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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 151 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Favara, C.F._1
corso Vittorio Veneto n. 82, presso lo studio professionale dell'Avv. Salvatore Virgone (C.F.
) e dell'Avv. Rosalia Bottaro (C.F. ), che la C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
contro
, nato l'[...] a Favara (C.F. ) ed ivi residente CP_1 C.F._4
in via Beethoven n.1, elettivamente domiciliato in Agrigento, Via Giovanni XXII n. 52, presso lo studio professionale dell'Avv. Lentini Federico (C.F. ) e dell'Avv. Riccardo C.F._5
Magro (C.F. ) che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla C.F._6
comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
Pag. 1 a 7 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia il Tribunale Civile di Agrigento, rigettata ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, - Ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione immobiliare e
per l'effetto disporre la divisione giudiziale del terreno ed insistente fabbricato, sito in Agrigento via
Cavaleri Magazzeni – via Universo (C.da Guardia Cannatello), acquistato con atto pubblico di
vendita dell'1.08.2008, Rep. N. 26.408, Racc. n. 11.950, censito in catasto al Foglio 172, Particelle
1037 – 1038 – 1039 – 1040 – 150, assegnando a ciascuno dei comproprietari la propria quota di
diritto, secondo il progetto divisionale predisposto dal nominando C.T.U.; qualora controparte
dovesse richiedere l'assegnazione dell'immobile, ritenere e dichiarare il diritto di a Parte_1
ricevere da il controvalore in denaro della propria quota;
- diversamente, qualora CP_1
controparte non richieda l'assegnazione per l'intero dell'immobile con riconoscimento del
controvalore a , in ragione della sua indivisibilità in natura, ordinare e disporre la Parte_1
vendita dell'immobile, così provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle
rispettive quote;
- In via istruttoria, si chiede nomina di CTU, affinché previa valutazione del
compendio immobiliare di riferimento, costituito dal terreno e dall'insistente fabbricato, rediga un
progetto divisionale, stimando e quantificando il valore complessivo e di ciascuno quota,
sottoponendolo all'approvazione delle parti.- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia il Giudice Preliminarmente 1) Accertare il mancato
esperimento della mediazione obbligatoria e per l'effetto dichiarare improcedibile il presente
procedimento; nel merito 2) In ragione della indivisibilità del bene, assegnare l'immobile oggetto di
divisione per intero all'odierno convenuto, , onerandolo al pagamento del CP_1
controvalore della parte spettante in favore dell'attrice; 3) In subordine, in caso di assenza dei
presupposti dell'azione, rigettare la domanda di parte attrice 4) Con vittoria di spese competenze ed
onorari.”
MOTIVAZIONE
Pag. 2 a 7
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/01/2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo di aver acquistato con quest'ultimo, CP_1
all'epoca coniuge in regime di separazione dei beni, in ragione di un mezzo ciascuno, la piena proprietà indivisa di alcuni lotti di terreno situati in Agrigento, via Cavaleri Magazzeni-via
Universo, C. da Guardia Cannatello, distinti nel Catasto terreni di Agrigento al Fg.172 p.lle
1037,1038, 1039, 1040, 150 (rogito dell'01.08.2008, in Notar , rep. n. Persona_1
26.408, racc. n. 11.950).
1.2. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria o, in subordine, ove richiesto dalla parte convenuta, l'assegnazione per intero dell'immobile in favore di quest'ultimo con riconoscimento del controvalore in denaro in favore dell'attrice. In
estremo subordine, in caso di indivisibilità del bene e di mancata richiesta di assegnazione, ha chiesto la vendita dell'immobile con riparto del ricavato in proporzione alle quote di contitolarità.
1.3. Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il CP_1
mancato svolgimento della mediazione. Nel merito, non opponendosi all'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, ha chiesto, previo accertamento dell'indivisibilità
del bene, disporsi la divisione mediante assegnazione dell'intero immobile in proprio favore con corresponsione del controvalore in denaro in favore dell'attrice.
1.4. È stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la rinnovazione della mediazione.
Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c... All'esito della scadenza dei predetti termini, è stata disposta una c.t.u. al fine della descrizione dell'immobile, della verifica della sua appartenenza alle parti in causa, della stima dell'immobile, dell'accertamento della legittimità urbanistica e della commerciabilità del bene e della predisposizione di un progetto di comoda divisione dei beni con eventuali conguagli in denaro.
