Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 1542/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. PIETRO SPINELLI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 02.02.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento dello stato invalidante, la consequenziale condanna dell'ente preposto all'erogazione della pensione d'inabilità civile.
Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
(invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa).
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il
CTU, nominato nel presente giudizio, ha confermato - con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni – l'insussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari all'80% inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile.
I rilievi mossi dalla parte ricorrente sono, pertanto, inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Giova, a tal punto, evidenziare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
In conclusione, la domanda va rigettata.
Infine, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali, mentre le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa
– vengono poste definitivamente a carico dell (considerata la CP_1 produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento della spese processuali).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli