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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2024, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13991/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in C.SO GALILEO FERRARIS, 110 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. MARABETI FRANCESCO* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...], il [...] e , nata a [...], il Pt_3 Pt_4
05/02/2024
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 05/06/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
a) Siano affidate le figlie e in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
b) le figlie e avranno residenza abituale presso la casa Persona_1 Persona_2
familiare sita in Moncalieri (TO), in via San Giovanni Bosco n. 18, con collocamento prevalente presso la madre;
c) il IG. corrisponderà, a decorrere dal deposito del presente ricorso, a titolo Parte_2 di mantenimento delle figlie e la somma di € 300,00 mensili Persona_1 Persona_2
(€ 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Parte_5
DÀ ATTO che: d) l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100% dalla IG.ra Parte_5
, senza necessità di ulteriore consenso da parte del IG. , che si dichiara
[...] Parte_2
sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
DISPONE che:
e) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo, spese scolastiche, compresa la mensa scolastica, e spese mediche non coperte da SSN), necessarie alle figlie nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Torino, da intendersi parte integrante del presente accordo;
f) il padre terrà con sé le figlie e : Persona_1 Persona_2
- il mercoledì e il venerdì, prelevandoli dalla casa della madre alle ore 18.00 e riportandoli, dopo cena, alle ore 22;
- a settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì sino alla domenica sera, riportandoli dalla madre dopo cena, alle ore 22;
- durante le vacanze di Natale negli anni dispari dal 24 dicembre ore 10 al 30 dicembre ore 10
e negli anni pari dal 30 dicembre ore 10 al 6 gennaio ore 20;
- durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, dal Giovedì Santo ore 10 al Sabato Santo ore
10 e dal Sabato Santo ore 10 al lunedì di Pasquetta ore 21 e, in mancanza di accordo, dal giovedì al sabato negli anni dispari e dal sabato al lunedì negli anni pari;
- ad anni alterni il giorno del compleanno delle bambine negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
- ad anni alterni, ovvero negli anni dispari, nelle festività infrasettimanali, a partire dalle ore
20 del giorno antecedente alla festività alle ore 21 del giorno festivo nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre ed alle ore 19,30 negli altri mesi. Qualora gli impegni lavorativi del padre e/o della madre o gli impegni scolastici e sportivi delle figlie lo rendessero necessario, la turnazione di cui sopra, previa comunicazione all'altro genitore almeno 24 ore prima, potrà essere modificata di comune accordo tra i ricorrenti;
DÀ ATTO che:
g) i ricorrenti dovranno sempre definire concordemente i progetti educativi e scolastici, nonché ludico-sportivi, delle figlie, onde consentire ad entrambi di partecipare attivamente alla vita delle stesse;
h) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
i) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
j) i IG.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle Parte_1 Parte_2
predette condizioni che accettano e sottoscrivono
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/12/2024.
Il Presidente Est.
Dott.Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13991/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in C.SO GALILEO FERRARIS, 110 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. MARABETI FRANCESCO* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...], il [...] e , nata a [...], il Pt_3 Pt_4
05/02/2024
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 05/06/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Parte_2
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
a) Siano affidate le figlie e in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
b) le figlie e avranno residenza abituale presso la casa Persona_1 Persona_2
familiare sita in Moncalieri (TO), in via San Giovanni Bosco n. 18, con collocamento prevalente presso la madre;
c) il IG. corrisponderà, a decorrere dal deposito del presente ricorso, a titolo Parte_2 di mantenimento delle figlie e la somma di € 300,00 mensili Persona_1 Persona_2
(€ 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Parte_5
DÀ ATTO che: d) l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100% dalla IG.ra Parte_5
, senza necessità di ulteriore consenso da parte del IG. , che si dichiara
[...] Parte_2
sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
DISPONE che:
e) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo, spese scolastiche, compresa la mensa scolastica, e spese mediche non coperte da SSN), necessarie alle figlie nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Torino, da intendersi parte integrante del presente accordo;
f) il padre terrà con sé le figlie e : Persona_1 Persona_2
- il mercoledì e il venerdì, prelevandoli dalla casa della madre alle ore 18.00 e riportandoli, dopo cena, alle ore 22;
- a settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì sino alla domenica sera, riportandoli dalla madre dopo cena, alle ore 22;
- durante le vacanze di Natale negli anni dispari dal 24 dicembre ore 10 al 30 dicembre ore 10
e negli anni pari dal 30 dicembre ore 10 al 6 gennaio ore 20;
- durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, dal Giovedì Santo ore 10 al Sabato Santo ore
10 e dal Sabato Santo ore 10 al lunedì di Pasquetta ore 21 e, in mancanza di accordo, dal giovedì al sabato negli anni dispari e dal sabato al lunedì negli anni pari;
- ad anni alterni il giorno del compleanno delle bambine negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la madre;
- ad anni alterni, ovvero negli anni dispari, nelle festività infrasettimanali, a partire dalle ore
20 del giorno antecedente alla festività alle ore 21 del giorno festivo nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre ed alle ore 19,30 negli altri mesi. Qualora gli impegni lavorativi del padre e/o della madre o gli impegni scolastici e sportivi delle figlie lo rendessero necessario, la turnazione di cui sopra, previa comunicazione all'altro genitore almeno 24 ore prima, potrà essere modificata di comune accordo tra i ricorrenti;
DÀ ATTO che:
g) i ricorrenti dovranno sempre definire concordemente i progetti educativi e scolastici, nonché ludico-sportivi, delle figlie, onde consentire ad entrambi di partecipare attivamente alla vita delle stesse;
h) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
i) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
j) i IG.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle Parte_1 Parte_2
predette condizioni che accettano e sottoscrivono
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/12/2024.
Il Presidente Est.
Dott.Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.