte dell'Ente impositore che ha accertato un volume di affari calcolato sui ricavi e non sul guadagno effettivo, gli sono state comminate sanzioni per un totale – nei tre anni di imposta considerati – di € 154.115,23; rilevato, altresì, che in precedenza, nell'anno 2021, il ricorrente aveva concluso due contratti di finanziamento per far fronte a dei lavori di ristrutturazione resisi necessari nell'immobile di proprietà della suocera in cui vive in forza di comodato: l'uno con per € 20.000,00, concluso il 6.04.2021 CP_2 per la durata di sette anni, la cui rata mensile è pari a € 291,00, l'altro con concluso il Pt_1
20.01.2021, per € 7.300,00 da restituire in sette anni con rata mensile di € 118,00; considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, riprodotto nella relazione particolareggiata depositata, e da costui quantificato nella somma di € 2.500,00/mese complessivamente considerato, tenuto conto del contributo della moglie, lavoratrice a tempo pieno e indeterminato, nella misura della metà;
2
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale nella formazione dello stato passivo dovrà, ai sensi dell'art. 273 CCII, valutare la congruità del credito dedotto dall'OCC e dall'Avv. Fortuna (per quest'ultima sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/20149, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis,
n. 2) c.c.; ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. CP_1
), nato il [...] a [...], residente in [...]
14 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore la dott.ssa con studio in Persona_3
Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
autorizza il debitore a utilizzare l'autovettura Chevrolet targata EL516FY, immatricolata il 22.02.2012, la quale quindi è esclusa dalla liquidazione controllata del patrimonio;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina
3 la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti,
a cura del Liquidatore, ad eccezione della sopra indicata autovettura esclusa dalla liquidazione;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di €
1.250,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto corrente CP_1
intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire, comprese le somme depositate e attualmente presenti presso i conti correnti sopra indicati;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 31.03.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 03.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice nel procedimento n.r.g. 19/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ) residente in [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicoletta Fortuna con studio in Vicenza, Contra' Porta Padova,
49, pec: e Maria Angela Costa, con studio in Rovigo, Email_1
Via E. De Amicis, 2 pec fax 0425 561292, con domicilio eletto Email_2 presso quest'ultima; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 13.02.2025 e sentito il ricorrente all'udienza del 21.02.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di Rovigo, avuto riguardo alla residenza della ricorrente in Rovigo, via Lionello D'Este 14; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett.
c), CCII atteso che il ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € 175.875,23 (così come precisata dall'OCC), risulta percepire un reddito da lavoro subordinato mensile di poco superiore agli
€ 2.000,00 (risultante dalle buste paga prodotte sub doc. 18) ed è tenuto al concorso nel mantenimento della figlia , minore di età; Per_1 considerato, in particolare, che il debito complessivo ammonta ad euro € 175.875,23 e l'elenco dei creditori al momento della presentazione del ricorso è così composto:
- OCC rodigino € 2.734,00;
- Avv. Nicoletta Fortuna € 1.200,00;
- € 4.915,00; Pt_1
1 - € 12.911,00; CP_2
- Agenzia delle Entrate Rovigo € 154.115,23; rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario: a) per la quota del
25% di beni immobili siti in Rovigo, Vicolo della Fornace, 3C, così censiti nel catasto fabbricati di detto Comune: Fg. 11, part. 732 sub 7 cat. A/2 e Fg. 11, part. 732 sub 14 cat. c/6 del valore stimato in € 9.750,00; b) dell'autovettura Chevrolet targata EL516FY, immatricolata il 22.02.2012, di cui il ricorrente chiede l'esclusione dalla liquidazione in virtù dello scarso valore economico e dell'utilità del mezzo per raggiungere il luogo di lavoro;
c) dei conti correnti accesi presso: n. 105705 con CP_2 un saldo al 30.09.2024 di € 12.024,29 e carta prepagata con saldo al 28.12.2024 di € 500,00; CP_2
HYPE n. 226669 con saldo di € 0,40; REVOLUT n. 4022980 a saldo 0,00. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. che ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione Persona_2
prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa di una serie di avvisi di accertamento notificati da Agenzia delle Entrate a partire da settembre 2023 per il corretto calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed addizionali regionale e comunale e dell'imposta sul valore aggiunto, relative agli anni 2017, 2018 e 2019; rilevato, infatti, che in tale periodo lo , tramite un conoscente che lavorava in Cina, ha CP_1
effettuato degli acquisti di prodotti tecnologici (non presenti nel mercato italiano) di vari marchi, per sé e successivamente anche per amici e conoscenti, e che, nonostante si fosse attivato per verificare se ne avesse l'obbligo, non ha aperto la partita IVA, obbligatoria per volume di affari superiore agli euro 5.000,00 annui, cosicché, a seguito di controllo da parte dell'Ente impositore che ha accertato un volume di affari calcolato sui ricavi e non sul guadagno effettivo, gli sono state comminate sanzioni per un totale – nei tre anni di imposta considerati – di € 154.115,23; rilevato, altresì, che in precedenza, nell'anno 2021, il ricorrente aveva concluso due contratti di finanziamento per far fronte a dei lavori di ristrutturazione resisi necessari nell'immobile di proprietà della suocera in cui vive in forza di comodato: l'uno con per € 20.000,00, concluso il 6.04.2021 CP_2 per la durata di sette anni, la cui rata mensile è pari a € 291,00, l'altro con concluso il Pt_1
20.01.2021, per € 7.300,00 da restituire in sette anni con rata mensile di € 118,00; considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, riprodotto nella relazione particolareggiata depositata, e da costui quantificato nella somma di € 2.500,00/mese complessivamente considerato, tenuto conto del contributo della moglie, lavoratrice a tempo pieno e indeterminato, nella misura della metà;
2
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale nella formazione dello stato passivo dovrà, ai sensi dell'art. 273 CCII, valutare la congruità del credito dedotto dall'OCC e dall'Avv. Fortuna (per quest'ultima sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/20149, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis,
n. 2) c.c.; ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. CP_1
), nato il [...] a [...], residente in [...]
14 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore la dott.ssa con studio in Persona_3
Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
autorizza il debitore a utilizzare l'autovettura Chevrolet targata EL516FY, immatricolata il 22.02.2012, la quale quindi è esclusa dalla liquidazione controllata del patrimonio;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina
3 la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti,
a cura del Liquidatore, ad eccezione della sopra indicata autovettura esclusa dalla liquidazione;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di €
1.250,00 mensili, con obbligo a carico di di depositare nel conto corrente CP_1
intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire, comprese le somme depositate e attualmente presenti presso i conti correnti sopra indicati;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 31.03.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 03.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
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