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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/09/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 5.9.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 1486, vertente
tra
(C.F.: , rappresentato e difeso in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Pamela Cioci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, via
Fedele Calvosa,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) aveva Parte_1 CP_1 lavorato dal 01/08/1994 al 22/12/2020 alle dipendenze di varie ditte con la qualifica di operaio e
1 carrellista e dal 08/11/2021 alle dipendenze di Temporary Spa;
2) l'attività prevedeva 8 ore di servizio giornaliero, per 5 giorni settimanali;
3) nell'espletamento della mansione di operaio, il ricorrente si occupava di: svuotare i silos di contenenti le polveri di ceramica, riempire i sacchi, posizionarli sulle pedane (i sacchi avevano un peso tra i 25 e i 40 kg), caricare e scaricare i camion con i materiali della lavorazione;
4) nell'espletamento della mansione di carrellista era costantemente seduto alla guida del mezzo, con mantenimento prolungato di posture incongrue, inclinato in avanti verso il volante del mezzo e soggetto alle vibrazioni che si trasmettevano al corpo intero nella movimentazione dei carrelli;
5) l'attività predetta aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una spondilodiscoartrosi lombare per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta malattia CP_1 professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata alla percentuale di danno biologico riconosciuta in corso di causa.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che l'attore ha svolto l'attività di carrellista, provvedendo alla movimentazione, carico e scarico di sacchi contenenti polveri e materie prime per le ceramiche, lavorando sia all'interno che all'esterno per il carico ed il trasporto di merce avvalendosi del carrello, ovvero, quando era necessario scaricare il prodotto dal silos, salendo con una scala sulla tramoggia e sbloccando il prodotto inumidito con l'uso di martelli o pezzi di ferro appuntiti, lunghi e pesanti.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della spondilodiscoartrosi della colonna lombo-sacrale con protrusioni discali multiple (L4-L5;
L5-S1), con un danno biologico nella misura del 7%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, rifacendosi
2 per analogia alle voci tabellari del distretto colonna lombosacrale (COD 213).
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di della metà, tenuto conto del notevole scarto tra danno biologico lamentato e danno accertato, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore CP_1 del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa delle malattie professionali della spondilodiscoartrosi della colonna lombo-sacrale con protrusioni discali multiple, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 7%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti della metà, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' la residua parte, liquidata in €900,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. CP_1
e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 5.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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