TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
in persona del dott. Alberto Michele Cisterna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71651 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 da
, nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 alla via Martiri VI Ottobre n. 15, , nato a [...] Parte_2
(CH) il 27/02/1944 ed ivi residente a[...], Parte_3
, nata a [...] il [...], residente in [...]
[...]
(CH) alla via Vasto Inferiore n. 16, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Buracchio, presso il cui studio dichiarano di essere elettivamente domiciliati, e dall'avv. Alessandro Morgante.
ATTORI
CONTRO nato a [...] il [...], residente a [...]
Mesopotamia n. 22, contumace
CONVENUTO CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale a Cologno Monzese (MI), alla via Alessandro Volta, n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Nesta, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla Via Fabio Massimo n. 88, dichiara di essere elettivamente domiciliata.
CONVENUTA oggetto: responsabilità da sinistro stradale conclusioni delle parti: per la parte attrice: “accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del IG.
/o concorsuale quale conducente del motociclo Honda SH 150 CP_1
TG. ES887756 ex art. 2054 e 2043 c.c. nella causazione del sinistro verificatosi in data 21.05.2020 in Roma – causa esclusiva e diretta delle lesioni riportate 1 dalla IG.ra che hanno determinato il suo decesso Parte_4 dall'attore e conseguentemente condannare in solido il IG. e la CP_1 compagnia al risarcimento di tutti i danni alla persona, Controparte_2 patrimoniali e non, danno parentale per fatto illecito, danno patrimoniale, biologico, e per ogni ulteriore danno che verrà accertato in corso di causa per un importo pari ad € 224.171 [di cui € 85.235 in favore del fratello della defunta
per danno non patrimoniale e/o parentale, € 42.617,50 Parte_4 in favore della OT , ed € 42.617,50 in favore della OT Parte_3 IG.ra , e tenuto conto del danno c.d. terminale € 53.701,00 da Parte_1 ripartire tra tutti e tre gli attori] e/o la somma minore o maggio accertate e determinate a seguito della disposta istruttoria, a titolo di danno patrimoniale per il rimborso delle somme necessarie per il rito funebre ossia € 3.600,00, ed ancora € 800,00 per la pratica di successione ed infine € 1.000,00 per il pagamento delle competenze professionali per l'attività stragiudiziale dovute dall'Avv. Andrea Buracchio a nome degli attori, e quindi si ribadisce tutti i danni subiti et subendi il tutto per la causale di cui in narrativa e dovute all'attore, computata una congrua rivalutazione dell'euro in base agli indici ISTAT e, sul tutto, gli interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
per la parte convenuta “ - accertata e dichiarata la responsabilità CP_2 esclusiva della IG.ra per il tragico evento, rigettare in toto le Parte_4 domande avanzate dagli odierni attori IGg.ri , Parte_2 Parte_1
e nei confronti della scrivente
[...] Parte_3 Controparte_2 giacché infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di responsabilità concorsuale del IG. assicurato con la scrivente compagnia convenuta, e quindi di CP_1 accoglimento anche solo parziale delle pretese avversarie nei confronti dell'odierna scrivente, accertare e dichiarare il maggior grado di responsabilità concorsuale della de cuius IG.ra nella causazione del sinistro e per l'effetto ridurre Parte_4 la liquidazione dell'obbligo risarcitorio in capo all'odierna convenuta in ragione del preponderante grado di colpa ascrivibile al pedone e comunque attesa l'evidente determinazione in eccesso della quantificazione delle pretese risarcitorie avanzata dall'attrice, ridurre la misura della liquidazione dei danni a quella ritenuta congrua e di giustizia dall'Ill.mo Giudicante, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/11/2021, Parte_2
(in qualità di fratello della de cuius), e
[...] Parte_1 Parte_3
(queste ultime in qualità di nipoti) convenivano in giudizio e la
[...] CP_1
(d'ora in avanti, breviter: “Verti”) al fine di ottenere la Controparte_2 condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti e subendi a causa della morte della congiunta , avvenuta a seguito Parte_4 delle lesioni riportate in occasione del sinistro del 21/05/2020. 2 2. Più in particolare, l'odierna parte attrice esponeva quanto segue: in data 21/05/2020, alle ore 15.30, la IG.ra percorreva a piedi via Parte_4
Salaria in Roma, all'altezza del civico n. 145, quando decideva di attraversare la strada. Durante l'attraversamento, tuttavia, sopraggiungeva il motociclo Honda SH 150 tg. ES88756, con alla guida il IG. che la investiva a causa di una CP_1 asserita inadeguatezza della velocità di marcia al tratto di strada percorso e di una affermata disattenzione del conducente. Nell'immediatezza dei fatti interveniva una pattuglia della Polizia di Roma Capitale per effettuare i rilievi del caso ed accertava che, a seguito dell'impatto, il motociclo guidato dal aveva riportato danni al CP_1 gruppo ottico anteriore destro, la rottura della carena anteriore destra ed anche il distacco della parte interna della carena. Gli operanti accertavano, altresì, l'assenza, sul mento stradale, di tracce di frenata e/o scarrocciamento del mezzo ed erano informati dal conducente del motociclo dell'esistenza di un testimone oculare – successivamente identificato in – che era presente al momento Testimone_1 del sinistro e che aveva fornito al e proprie generalità. A seguito del sinistro, la CP_1 IG.ra riportava lesioni gravissime, le quali, dopo una degenza di trenta giorni, Pt_4 cagionavano il decesso della medesima, verificatosi il 20/06/2020. 3. Tanto premesso, dunque, gli odierni attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della morte della suddetta: in qualità di Parte_2 fratello della IG.ra , mentre e Parte_4 Parte_1 Parte_3
nella qualità di nipoti della vittima.
[...]
4. Con comparsa di risposta, depositata il 31/03/2022, si costituiva in giudizio la la quale contestava la pretesa attorea ritenendola destituita di fondamento e CP_2 chiedendone, pertanto, il rigetto. Secondo la prospettazione della società convenuta, infatti, la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in via esclusiva alla condotta imprudente della IG.ra , condotta che si Parte_4 appaleserebbe quale unico antecedente causale del sinistro che l'aveva vista coinvolta: l'incauto, repentino e improvviso attraversamento – effettuato al di fuori delle strisce pedonali, sbucando da dietro le sagome di due vetture parcheggiate senza verificare diligentemente la presenza di eventuali veicoli sopraggiungenti sulla sede stradale – non avrebbe consentito di imputare la responsabilità di quanto avvenuto in capo al convenuto conducente del motociclo, IG. CP_1 assicurato con la CP_2
5. Con ordinanza del 28.9.2922 erano ammessi le prove testimoniali di parte attrice e di parte convenuta, nonché consulenza tecnica cinematica sulle modalità del sinistro mortale;
all'udienza del 7.11.2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 Cpc.
6. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del IG. il CP_1 quale, nonostante la rituale notifica della citazione, non ha inteso costituirsi in giudizio.
7. Nel merito, le domande risarcitorie proposte risultano infondate e devono essere, pertanto, rigettate per i motivi che seguono.
8. Nel presente giudizio, gli attori hanno chiesto l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo Honda SH (tg. ES887756) nella causazione dell'evento mortale di cui in premessa e, per l'effetto, la condanna di nonché della (in qualità di assicuratrice) al risarcimento di tutti i CP_1 CP_2
3 danni (patrimoniali e non) subiti e subendi per effetto della morte della propria congiunta.
9. Orbene, con precipuo riguardo alla dinamica del sinistro, mette conto evidenziare che la circostanziata prospettazione attorea – di cui sopra – non rinviene conferma tanto nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta dall'ing.
[...]
quanto nella deposizione del teste oculare escusso Persona_1 Testimone_1 all'udienza del 18/04/2023), le cui dichiarazioni sono pienamente sovrapponibili alle conclusioni a cui è giunto il CTU. 10. Più in dettaglio, all'ing. era stato devoluto il seguente quesito: Persona_1
«accerti il CTU mediante la documentazione acquisita e, ove necessario, con apposito sopralluogo sui fatti di causa la probabile dinamica del sinistro occorso il 21.5.2020, lo stato delle prescrizioni codicistiche nel tratto di strada interessato, la verosimile velocità del motociclo Honda SH 150 tg. ES88756; l'eventuale responsabilità della IG.ra nella causazione del sinistro, le condotte di guida imposte Parte_4
o consentite dalle condizioni di visibilità e di traffico del luogo interessato, la discrepanza eventuale tra le condotte rilevate in sede di consulenza tecnica e quelle rese obbligatorie dalla normale prudenza, diligenza e perizia e dalla prescrizione del Codice della Strada».
11. Il consulente incaricato da questo Tribunale ha ricostruito – puntualmente e in modo del tutto convincente, in quanto non contraddetto da serie evidenze di segno opposto – la dinamica del sinistro, suddividendo il quesito in più parti ai fini di una più fruibile comprensione dei diversi aspetti analizzati.
12. Procedendo con ordine, occorre premettere, relativamente alle condizioni di visibilità e di traffico del luogo interessato, che nella consulenza si riporta quanto cristallizzato nel verbale della Polizia di Roma Capitale (U.O. II Gruppo “Parioli” – INF. Reparto Incidenti Stradali), redatto nell'immediatezza sinistro: «al momento dell'evento il tempo era sereno, la visibilità buona, il fondo stradale (realizzato in conglomerato bituminoso) asciutto e il traffico veicolare di scarsa intensità» (pag. 7 della consulenza tecnica). Inoltre, a seguito del sopralluogo effettuato sul sito dell'incidente, il consulente ha constatato che «[n]el tratto interessato dal sinistro, Via Salaria si presenta a carreggiata unica e a senso unico di marcia, fiancheggiata lungo ambedue i lati da marciapiedi rialzati. Con riferimento al senso di marcia della Honda SH, che si trovava a percorrere la Via Salaria proveniente dall'intersezione semaforizzata con Via Po, la strada, di larghezza complessiva pari a 7,50 metri circa (compresa la larghezza degli stalli di sosta sul lato destro posti longitudinalmente), si presenta a conformazione rettilinea pressoché pianeggiante. […] [L]ungo il lato destro vi erano stalli di sosta disposti su fila parallela alla strada, mentre sul lato sinistro, benché al momento dell'evento vi fossero diversi veicoli parcheggiati, era presente segnaletica verticale indicante divieto di fermata. La segnaletica orizzontale era costituita da strisce di attraversamento pedonale sia in corrispondenza dell'incrocio semaforizzato con Via Po, sia circa 60 metri dopo all'altezza della successiva intersezione (anch'essa semaforizzata) con Via Basento. Trattandosi di centro urbano, è da considerarsi vigente il limite massimo di velocità per tale tipologia di strada, pari a 50 km/h» (pagg. 7-8). 13. Quanto alle modalità dell'impatto il consulente ha riferito che «dall'osservazione della tipologia delle lesioni sul lato sinistro riportate dalla IG.ra
4 , si evince che nella fase d'impatto diretto con il motoveicolo sia stata proprio Pt_4 questa la parte del corpo del pedone che si esponeva all'urto, con il suo successivo avvolgimento lungo il profilo anteriore destro del motociclo. Avvolgimento del corpo che, essendo la IG.ra di corporatura minuta (statura pari a 1,55 metri circa), è Pt_4 stato pressoché totale, andando così più che verosimilmente ad urtare anche con la testa, da cui le lesioni riscontrate su alcuni distretti della parte sinistra di questa così come su altri distretti inferiori sinistri rilevabili dalla cartella clinica di pronto soccorso (contusione anca sinistra, escoriazione gomito sinistro). Alla suddetta fase di avvolgimento del pedone lungo il profilo anteriore destro del motociclo, immediatamente dopo aveva luogo una brevissima fase di caricamento seguita da una trascurabile proiezione in avanti del pedone stesso (abbattendosi a terra con le gambe che si spostavano secondo la direttrice di marcia del motociclo Via Po → Piazza Fiume), proseguendo con il suo altrettanto breve rilascio e la successiva caduta a terra sul proprio fianco destro (da cui le importanti fratture riscontrate alla clavicola destra, alle costole destre e ad altri distretti scheletrici inferiori) posizionandosi verosimilmente con il capo in prossimità dell'angolare posteriore sinistro dell'autoveicolo Land Rover Discovery in sosta dinanzi al civico n. 145, a ridosso del quale sul manto stradale era rinvenuta una chiazza ematica di dimensioni pari a 10x10 cm)» (pagg. 39-40), concludendo sul punto affermando che «si può senza alcun dubbio ricavare che al momento dell'investimento la IG.ra Parte_4 attraversasse da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo Honda SH, esponendosi pertanto con il proprio fianco sinistro all'urto con la parte anteriore laterale destra del motociclo stesso» (pag. 41). 14. Con riferimento ai profili tecnico-scientifici della prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte del conducente del motoveicolo, dalla consulenza emerge che «il conducente della Honda SH, nel momento in cui il pedone iniziava l'attraversamento della corsia ad un'andatura media di 5 km/h (1,39 metri al secondo) una volta sceso dal marciapiede e percorrendo circa 2,30 metri fino al punto d'investimento (tenuto conto dell'ingombro dinamico del pedone) impiegando quindi circa 1,66 secondi, si trovava a una distanza [pari a] 17,53 metri» (pag. 47). Quanto alla velocità del motociclo, il consulente ha desunto «una velocità media di percorrenza […] pari a circa 38 km/h (10,56 metri al secondo)» (pag. 47, cit.). Peraltro, «nell'istante in cui il pedone poteva rendersi distintamente visibile al motociclista sbucando dai veicoli in sosta (fra la Land Rover Discovery e la Toyota Yaris, in particolare spuntando da quest'ultima posta alla sua sinistra), il pedone stesso aveva percorso circa 1,35 metri impiegando circa 0,97 secondi, con il motociclista che aveva percorso […] 10,24 metri circa, trovandosi pertanto dal futuro punto d'investimento ad una distanza pari a […] 7,29 metri e ad un tempo dall'impatto pari a circa […] 0,69 secondi, da cui si deduce che il motociclista, essendo il tempo ricavato inferiore all'intervallo di normale reazione psicotecnica di 1 secondo, non era più nelle condizioni di porre in atto alcuna manovra d'emergenza tesa a scongiurare l'investimento del pedone» (pagg. 47-48). 15. Si tratta di un dato, quest'ultimo, di assoluto e primario rilievo ai fini della decisione della controversia, poiché pone in rilievo a) per un verso l'impossibilità per il conducente del mezzo di porre in essere un'efficace reazione al comportamento imprevedibile e imprudente del pedone e b) per altro verso la regolarità della condotta di guida in relazione allo stato dei luoghi.
