Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4983/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA OR
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di NA OR, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4983 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa come da procura alle Parte_1 C.F._1
liti in atti, dall'avv. Anna Laura Coppeta (C.F. , presso il cui studio in C.F._2
AG (NA), alla via Verdi n. 18, elett.te domicilia
E
(C.F. ), rappresentato e difeso come da procura alle Controparte_1 C.F._3
liti in atti, dall' avv. Adriana Tolli (C.F. ), presso il cui studio in C.F._4
Frattaminore (NA), al Viale Sant'Anna n. 55, elett.te domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di NA OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I coniugi, nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 01/04/2025, hanno depositato note scritte confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero in data 29/03/2025 ha apposto il proprio visto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2024, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio civile in regime di comunione legale dei beni in AG (NA) il
28/11/1991; che dalla loro unione erano nate due figlie, il 14/12/1991 e il Per_1 Per_2
06/11/1999, entrambe maggiorenni;
che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c, della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 01/04/2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
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La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in AG (NA) alla via Santa Maria n. 53, condotta in locazione, è assegnata con tutti gli arredi e pertinenze alla IG che vi abiterà insieme Parte_1
alla figli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Ciascun coniuge si Per_2
impegna a comunicare all'altro le variazioni di residenza e di utenza telefonica;
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3. Le figlie, entrambe maggiorenni saranno libere di scegliere tempi e modalità di frequentazione dei propri genitori;
4. Il signo provvederà al mantenimento della figli maggiorenne Controparte_1 Per_2
ma non economicamente autosufficiente, in via indiretta, mediante versamento alla GN
, in qualità di madre convivente, la somma mensile di € 150,00 (euro Parte_1
centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese mediante pagamento da effettuarsi con le modalità che la IG provvederà a comunicare al di lei marito, Parte_1
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Lo stesso contribuirà, altresì, alle spese straordinarie nella misura del 50% così come stabilite nel Protocollo d'Intesa del 31.10.2019 tra il COA di NA OR e la Presidenza del Tribunale di NA OR (ad es. spese sanitarie non coperte da SSN, corsi di formazione professionale, viaggi istruzione e vacanze, spese di acquisto e manutenzione mezzi trasporto, spese sportive). Le spese straordinarie non urgenti dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate;
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
6. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio.
7. Per quanto non precisato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia e le indicazioni del protocollo del Tribunale di NA OR sulle spese straordinarie”.
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di NA OR, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
, nata ad [...] il [...], e , nato ad Parte_1 Controparte_1
AG (NA) il 19/06/1964, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
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- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AG (NA), ove in data 13/12/2008 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 112 – Parte I – Anno 1991) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 2 aprile 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro