Articolo 10 della Legge 31 marzo 1955, n. 240
Articolo 9
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17 aprile 1955
Art. 10. (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 17 aprile 1955