Pag. 3 a 7
1.5. Espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sulla domanda di divisione
2.1.Ritiene il Tribunale che la domanda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ordinaria del terreno sito in Agrigento, via Cavaleri Magazzeni- via Universo, C. da Guardia Cannatello,
non possa trovare accoglimento stante l'insanabile irregolarità urbanistica edilizia riscontrata sull'immobile oggetto di causa.
2.2.Sul punto va infatti richiamato il principio di diritto secondo cui, anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 cod. civ., si applica la nullità prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 del D.P.R. 380/2001 con riferimento a vicende negoziali "inter vivos" relative a beni immobili abusivi. Tale nullità ha carattere assoluto
(ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 630 del 17/01/2003 (Rv. 559824 - 01).
2.3.Facendo applicazione del principio di diritto appena enunciato al caso di specie, deve ritenersi che il patrimonio immobiliare oggetto di causa sia insuscettibile di divisione e conseguentemente di assegnazione per intero in favore del convenuto, alla luce delle risultanze della disposta CTU,
la cui relazione dev'essere qui richiamata in ragione della condivisibilità delle argomentazioni e delle conclusioni esposte dal consulente.
2.4.Dagli accertamenti effettuati dal CTU emerge infatti che gli immobili oggetto di causa, tutti costruiti dopo l'acquisto del terreno su cui sorgono da parte delle odierne parti in causa avvenuto il 25/08/2008, sono da individuare in tre fabbricati insistenti su un lotto di terreno contraddistinto
Pag. 4 a 7 al Catasto terreni al Fg.172 p.lle 1037,1038, 1039, 1040, 150, di cui due a destinazione residenziale e uno a destinazione non residenziale.
2.5.Come si ricava dalla relazione peritale, “l'immobile in oggetto non risulta ad oggi regolare urbanisticamente” e dev'essere ritenuto pertanto non commerciabile. Ha aggiunto il CTU che “al fine di valutare la commerciabilità del bene, non sussistono ad oggi le condizioni per poter applicare qualsiasi sanatoria. Al fine del rilascio del permesso in sanatoria è necessario che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di cui all'art. 36, quindi all'attualità (…). Analizzando il bene, in riferimento ai dettami normativi stabiliti dal regolamento edilizio vigenti nel Comune di Agrigento, è possibile rilevare che tutte le opere realizzate abusivamente non sono conformi agli strumenti urbanistici in vigore. Esaminata la condizione dell'immobile, il CTU ritiene che l'immobile allo stato attuale possa essere dichiarato in parte abusivo e non sanabile e che quindi l'unica strada perseguibile risulta essere quella del ripristino dell'immobile al suo stato autorizzato” (pag. 32 della relazione).
2.6.Con specifico riferimento ai singoli edifici costruiti sul terreno delle odierne parti in causa, il CTU
ha rilevato la presenza di tre fabbricati (pagg. 8 e ss. della relazione):
2.6.A. “Fabbricato 1” di 12,70 x 11,65 metri, con corte circostante, su due elevazioni fuori terra, di cui una in parte seminterrata, destinato ad abitazione ed un lastrico solare con accesso dall'esterno; in relazione a quest'ultimo fabbricato, “sia le tompagnature esterne che le tramezzature interne non risultano conformi al titolo autorizzativo con un sostanziale aumento di volume residenziale e quindi allo stato attuale il fabbricato nel complesso risulta in parte urbanisticamente abusivo”.
2.6.B. “Fabbricato 2” di 11,55 x 6,00 metri su unico livello al PT destinato a salone per feste e comunque ad uso residenziale, coperto da falda inclinata;
quest'ultimo fabbricato “è stato realizzato in assenza di regolare titolo autorizzativo e che allo stato attuale risulta urbanisticamente abusivo. In corrispondenza del volume sopra descritto, con la medesima
Pag. 5 a 7 C.E. n.86/2009 era stata autorizzata una tettoia di dimensioni 6,00 ml x 4,00 ml per un totale di mq 24,00 ed altezza massima interna pari a m 3,20 ed altezza minima pari a 2,70. Pertanto
rispetto a quanto autorizzato è stato realizzato sia un volume abusivo che una superficie coperta difforme, sia nelle dimensioni che nell'altezza”.