5 16. Sul punto, appare assai IGnificativo, inoltre, quanto risultante dall'accostamento plano altimetrico svolto dal consulente fra il motociclo e il pedone al momento dell'impatto su cui si è osservato «come, a causa della ridotta statura della IG.ra , nelle fasi iniziali dell'attraversamento la stessa era celata Pt_4 dall'autovettura Toyota Yaris in sosta, potendo essere avvistata dal conducente del motociclo solo dopo essere giunta pressoché in corrispondenza dell'anteriore sinistro della Toyota Yaris» (pag. 39).
17. Quindi, non era in alcun modo percepibile l'azzardo dell'attraversamento da parte della vittima che, per la statura di 1.55 mt, non era visibile nella sua collocazione dietro uno dei mezzi in sosta sulla destra della carreggiata.
18. lla luce dell'accertamento delle cause tecniche dell'incidente, il consulente ha concluso, pertanto, ritenendo che «che il nesso eziologico nella causazione dell'evento sia esclusivamente riconducibile alla condotta del pedone stesso … Ciò in violazione di quanto prescritto dall'art. 190 del Codice della Strada (Comportamento dei pedoni) e segnatamente ai commi n. 2 e n. 3, giacché nell'occorso la IG.ra
, nel compiere l'attraversamento della strada diretta dai numeri Parte_4 civici dispari a quelli pari, non si serviva delle apposite strisce pedonali ivi presenti: le prime all'intersezione fra la Via Salaria e Via Po, le seconde, più avanti e ad una distanza di circa sessanta metri dalle prime, a breve distanza dall'intersezione con Via Basento. Per quanto altresì riguarda la condotta guida tenuta nell'occorso dal IG.
conducente del motociclo Honda SH 150 tg. ES88756, lo scrivente non CP_1 ravvede alcun profilo di responsabilità, giacché per lo stesso, nonostante la ridotta velocità di percorrenza al di sotto del limite imposto di 50 km/h, nelle circostanze di accadimento del sinistro, verificate attraverso analisi cinematica, non sussistevano le condizioni minime di spazio e di tempo di cui poteva disporre per poter approntare alcuna manovra di emergenza tesa ad evitare l'investimento della IG.ra Pt_4 celatasi alla vista del IG. ino a solo pochi istanti prima dell'impatto» (pagg. 52- CP_1
53). 19. Come si è già avuto modo di evidenziare supra, dalle dichiarazioni dell'unico testimone oculare presente sul luogo del fatto, – escusso Testimone_1 all'udienza del 18/04/2023 – non si rinvengono elementi di contraddittorietà rispetto a quanto accertato dal Ctu. Difatti, il teste ha rappresentato, in primo luogo, che l'attraversamento della IG.ra fosse avvenuto al di fuori delle Parte_4 strisce pedonali (“Ricordo che nel punto in cui c'è stato l'incidente non c'era un attraversamento pedonale” e che nel tratto di strada interessata non vi fossero “altri attraversamenti pedonali oltre quello di cui ho detto di credere che ci fosse, ossia tra via Salaria e via Po”), circostanze, queste, per vero mai messe in discussione da parte attorea. In secondo luogo, il testimone ha fornito elementi in ordine alla collocazione spaziale del pedone al momento dell'impatto (“Mi sembra che il pedone, al momento dell'impatto, rispetto al senso unico di marcia del motociclo, si trovasse ancora nella parte della carreggiata prossima ai veicoli parcheggiati a ridosso del marciapiede destro”) ed alla velocità di marcia del motociclo (“Preciso che dicendo velocità estremamente moderata intendevo dire che andava pianissimo, ma certo più velocemente di una persona che va a piedi”). Infine, ha confermato (“Vero quanto mi si legge”) che al momento del sinistro il motociclo condotto dal procedeva CP_1
6 regolarmente sul centro destra della carreggiata, come peraltro imposto dal Codice della strada.
20. Dalle risultanze offerte dalla compiuta istruttoria e, dunque, dalla espletata Ctu cinematica e dalla testimonianza del si evince in modo del tutto Tes_1 convincente, logico e intrinsecamente coerente, pertanto, che la dinamica dei fatti oggetto del presente giudizio può essere ricostruita nei termini che seguono: il giorno
21/05/2020, il IG. alla guida del motociclo Honda SH (tg. ES88756), CP_1 provenendo da via Po, all'altezza dell'intersezione semaforica con via Salaria, svoltava a sinistra immettendosi in quest'ultima, mantenendo una velocità di marcia inferiore ai limiti prescritti dalla normativa vigente con riferimento alle strade urbane ed occupando la porzione di centro destra della carreggiata. Pochi istanti dopo aver superato il passo pedonale posto all'altezza del civico n. 130 di via Salaria, andava ad impattare contro la IG.ra (segnatamente attingendo la parte Parte_4 sinistra del suo corpo con la parte anteriore destra del motoveicolo), la quale, essendosi immessa repentinamente in strada al di fuori dell'attraversamento pedonale – passando tra due autoveicoli parcheggiati sul lato destro della sede stradale – con l'intento di attraversare la medesima da destra verso sinistra (avendo a riferimento il senso unico di marcia veicolare), ossia con provenienza dal marciapiede ove sono situati i numeri civici dispari a quello ove invece sono situati i numeri civici pari, si parava di colpo innanzi al motociclo guidato dal IG. il quale non ha CP_1 avuto il tempo necessario per effettuare alcuna manovra di emergenza al fine di evitare l'impatto. 21. Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare che le prescrizioni normative che rilevano in questa sede sono rappresentate dagli art. 190 e 191 del d.lgs. 30/04/1992, Codice della strada (nella formulazione vigente al tempo dei fatti, antecedente alle novelle introdotte con decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108). In particolare, l'art. 190 (rubricato “Comportamento dei pedoni”), al comma 2 stabilisce che: «[i] pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri». Il comma 3 del medesimo articolo sancisce che «[è] vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni». Il comma 4 prevede, inoltre che «[è] vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità», mentre il comma 5 dispone che «[i] pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti». L'art. 191, che disciplina, invece, il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, prevede, al comma 1, che «[q]uando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio». Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, infine,
7 che «[s]ulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza»; nel caso in esame l'attraversamento era appena iniziato con il corpo della vittima che era appena fuoriuscito dal cono d'invisibilità segnato dalle macchine parcheggiate.
22. Ciò posto con riferimento alle norme relative alla circolazione stradale, giova ora mettere in rilievo che l'art. 2054 c.c. delinea il regime della responsabilità nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, ponendo carico del conducente una presunzione iuris tantum di colpa («la colpa del conducente [è] presunta e pari al 100%», v. Cass. civ., sez. III, 28/01/2019, n. 2241), per vincere la quale il guidatore è onerato di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violativa delle regole del codice della strada, come quella di pararsi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Per andare totalmente esente da responsabilità, pertanto, il conducente del veicolo non può limitarsi a provare la mera violazione, da parte del pedone, di uno o più comandi imposti dalle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli e dei pedoni sulle strade (come quella di attraversare sulle apposite strisce pedonali ovvero, in difetto di queste, di concedere la precedenza ai veicoli in transito mentre ci si accinge ad attraversare), ma deve provare l'esclusiva responsabilità del pedone, il che può avvenire, esemplificativamente, laddove quest'ultimo, come si è detto, si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass. civ., sez. III, 18/11/2014, n. 24472).
23. Più in dettaglio, dunque, in caso di investimento di un pedone, «la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti» (Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4551). Ciò, si verifica, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9620; sez. III;
29 settembre 2006, n. 21249). In questo quadro, in giurisprudenza si è anche affermato che la «prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza» (Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4551, cit.). Peraltro, si è sostenuto che anche nel caso in cui il pedone attraversi sulle apposite strisce pedonali, ma immettendosi di corsa nel flusso dei veicoli marcianti nel rispetto dei limiti di velocità imposti dalla legge, il pedone medesimo «pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da
8 parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054, dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza» (Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2010, n. 14064). In sintesi, i principi testé esposti valgono a chiarire che «in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza;
sul punto, varrà sottolineare come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele eIGibili in relazione alle circostanze del caso concreto» (Cass. civ., sez. III, 28/03/2022, n. 9856; ma, sul punto, si v. anche Cass. civ., sez. III, 25/01/2024, n. 2433). 24. Ora, in relazione al caso di specie e declinandone l'esame dal profilo oggettivo a quello soggettivo della colpa, risulta provato, sotto un profilo appunto eminentemente soggettivo, che il abbia posto in essere tutti gli accorgimenti CP_1 del caso – imposti dalla legge nonché dalle comuni regole di prudenza – al fine di evitare l'impatto con la IG.ra , avuto riguardo non solo alla Parte_4 velocità di guida media, pari a 38 km/h – per come ricostruita dal CTU e dalla testimonianza del – (che si poneva, dunque, ben al di sotto dei limiti Tes_1 imposti dalla legge), ma anche alla posizione del motociclo, che procedeva occupando il lato destro della carreggiata (come prescrive l'art. 143 del Codice della strada). In altri termini, dal non si sarebbe potuto ragionevolmente attendere CP_1 nessun altro comportamento alternativo lecito (ed eIGibile) al fine di evitare l'impatto con il pedone. Con riferimento a quest'ultimo, invece, occorre dare conto che, in primo luogo, la vittima ha intrapreso l'attraversamento della sede stradale «in senso leggermente diagonale» (cfr. pag. 45 della consulenza tecnica) ed al di fuori delle strisce pedonali, a poche decine di metri (e non più di cento, come facoltizza l'art. 190, comma 2, del Codice della strada) da quelle poste in prossimità dell'intersezione tra via Po e via Salaria, senza prestare «l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri con l'attenzione necessaria» (così, ancora, l'art. 190, comma 2, del Codice). In secondo luogo, merita poi di essere evidenziato che la IG.ra
, determinandosi a principiare l'attraversamento in guisa repentina e Pt_4 subitanea, non ha neppure rispettato la previsione di cui all'art. 190, comma 5, ai sensi del quale «i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
9 sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti». Neppure può rimproverarsi al di non aver osservato la previsione di cui all'art. CP_1
191, comma 2, («[s]ulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza») perché, in disparte la questione della (il)legittimità dell'attraversamento della IG.ra , Pt_4 questa, nel momento in cui è stata attinta dal motoveicolo, non aveva (come detto) ancora intrapreso compiutamente l'attraversamento medesimo, con conseguente impegno della carreggiata, bensì aveva appena superato l'area riservata al parcheggio degli autoveicoli (transitando tra due auto in sosta: una Land Rover Discovery ed una Toyota Yaris) delimitata dalle c.d. strisce blu, come provato dalla dell'analisi cinematica svolta dal CTU e dalla posizione della traccia ematica rinvenuta sul manto stradale.
25. Da un punto di vista oggettivo, poi, non può non evidenziarsi che l'accostamento plano altimetrico svolto dal consulente fra il motociclo e il pedone (alto 1,55 metri circa, quasi integralmente coperto – se non per 3 cm circa – dalla Toyota Yaris in sosta) ha confermato che quest'ultimo non fosse visibile dai veicoli provenienti da via Po, come quello condotto dall'odierno convenuto.
26. Le considerazioni sopra svolte inducono, pertanto, a ritenere pienamente dimostrato che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa della IG.ra sulla Pt_4 traiettoria di marcia del abbia reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto CP_1 della brevissima distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea e salvifica manovra di emergenza, donde il rigetto delle domande proposte per infondatezza delle stesse.
27. La complessità delle questioni trattate che hanno richiesto una approfondita relazione peritale, la peculiarità del caso sottoposto all'esame di questo Tribunale depongono, tuttavia, a favore della compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da proposta da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di e disattesa ogni contraria CP_1 Controparte_2 domanda, istanza e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa le spese tra le parti.
3) pone definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio in data 18/02/2025.