2.6.C. “Fabbricato 3” formato da due volumi allungati, affiancati al confine, adibiti a locali tecnici e locali deposito privi di finestre e coperti da tetti a falde.; “i “fabbricati 3” sono stati realizzati in assenza di regolare titolo autorizzativo e che allo stato attuale risultano urbanisticamente abusivi”.
2.7.Alla luce di quanto analiticamente descritto nella relazione del CTU, le cui risultanze devono essere condivise in quanto raggiunte in modo logico ed esaustivo, nel rispetto del contraddittorio e in conformità alle premesse tecniche e ai rilievi eseguiti, deve dunque essere esclusa la commerciabilità del bene.
2.8. Va aggiunto che nessuna delle parti in causa ha contestato le conclusioni raggiunte dal CTU in merito all'abusività dei fabbricati né ha manifestato la disponibilità a provvedere alle opere di ripristino ed eliminazione degli abusi sostenendone gli oneri.
2.9. Il patrimonio comune oggetto di giudizio non risulta pertanto suscettibile di divisione stante l'impossibilità giuridica di trasferire e dividere gli immobili abusivi. Neppure può essere accolta la richiesta di assegnazione dell'immobile per intero al convenuto con corresponsione del controvalore alla parte odierna attrice. È infatti evidente che l'assegnazione costituisce una modalità esecutiva della divisione volta ad evitare la vendita del bene, con la conseguenza che al rigetto della domanda di divisione consegue necessariamente il rigetto anche della richiesta di assegnazione del bene comune ad uno dei condividenti.
3.. Le spese
3.1. La domanda di divisione tende al soddisfacimento del comune interesse dei condividenti. La
parte convenuta, inoltre, si è in sostanza, nel merito, associata in via principale alla domanda di divisione chiedendo lo scioglimento della comunione mediante assegnazione a sé dell'immobile
Pag. 6 a 7 comune per l'intero. Ne consegue che le spese di lite devono essere integralmente compensate non ravvisandosi una ipotesi di soccombenza, se non comune alle parti in causa. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 151/2022 promossa da Pt_1
contro disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così
[...] CP_1
provvede:
1) respinge ogni domanda delle parti in causa;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido.
Agrigento, 6/2/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 151 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Favara, C.F._1
corso Vittorio Veneto n. 82, presso lo studio professionale dell'Avv. Salvatore Virgone (C.F.
) e dell'Avv. Rosalia Bottaro (C.F. ), che la C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
contro
, nato l'[...] a Favara (C.F. ) ed ivi residente CP_1 C.F._4
in via Beethoven n.1, elettivamente domiciliato in Agrigento, Via Giovanni XXII n. 52, presso lo studio professionale dell'Avv. Lentini Federico (C.F. ) e dell'Avv. Riccardo C.F._5
Magro (C.F. ) che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla C.F._6
comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
Pag. 1 a 7 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “Voglia il Tribunale Civile di Agrigento, rigettata ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, - Ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione immobiliare e
per l'effetto disporre la divisione giudiziale del terreno ed insistente fabbricato, sito in Agrigento via
Cavaleri Magazzeni – via Universo (C.da Guardia Cannatello), acquistato con atto pubblico di
vendita dell'1.08.2008, Rep. N. 26.408, Racc. n. 11.950, censito in catasto al Foglio 172, Particelle
1037 – 1038 – 1039 – 1040 – 150, assegnando a ciascuno dei comproprietari la propria quota di
diritto, secondo il progetto divisionale predisposto dal nominando C.T.U.; qualora controparte
dovesse richiedere l'assegnazione dell'immobile, ritenere e dichiarare il diritto di a Parte_1
ricevere da il controvalore in denaro della propria quota;
- diversamente, qualora CP_1
controparte non richieda l'assegnazione per l'intero dell'immobile con riconoscimento del
controvalore a , in ragione della sua indivisibilità in natura, ordinare e disporre la Parte_1
vendita dell'immobile, così provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle
rispettive quote;
- In via istruttoria, si chiede nomina di CTU, affinché previa valutazione del
compendio immobiliare di riferimento, costituito dal terreno e dall'insistente fabbricato, rediga un
progetto divisionale, stimando e quantificando il valore complessivo e di ciascuno quota,
sottoponendolo all'approvazione delle parti.- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia il Giudice Preliminarmente 1) Accertare il mancato
esperimento della mediazione obbligatoria e per l'effetto dichiarare improcedibile il presente
procedimento; nel merito 2) In ragione della indivisibilità del bene, assegnare l'immobile oggetto di
divisione per intero all'odierno convenuto, , onerandolo al pagamento del CP_1
controvalore della parte spettante in favore dell'attrice; 3) In subordine, in caso di assenza dei
presupposti dell'azione, rigettare la domanda di parte attrice 4) Con vittoria di spese competenze ed
onorari.”