Il Giudice
Alberto Michele Cisterna sentenza redatta in collaborazione con il Mot Luca Amedeo Savoia
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
in persona del dott. Alberto Michele Cisterna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 71651 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 da
, nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 alla via Martiri VI Ottobre n. 15, , nato a [...] Parte_2
(CH) il 27/02/1944 ed ivi residente a[...], Parte_3
, nata a [...] il [...], residente in [...]
[...]
(CH) alla via Vasto Inferiore n. 16, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Buracchio, presso il cui studio dichiarano di essere elettivamente domiciliati, e dall'avv. Alessandro Morgante.
ATTORI
CONTRO nato a [...] il [...], residente a [...]
Mesopotamia n. 22, contumace
CONVENUTO CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale a Cologno Monzese (MI), alla via Alessandro Volta, n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Nesta, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla Via Fabio Massimo n. 88, dichiara di essere elettivamente domiciliata.
CONVENUTA oggetto: responsabilità da sinistro stradale conclusioni delle parti: per la parte attrice: “accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del IG.
/o concorsuale quale conducente del motociclo Honda SH 150 CP_1
TG. ES887756 ex art. 2054 e 2043 c.c. nella causazione del sinistro verificatosi in data 21.05.2020 in Roma – causa esclusiva e diretta delle lesioni riportate 1 dalla IG.ra che hanno determinato il suo decesso Parte_4 dall'attore e conseguentemente condannare in solido il IG. e la CP_1 compagnia al risarcimento di tutti i danni alla persona, Controparte_2 patrimoniali e non, danno parentale per fatto illecito, danno patrimoniale, biologico, e per ogni ulteriore danno che verrà accertato in corso di causa per un importo pari ad € 224.171 [di cui € 85.235 in favore del fratello della defunta
per danno non patrimoniale e/o parentale, € 42.617,50 Parte_4 in favore della OT , ed € 42.617,50 in favore della OT Parte_3 IG.ra , e tenuto conto del danno c.d. terminale € 53.701,00 da Parte_1 ripartire tra tutti e tre gli attori] e/o la somma minore o maggio accertate e determinate a seguito della disposta istruttoria, a titolo di danno patrimoniale per il rimborso delle somme necessarie per il rito funebre ossia € 3.600,00, ed ancora € 800,00 per la pratica di successione ed infine € 1.000,00 per il pagamento delle competenze professionali per l'attività stragiudiziale dovute dall'Avv. Andrea Buracchio a nome degli attori, e quindi si ribadisce tutti i danni subiti et subendi il tutto per la causale di cui in narrativa e dovute all'attore, computata una congrua rivalutazione dell'euro in base agli indici ISTAT e, sul tutto, gli interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
per la parte convenuta “ - accertata e dichiarata la responsabilità CP_2 esclusiva della IG.ra per il tragico evento, rigettare in toto le Parte_4 domande avanzate dagli odierni attori IGg.ri , Parte_2 Parte_1
e nei confronti della scrivente
[...] Parte_3 Controparte_2 giacché infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di responsabilità concorsuale del IG. assicurato con la scrivente compagnia convenuta, e quindi di CP_1 accoglimento anche solo parziale delle pretese avversarie nei confronti dell'odierna scrivente, accertare e dichiarare il maggior grado di responsabilità concorsuale della de cuius IG.ra nella causazione del sinistro e per l'effetto ridurre Parte_4 la liquidazione dell'obbligo risarcitorio in capo all'odierna convenuta in ragione del preponderante grado di colpa ascrivibile al pedone e comunque attesa l'evidente determinazione in eccesso della quantificazione delle pretese risarcitorie avanzata dall'attrice, ridurre la misura della liquidazione dei danni a quella ritenuta congrua e di giustizia dall'Ill.mo Giudicante, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/11/2021, Parte_2
(in qualità di fratello della de cuius), e
[...] Parte_1 Parte_3
(queste ultime in qualità di nipoti) convenivano in giudizio e la
[...] CP_1
(d'ora in avanti, breviter: “Verti”) al fine di ottenere la Controparte_2 condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti e subendi a causa della morte della congiunta , avvenuta a seguito Parte_4 delle lesioni riportate in occasione del sinistro del 21/05/2020. 2 2. Più in particolare, l'odierna parte attrice esponeva quanto segue: in data 21/05/2020, alle ore 15.30, la IG.ra percorreva a piedi via Parte_4
Salaria in Roma, all'altezza del civico n. 145, quando decideva di attraversare la strada. Durante l'attraversamento, tuttavia, sopraggiungeva il motociclo Honda SH 150 tg. ES88756, con alla guida il IG. che la investiva a causa di una CP_1 asserita inadeguatezza della velocità di marcia al tratto di strada percorso e di una affermata disattenzione del conducente. Nell'immediatezza dei fatti interveniva una pattuglia della Polizia di Roma Capitale per effettuare i rilievi del caso ed accertava che, a seguito dell'impatto, il motociclo guidato dal aveva riportato danni al CP_1 gruppo ottico anteriore destro, la rottura della carena anteriore destra ed anche il distacco della parte interna della carena. Gli operanti accertavano, altresì, l'assenza, sul mento stradale, di tracce di frenata e/o scarrocciamento del mezzo ed erano informati dal conducente del motociclo dell'esistenza di un testimone oculare – successivamente identificato in – che era presente al momento Testimone_1 del sinistro e che aveva fornito al e proprie generalità. A seguito del sinistro, la CP_1 IG.ra riportava lesioni gravissime, le quali, dopo una degenza di trenta giorni, Pt_4 cagionavano il decesso della medesima, verificatosi il 20/06/2020. 3. Tanto premesso, dunque, gli odierni attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della morte della suddetta: in qualità di Parte_2 fratello della IG.ra , mentre e Parte_4 Parte_1 Parte_3
nella qualità di nipoti della vittima.
[...]
4. Con comparsa di risposta, depositata il 31/03/2022, si costituiva in giudizio la la quale contestava la pretesa attorea ritenendola destituita di fondamento e CP_2 chiedendone, pertanto, il rigetto. Secondo la prospettazione della società convenuta, infatti, la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta in via esclusiva alla condotta imprudente della IG.ra , condotta che si Parte_4 appaleserebbe quale unico antecedente causale del sinistro che l'aveva vista coinvolta: l'incauto, repentino e improvviso attraversamento – effettuato al di fuori delle strisce pedonali, sbucando da dietro le sagome di due vetture parcheggiate senza verificare diligentemente la presenza di eventuali veicoli sopraggiungenti sulla sede stradale – non avrebbe consentito di imputare la responsabilità di quanto avvenuto in capo al convenuto conducente del motociclo, IG. CP_1 assicurato con la CP_2
5. Con ordinanza del 28.9.2922 erano ammessi le prove testimoniali di parte attrice e di parte convenuta, nonché consulenza tecnica cinematica sulle modalità del sinistro mortale;
all'udienza del 7.11.2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 Cpc.
6. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del IG. il CP_1 quale, nonostante la rituale notifica della citazione, non ha inteso costituirsi in giudizio.
7. Nel merito, le domande risarcitorie proposte risultano infondate e devono essere, pertanto, rigettate per i motivi che seguono.
8. Nel presente giudizio, gli attori hanno chiesto l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo Honda SH (tg. ES887756) nella causazione dell'evento mortale di cui in premessa e, per l'effetto, la condanna di nonché della (in qualità di assicuratrice) al risarcimento di tutti i CP_1 CP_2
3 danni (patrimoniali e non) subiti e subendi per effetto della morte della propria congiunta.
9. Orbene, con precipuo riguardo alla dinamica del sinistro, mette conto evidenziare che la circostanziata prospettazione attorea – di cui sopra – non rinviene conferma tanto nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta dall'ing.
[...]
quanto nella deposizione del teste oculare escusso Persona_1 Testimone_1 all'udienza del 18/04/2023), le cui dichiarazioni sono pienamente sovrapponibili alle conclusioni a cui è giunto il CTU. 10. Più in dettaglio, all'ing. era stato devoluto il seguente quesito: Persona_1
«accerti il CTU mediante la documentazione acquisita e, ove necessario, con apposito sopralluogo sui fatti di causa la probabile dinamica del sinistro occorso il 21.5.2020, lo stato delle prescrizioni codicistiche nel tratto di strada interessato, la verosimile velocità del motociclo Honda SH 150 tg. ES88756; l'eventuale responsabilità della IG.ra nella causazione del sinistro, le condotte di guida imposte Parte_4
o consentite dalle condizioni di visibilità e di traffico del luogo interessato, la discrepanza eventuale tra le condotte rilevate in sede di consulenza tecnica e quelle rese obbligatorie dalla normale prudenza, diligenza e perizia e dalla prescrizione del Codice della Strada».
11. Il consulente incaricato da questo Tribunale ha ricostruito – puntualmente e in modo del tutto convincente, in quanto non contraddetto da serie evidenze di segno opposto – la dinamica del sinistro, suddividendo il quesito in più parti ai fini di una più fruibile comprensione dei diversi aspetti analizzati.
12. Procedendo con ordine, occorre premettere, relativamente alle condizioni di visibilità e di traffico del luogo interessato, che nella consulenza si riporta quanto cristallizzato nel verbale della Polizia di Roma Capitale (U.O. II Gruppo “Parioli” – INF. Reparto Incidenti Stradali), redatto nell'immediatezza sinistro: «al momento dell'evento il tempo era sereno, la visibilità buona, il fondo stradale (realizzato in conglomerato bituminoso) asciutto e il traffico veicolare di scarsa intensità» (pag. 7 della consulenza tecnica). Inoltre, a seguito del sopralluogo effettuato sul sito dell'incidente, il consulente ha constatato che «[n]el tratto interessato dal sinistro, Via Salaria si presenta a carreggiata unica e a senso unico di marcia, fiancheggiata lungo ambedue i lati da marciapiedi rialzati. Con riferimento al senso di marcia della Honda SH, che si trovava a percorrere la Via Salaria proveniente dall'intersezione semaforizzata con Via Po, la strada, di larghezza complessiva pari a 7,50 metri circa (compresa la larghezza degli stalli di sosta sul lato destro posti longitudinalmente), si presenta a conformazione rettilinea pressoché pianeggiante. […] [L]ungo il lato destro vi erano stalli di sosta disposti su fila parallela alla strada, mentre sul lato sinistro, benché al momento dell'evento vi fossero diversi veicoli parcheggiati, era presente segnaletica verticale indicante divieto di fermata. La segnaletica orizzontale era costituita da strisce di attraversamento pedonale sia in corrispondenza dell'incrocio semaforizzato con Via Po, sia circa 60 metri dopo all'altezza della successiva intersezione (anch'essa semaforizzata) con Via Basento. Trattandosi di centro urbano, è da considerarsi vigente il limite massimo di velocità per tale tipologia di strada, pari a 50 km/h» (pagg. 7-8). 13. Quanto alle modalità dell'impatto il consulente ha riferito che «dall'osservazione della tipologia delle lesioni sul lato sinistro riportate dalla IG.ra
4 , si evince che nella fase d'impatto diretto con il motoveicolo sia stata proprio Pt_4 questa la parte del corpo del pedone che si esponeva all'urto, con il suo successivo avvolgimento lungo il profilo anteriore destro del motociclo. Avvolgimento del corpo che, essendo la IG.ra di corporatura minuta (statura pari a 1,55 metri circa), è Pt_4 stato pressoché totale, andando così più che verosimilmente ad urtare anche con la testa, da cui le lesioni riscontrate su alcuni distretti della parte sinistra di questa così come su altri distretti inferiori sinistri rilevabili dalla cartella clinica di pronto soccorso (contusione anca sinistra, escoriazione gomito sinistro). Alla suddetta fase di avvolgimento del pedone lungo il profilo anteriore destro del motociclo, immediatamente dopo aveva luogo una brevissima fase di caricamento seguita da una trascurabile proiezione in avanti del pedone stesso (abbattendosi a terra con le gambe che si spostavano secondo la direttrice di marcia del motociclo Via Po → Piazza Fiume), proseguendo con il suo altrettanto breve rilascio e la successiva caduta a terra sul proprio fianco destro (da cui le importanti fratture riscontrate alla clavicola destra, alle costole destre e ad altri distretti scheletrici inferiori) posizionandosi verosimilmente con il capo in prossimità dell'angolare posteriore sinistro dell'autoveicolo Land Rover Discovery in sosta dinanzi al civico n. 145, a ridosso del quale sul manto stradale era rinvenuta una chiazza ematica di dimensioni pari a 10x10 cm)» (pagg. 39-40), concludendo sul punto affermando che «si può senza alcun dubbio ricavare che al momento dell'investimento la IG.ra Parte_4 attraversasse da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo Honda SH, esponendosi pertanto con il proprio fianco sinistro all'urto con la parte anteriore laterale destra del motociclo stesso» (pag. 41). 14. Con riferimento ai profili tecnico-scientifici della prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte del conducente del motoveicolo, dalla consulenza emerge che «il conducente della Honda SH, nel momento in cui il pedone iniziava l'attraversamento della corsia ad un'andatura media di 5 km/h (1,39 metri al secondo) una volta sceso dal marciapiede e percorrendo circa 2,30 metri fino al punto d'investimento (tenuto conto dell'ingombro dinamico del pedone) impiegando quindi circa 1,66 secondi, si trovava a una distanza [pari a] 17,53 metri» (pag. 47). Quanto alla velocità del motociclo, il consulente ha desunto «una velocità media di percorrenza […] pari a circa 38 km/h (10,56 metri al secondo)» (pag. 47, cit.). Peraltro, «nell'istante in cui il pedone poteva rendersi distintamente visibile al motociclista sbucando dai veicoli in sosta (fra la Land Rover Discovery e la Toyota Yaris, in particolare spuntando da quest'ultima posta alla sua sinistra), il pedone stesso aveva percorso circa 1,35 metri impiegando circa 0,97 secondi, con il motociclista che aveva percorso […] 10,24 metri circa, trovandosi pertanto dal futuro punto d'investimento ad una distanza pari a […] 7,29 metri e ad un tempo dall'impatto pari a circa […] 0,69 secondi, da cui si deduce che il motociclista, essendo il tempo ricavato inferiore all'intervallo di normale reazione psicotecnica di 1 secondo, non era più nelle condizioni di porre in atto alcuna manovra d'emergenza tesa a scongiurare l'investimento del pedone» (pagg. 47-48). 15. Si tratta di un dato, quest'ultimo, di assoluto e primario rilievo ai fini della decisione della controversia, poiché pone in rilievo a) per un verso l'impossibilità per il conducente del mezzo di porre in essere un'efficace reazione al comportamento imprevedibile e imprudente del pedone e b) per altro verso la regolarità della condotta di guida in relazione allo stato dei luoghi.
5 16. Sul punto, appare assai IGnificativo, inoltre, quanto risultante dall'accostamento plano altimetrico svolto dal consulente fra il motociclo e il pedone al momento dell'impatto su cui si è osservato «come, a causa della ridotta statura della IG.ra , nelle fasi iniziali dell'attraversamento la stessa era celata Pt_4 dall'autovettura Toyota Yaris in sosta, potendo essere avvistata dal conducente del motociclo solo dopo essere giunta pressoché in corrispondenza dell'anteriore sinistro della Toyota Yaris» (pag. 39).
17. Quindi, non era in alcun modo percepibile l'azzardo dell'attraversamento da parte della vittima che, per la statura di 1.55 mt, non era visibile nella sua collocazione dietro uno dei mezzi in sosta sulla destra della carreggiata.
18. lla luce dell'accertamento delle cause tecniche dell'incidente, il consulente ha concluso, pertanto, ritenendo che «che il nesso eziologico nella causazione dell'evento sia esclusivamente riconducibile alla condotta del pedone stesso … Ciò in violazione di quanto prescritto dall'art. 190 del Codice della Strada (Comportamento dei pedoni) e segnatamente ai commi n. 2 e n. 3, giacché nell'occorso la IG.ra
, nel compiere l'attraversamento della strada diretta dai numeri Parte_4 civici dispari a quelli pari, non si serviva delle apposite strisce pedonali ivi presenti: le prime all'intersezione fra la Via Salaria e Via Po, le seconde, più avanti e ad una distanza di circa sessanta metri dalle prime, a breve distanza dall'intersezione con Via Basento. Per quanto altresì riguarda la condotta guida tenuta nell'occorso dal IG.
conducente del motociclo Honda SH 150 tg. ES88756, lo scrivente non CP_1 ravvede alcun profilo di responsabilità, giacché per lo stesso, nonostante la ridotta velocità di percorrenza al di sotto del limite imposto di 50 km/h, nelle circostanze di accadimento del sinistro, verificate attraverso analisi cinematica, non sussistevano le condizioni minime di spazio e di tempo di cui poteva disporre per poter approntare alcuna manovra di emergenza tesa ad evitare l'investimento della IG.ra Pt_4 celatasi alla vista del IG. ino a solo pochi istanti prima dell'impatto» (pagg. 52- CP_1
53). 19. Come si è già avuto modo di evidenziare supra, dalle dichiarazioni dell'unico testimone oculare presente sul luogo del fatto, – escusso Testimone_1 all'udienza del 18/04/2023 – non si rinvengono elementi di contraddittorietà rispetto a quanto accertato dal Ctu. Difatti, il teste ha rappresentato, in primo luogo, che l'attraversamento della IG.ra fosse avvenuto al di fuori delle Parte_4 strisce pedonali (“Ricordo che nel punto in cui c'è stato l'incidente non c'era un attraversamento pedonale” e che nel tratto di strada interessata non vi fossero “altri attraversamenti pedonali oltre quello di cui ho detto di credere che ci fosse, ossia tra via Salaria e via Po”), circostanze, queste, per vero mai messe in discussione da parte attorea. In secondo luogo, il testimone ha fornito elementi in ordine alla collocazione spaziale del pedone al momento dell'impatto (“Mi sembra che il pedone, al momento dell'impatto, rispetto al senso unico di marcia del motociclo, si trovasse ancora nella parte della carreggiata prossima ai veicoli parcheggiati a ridosso del marciapiede destro”) ed alla velocità di marcia del motociclo (“Preciso che dicendo velocità estremamente moderata intendevo dire che andava pianissimo, ma certo più velocemente di una persona che va a piedi”). Infine, ha confermato (“Vero quanto mi si legge”) che al momento del sinistro il motociclo condotto dal procedeva CP_1
6 regolarmente sul centro destra della carreggiata, come peraltro imposto dal Codice della strada.
20. Dalle risultanze offerte dalla compiuta istruttoria e, dunque, dalla espletata Ctu cinematica e dalla testimonianza del si evince in modo del tutto Tes_1 convincente, logico e intrinsecamente coerente, pertanto, che la dinamica dei fatti oggetto del presente giudizio può essere ricostruita nei termini che seguono: il giorno
21/05/2020, il IG. alla guida del motociclo Honda SH (tg. ES88756), CP_1 provenendo da via Po, all'altezza dell'intersezione semaforica con via Salaria, svoltava a sinistra immettendosi in quest'ultima, mantenendo una velocità di marcia inferiore ai limiti prescritti dalla normativa vigente con riferimento alle strade urbane ed occupando la porzione di centro destra della carreggiata. Pochi istanti dopo aver superato il passo pedonale posto all'altezza del civico n. 130 di via Salaria, andava ad impattare contro la IG.ra (segnatamente attingendo la parte Parte_4 sinistra del suo corpo con la parte anteriore destra del motoveicolo), la quale, essendosi immessa repentinamente in strada al di fuori dell'attraversamento pedonale – passando tra due autoveicoli parcheggiati sul lato destro della sede stradale – con l'intento di attraversare la medesima da destra verso sinistra (avendo a riferimento il senso unico di marcia veicolare), ossia con provenienza dal marciapiede ove sono situati i numeri civici dispari a quello ove invece sono situati i numeri civici pari, si parava di colpo innanzi al motociclo guidato dal IG. il quale non ha CP_1 avuto il tempo necessario per effettuare alcuna manovra di emergenza al fine di evitare l'impatto. 21. Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare che le prescrizioni normative che rilevano in questa sede sono rappresentate dagli art. 190 e 191 del d.lgs. 30/04/1992, Codice della strada (nella formulazione vigente al tempo dei fatti, antecedente alle novelle introdotte con decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108). In particolare, l'art. 190 (rubricato “Comportamento dei pedoni”), al comma 2 stabilisce che: «[i] pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri». Il comma 3 del medesimo articolo sancisce che «[è] vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni». Il comma 4 prevede, inoltre che «[è] vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità», mentre il comma 5 dispone che «[i] pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti». L'art. 191, che disciplina, invece, il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, prevede, al comma 1, che «[q]uando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio». Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, infine,
7 che «[s]ulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza»; nel caso in esame l'attraversamento era appena iniziato con il corpo della vittima che era appena fuoriuscito dal cono d'invisibilità segnato dalle macchine parcheggiate.