MOTIVAZIONE
Pag. 2 a 7
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/01/2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo di aver acquistato con quest'ultimo, CP_1
all'epoca coniuge in regime di separazione dei beni, in ragione di un mezzo ciascuno, la piena proprietà indivisa di alcuni lotti di terreno situati in Agrigento, via Cavaleri Magazzeni-via
Universo, C. da Guardia Cannatello, distinti nel Catasto terreni di Agrigento al Fg.172 p.lle
1037,1038, 1039, 1040, 150 (rogito dell'01.08.2008, in Notar , rep. n. Persona_1
26.408, racc. n. 11.950).
1.2. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria o, in subordine, ove richiesto dalla parte convenuta, l'assegnazione per intero dell'immobile in favore di quest'ultimo con riconoscimento del controvalore in denaro in favore dell'attrice. In
estremo subordine, in caso di indivisibilità del bene e di mancata richiesta di assegnazione, ha chiesto la vendita dell'immobile con riparto del ricavato in proporzione alle quote di contitolarità.
1.3. Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il CP_1
mancato svolgimento della mediazione. Nel merito, non opponendosi all'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione, ha chiesto, previo accertamento dell'indivisibilità
del bene, disporsi la divisione mediante assegnazione dell'intero immobile in proprio favore con corresponsione del controvalore in denaro in favore dell'attrice.
1.4. È stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la rinnovazione della mediazione.
Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c... All'esito della scadenza dei predetti termini, è stata disposta una c.t.u. al fine della descrizione dell'immobile, della verifica della sua appartenenza alle parti in causa, della stima dell'immobile, dell'accertamento della legittimità urbanistica e della commerciabilità del bene e della predisposizione di un progetto di comoda divisione dei beni con eventuali conguagli in denaro.
Pag. 3 a 7
1.5. Espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sulla domanda di divisione
2.1.Ritiene il Tribunale che la domanda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ordinaria del terreno sito in Agrigento, via Cavaleri Magazzeni- via Universo, C. da Guardia Cannatello,
non possa trovare accoglimento stante l'insanabile irregolarità urbanistica edilizia riscontrata sull'immobile oggetto di causa.
2.2.Sul punto va infatti richiamato il principio di diritto secondo cui, anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 cod. civ., si applica la nullità prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 del D.P.R. 380/2001 con riferimento a vicende negoziali "inter vivos" relative a beni immobili abusivi. Tale nullità ha carattere assoluto
(ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse) in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 630 del 17/01/2003 (Rv. 559824 - 01).
2.3.Facendo applicazione del principio di diritto appena enunciato al caso di specie, deve ritenersi che il patrimonio immobiliare oggetto di causa sia insuscettibile di divisione e conseguentemente di assegnazione per intero in favore del convenuto, alla luce delle risultanze della disposta CTU,
la cui relazione dev'essere qui richiamata in ragione della condivisibilità delle argomentazioni e delle conclusioni esposte dal consulente.
2.4.Dagli accertamenti effettuati dal CTU emerge infatti che gli immobili oggetto di causa, tutti costruiti dopo l'acquisto del terreno su cui sorgono da parte delle odierne parti in causa avvenuto il 25/08/2008, sono da individuare in tre fabbricati insistenti su un lotto di terreno contraddistinto
Pag. 4 a 7 al Catasto terreni al Fg.172 p.lle 1037,1038, 1039, 1040, 150, di cui due a destinazione residenziale e uno a destinazione non residenziale.