22. Ciò posto con riferimento alle norme relative alla circolazione stradale, giova ora mettere in rilievo che l'art. 2054 c.c. delinea il regime della responsabilità nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, ponendo carico del conducente una presunzione iuris tantum di colpa («la colpa del conducente [è] presunta e pari al 100%», v. Cass. civ., sez. III, 28/01/2019, n. 2241), per vincere la quale il guidatore è onerato di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violativa delle regole del codice della strada, come quella di pararsi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Per andare totalmente esente da responsabilità, pertanto, il conducente del veicolo non può limitarsi a provare la mera violazione, da parte del pedone, di uno o più comandi imposti dalle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli e dei pedoni sulle strade (come quella di attraversare sulle apposite strisce pedonali ovvero, in difetto di queste, di concedere la precedenza ai veicoli in transito mentre ci si accinge ad attraversare), ma deve provare l'esclusiva responsabilità del pedone, il che può avvenire, esemplificativamente, laddove quest'ultimo, come si è detto, si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass. civ., sez. III, 18/11/2014, n. 24472).
23. Più in dettaglio, dunque, in caso di investimento di un pedone, «la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti» (Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4551). Ciò, si verifica, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9620; sez. III;
29 settembre 2006, n. 21249). In questo quadro, in giurisprudenza si è anche affermato che la «prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza» (Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4551, cit.). Peraltro, si è sostenuto che anche nel caso in cui il pedone attraversi sulle apposite strisce pedonali, ma immettendosi di corsa nel flusso dei veicoli marcianti nel rispetto dei limiti di velocità imposti dalla legge, il pedone medesimo «pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da
8 parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054, dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza» (Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2010, n. 14064). In sintesi, i principi testé esposti valgono a chiarire che «in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza;
sul punto, varrà sottolineare come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele eIGibili in relazione alle circostanze del caso concreto» (Cass. civ., sez. III, 28/03/2022, n. 9856; ma, sul punto, si v. anche Cass. civ., sez. III, 25/01/2024, n. 2433). 24. Ora, in relazione al caso di specie e declinandone l'esame dal profilo oggettivo a quello soggettivo della colpa, risulta provato, sotto un profilo appunto eminentemente soggettivo, che il abbia posto in essere tutti gli accorgimenti CP_1 del caso – imposti dalla legge nonché dalle comuni regole di prudenza – al fine di evitare l'impatto con la IG.ra , avuto riguardo non solo alla Parte_4 velocità di guida media, pari a 38 km/h – per come ricostruita dal CTU e dalla testimonianza del – (che si poneva, dunque, ben al di sotto dei limiti Tes_1 imposti dalla legge), ma anche alla posizione del motociclo, che procedeva occupando il lato destro della carreggiata (come prescrive l'art. 143 del Codice della strada). In altri termini, dal non si sarebbe potuto ragionevolmente attendere CP_1 nessun altro comportamento alternativo lecito (ed eIGibile) al fine di evitare l'impatto con il pedone. Con riferimento a quest'ultimo, invece, occorre dare conto che, in primo luogo, la vittima ha intrapreso l'attraversamento della sede stradale «in senso leggermente diagonale» (cfr. pag. 45 della consulenza tecnica) ed al di fuori delle strisce pedonali, a poche decine di metri (e non più di cento, come facoltizza l'art. 190, comma 2, del Codice della strada) da quelle poste in prossimità dell'intersezione tra via Po e via Salaria, senza prestare «l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri con l'attenzione necessaria» (così, ancora, l'art. 190, comma 2, del Codice). In secondo luogo, merita poi di essere evidenziato che la IG.ra
, determinandosi a principiare l'attraversamento in guisa repentina e Pt_4 subitanea, non ha neppure rispettato la previsione di cui all'art. 190, comma 5, ai sensi del quale «i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
9 sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti». Neppure può rimproverarsi al di non aver osservato la previsione di cui all'art. CP_1
191, comma 2, («[s]ulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza») perché, in disparte la questione della (il)legittimità dell'attraversamento della IG.ra , Pt_4 questa, nel momento in cui è stata attinta dal motoveicolo, non aveva (come detto) ancora intrapreso compiutamente l'attraversamento medesimo, con conseguente impegno della carreggiata, bensì aveva appena superato l'area riservata al parcheggio degli autoveicoli (transitando tra due auto in sosta: una Land Rover Discovery ed una Toyota Yaris) delimitata dalle c.d. strisce blu, come provato dalla dell'analisi cinematica svolta dal CTU e dalla posizione della traccia ematica rinvenuta sul manto stradale.
25. Da un punto di vista oggettivo, poi, non può non evidenziarsi che l'accostamento plano altimetrico svolto dal consulente fra il motociclo e il pedone (alto 1,55 metri circa, quasi integralmente coperto – se non per 3 cm circa – dalla Toyota Yaris in sosta) ha confermato che quest'ultimo non fosse visibile dai veicoli provenienti da via Po, come quello condotto dall'odierno convenuto.
26. Le considerazioni sopra svolte inducono, pertanto, a ritenere pienamente dimostrato che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa della IG.ra sulla Pt_4 traiettoria di marcia del abbia reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto CP_1 della brevissima distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea e salvifica manovra di emergenza, donde il rigetto delle domande proposte per infondatezza delle stesse.
27. La complessità delle questioni trattate che hanno richiesto una approfondita relazione peritale, la peculiarità del caso sottoposto all'esame di questo Tribunale depongono, tuttavia, a favore della compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da proposta da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di e disattesa ogni contraria CP_1 Controparte_2 domanda, istanza e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa le spese tra le parti.
3) pone definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio in data 18/02/2025.
Il Giudice
Alberto Michele Cisterna sentenza redatta in collaborazione con il Mot Luca Amedeo Savoia
10