2.5.Come si ricava dalla relazione peritale, “l'immobile in oggetto non risulta ad oggi regolare urbanisticamente” e dev'essere ritenuto pertanto non commerciabile. Ha aggiunto il CTU che “al fine di valutare la commerciabilità del bene, non sussistono ad oggi le condizioni per poter applicare qualsiasi sanatoria. Al fine del rilascio del permesso in sanatoria è necessario che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di cui all'art. 36, quindi all'attualità (…). Analizzando il bene, in riferimento ai dettami normativi stabiliti dal regolamento edilizio vigenti nel Comune di Agrigento, è possibile rilevare che tutte le opere realizzate abusivamente non sono conformi agli strumenti urbanistici in vigore. Esaminata la condizione dell'immobile, il CTU ritiene che l'immobile allo stato attuale possa essere dichiarato in parte abusivo e non sanabile e che quindi l'unica strada perseguibile risulta essere quella del ripristino dell'immobile al suo stato autorizzato” (pag. 32 della relazione).
2.6.Con specifico riferimento ai singoli edifici costruiti sul terreno delle odierne parti in causa, il CTU
ha rilevato la presenza di tre fabbricati (pagg. 8 e ss. della relazione):
2.6.A. “Fabbricato 1” di 12,70 x 11,65 metri, con corte circostante, su due elevazioni fuori terra, di cui una in parte seminterrata, destinato ad abitazione ed un lastrico solare con accesso dall'esterno; in relazione a quest'ultimo fabbricato, “sia le tompagnature esterne che le tramezzature interne non risultano conformi al titolo autorizzativo con un sostanziale aumento di volume residenziale e quindi allo stato attuale il fabbricato nel complesso risulta in parte urbanisticamente abusivo”.
2.6.B. “Fabbricato 2” di 11,55 x 6,00 metri su unico livello al PT destinato a salone per feste e comunque ad uso residenziale, coperto da falda inclinata;
quest'ultimo fabbricato “è stato realizzato in assenza di regolare titolo autorizzativo e che allo stato attuale risulta urbanisticamente abusivo. In corrispondenza del volume sopra descritto, con la medesima
Pag. 5 a 7 C.E. n.86/2009 era stata autorizzata una tettoia di dimensioni 6,00 ml x 4,00 ml per un totale di mq 24,00 ed altezza massima interna pari a m 3,20 ed altezza minima pari a 2,70. Pertanto
rispetto a quanto autorizzato è stato realizzato sia un volume abusivo che una superficie coperta difforme, sia nelle dimensioni che nell'altezza”.
2.6.C. “Fabbricato 3” formato da due volumi allungati, affiancati al confine, adibiti a locali tecnici e locali deposito privi di finestre e coperti da tetti a falde.; “i “fabbricati 3” sono stati realizzati in assenza di regolare titolo autorizzativo e che allo stato attuale risultano urbanisticamente abusivi”.
2.7.Alla luce di quanto analiticamente descritto nella relazione del CTU, le cui risultanze devono essere condivise in quanto raggiunte in modo logico ed esaustivo, nel rispetto del contraddittorio e in conformità alle premesse tecniche e ai rilievi eseguiti, deve dunque essere esclusa la commerciabilità del bene.
2.8. Va aggiunto che nessuna delle parti in causa ha contestato le conclusioni raggiunte dal CTU in merito all'abusività dei fabbricati né ha manifestato la disponibilità a provvedere alle opere di ripristino ed eliminazione degli abusi sostenendone gli oneri.
2.9. Il patrimonio comune oggetto di giudizio non risulta pertanto suscettibile di divisione stante l'impossibilità giuridica di trasferire e dividere gli immobili abusivi. Neppure può essere accolta la richiesta di assegnazione dell'immobile per intero al convenuto con corresponsione del controvalore alla parte odierna attrice. È infatti evidente che l'assegnazione costituisce una modalità esecutiva della divisione volta ad evitare la vendita del bene, con la conseguenza che al rigetto della domanda di divisione consegue necessariamente il rigetto anche della richiesta di assegnazione del bene comune ad uno dei condividenti.
3.. Le spese
3.1. La domanda di divisione tende al soddisfacimento del comune interesse dei condividenti. La
parte convenuta, inoltre, si è in sostanza, nel merito, associata in via principale alla domanda di divisione chiedendo lo scioglimento della comunione mediante assegnazione a sé dell'immobile
Pag. 6 a 7 comune per l'intero. Ne consegue che le spese di lite devono essere integralmente compensate non ravvisandosi una ipotesi di soccombenza, se non comune alle parti in causa. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 151/2022 promossa da Pt_1
contro disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così
[...] CP_1
provvede:
1) respinge ogni domanda delle parti in causa;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido.
Agrigento, 6/2/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
Pag. 7 a 7