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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 40/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 40 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
con sede legale Controparte_1
in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in Via
Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Stefania Sotgia ed Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Cagliari, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Valeria
Frau, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 2 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: L' come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, conclude affinché la Corte di Appello CP_1
adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, voglia così giudicare:
- condannare controparte, relativamente al giudizio di primo grado, alle spese di lite ovvero compensare le stesse integralmente;
- con vittoria di spese e competenze del grado di appello.
Nell'interesse dell'appellato:
Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, Voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna integrale alla alle spese di lite del primo grado;
CP_2 Controparte_2
- in via principale, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza .
Con vittoria di spese e competenze del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 20 settembre 2019 la CP_2
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019
[...]
0003556733000 col quale l' gli ha ingiunto il pagamento di 3.505,60 euro per CP_1
compensazioni indebite e conseguenti morosità ed oneri di riscossione.
A sostegno della opposizione ha rappresentato che gli importi vantati a credito dall' CP_1
rispettivamente per luglio 2016 (per euro 157,48), dicembre 2016 (per euro 122,03) e marzo
2018 (per euro 185,00) riguardavano in realtà crediti maturati dalla società, siccome attestati con conformi note di rettifica, come tali portati validamente in compensazione mediante l'invio dei modelli F24 per gli importi corrispondenti.
Quanto alle ulteriori somme portate nell'avviso di addebito per giugno 2018, per complessivi euro 2.648,00, ha sostenuto trattarsi, allo stesso modo, di un importo maturato a credito nei rapporti dare/avere con l' che, pertanto, era stato del pari compensato con l'invio di un CP_1
modello F24 del 20 agosto 2019, dunque posteriore all'avviso di addebito anzidetto.
La stessa opponente ha precisato di aver inizialmente portato in compensazione tale importo per due volte nel 2018 e di aver in seguito provveduto, una volta avvedutasi dell'errore, al relativo pagamento mediante l'utilizzo di due distinti modelli F24.
2 Da ultimo ha sostenuto che anche la somma ingiunta per giugno 2018 pari ad 85,00 euro non era dovuta sulla scorta dei dati presenti all'interno del cassetto previdenziale.
Ha quindi chiesto accertarsi la illegittimità del titolo opposto e, per l'effetto, disporsene l'annullamento e/o la revoca per le esposte ragioni, deducendo in ogni caso la insussistenza del debito ad esso sotteso.
L' si è ritualmente costituito in giudizio evidenziando come controparte avesse CP_1
provveduto nel novembre 2019 al pagamento degli importi ingiunti con riguardo ai periodi luglio 2016 e giugno 2016 (in realtà si trattava, come risulta dalla documentazione in atti, di dicembre 2016).
Quanto agli ulteriori crediti portati nell'avviso di addebito opposto ha rilevato che la società opponente li aveva compensati prima che fosse confermata l'esistenza del controcredito e che pertanto solo all'esito delle dovute verifiche contabili l'Istituto aveva potuto disporne lo sgravio segnatamente con provvedimento del 21 agosto 2019.
L'avviso di addebito in contestazione era stato, pertanto, parzialmente annullato ancor prima della notifica del ricorso in opposizione.
Ha quindi concluso, tenuto conto dell'intervenuto pagamento delle somme ancora dovute e dello sgravio delle restanti voci inizialmente vantate a credito, perché venga dichiarata cessata la materia del contendere con il favore delle spese di lite.
La difesa opponente si è associata alla prima delle predette domande insistendo per la condanna di controparte alla rifusione delle spese legali.
Il Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 203/2021 del 19 febbraio 2021, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha compensato le spese di lite in ragione di 1/3 condannando l' alla rifusione in favore della società opponente della CP_1
parte restante, pari ad euro 1.053,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori di legge.
Il giudice di prime cure a tale riguardo così argomentato, ferma l'inesistenza, pacifica in causa di ragioni di contesa nel merito: In considerazione del fatto che parte delle somme portate nell'avviso di addebito impugnato sono state pagate dalla parte ricorrente successivamente all'introduzione del presente procedimento e del fatto che i provvedimenti di sgravio, pur adottati dall'ente prima dell'introduzione del giudizio, non erano stati comunicati
3 alla controparte, le spese di lite devono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, mentre, per la parte restante, secondo il criterio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell' e devono essere liquidate, come da dispositivo, ai sensi del CP_1
DM 55/14, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per la fase di trattazione nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa alle cause di previdenza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato l'8 marzo CP_1
2021, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito concludendo nei Controparte_2
termini sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante con un unico articolato motivo appello si duole dell'erronea ripartizione CP_1
delle spese di lite lamentando in particolare la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
L'appellante, a sostegno delle sue ragioni, deduce infatti nell'ordine: che il giudice di prime cure, al momento di procedere alla regolazione delle spese di lite con il criterio della cd. soccombenza virtuale, avrebbe dovuto tener conto del fatto che la società opponente ha corrisposto all' una parte delle somme inizialmente portate in compensazione solo CP_1
dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che l'avviso di addebito era stato quindi validamente emesso e notificato ed ancora che lo sgravio parziale era stato disposto prima della instaurazione della lite.
Conseguentemente, stante la correttezza del suo operato, la decisione del giudice di primo grado è ingiusta laddove ha disposto la sua condanna, seppure parziale, a rifondere le spese di lite alla controparte disattendendo così il principio giurisprudenziale secondo il quale non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese la parte interamente o parzialmente vittoriosa.
Difatti, sempre secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto condannare la società opponente alla rifusione delle spese legali ovvero disporne la compensazione integrale.
*
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa appellata, di inammissibilità dell'atto di appello nella parte in cui l ha chiesto condannare CP_1
4 controparte relativamente al giudizio di primo grado alle spese di lite pur avendo alla udienza dinanzi al Tribunale del 21 ottobre 2021 chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite.
Osserva il Collegio che il tenore delle conclusioni svolte dal procuratore dell'Istituto nel corso della predetta udienza non può ritenersi circoscritto a quanto rappresentato in tale contesto posto che il difensore si è più estesamente riportato alle difese in atti, compresa la richiesta di declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere con spese compensate.
E' appena il caso di aggiungere, giacchè si tratta di un dato testuale, che nelle precedenti difese l' ha concluso chiedendo la condanna di controparte alla rifusione delle spese di CP_1
lite (cfr. le memorie difensive per la fase cautelare e per il merito) senza mai domandarne la compensazione, sicchè tale ultima istanza, al più, si aggiunge a quanto in precedenza richiesto ma non vale a modificare, riducendone la portata, il petitum originario.
2. Tanto premesso il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato e come tale non è meritevole di accoglimento.
3. Va anzitutto osservato che è pacifico in causa, oltre che documentalmente provato, che la ha corrisposto una limitata parte delle somme ingiunte con l'avviso Controparte_2
di addebito in contestazione solamente nel novembre 2019.
Tale circostanza pertanto, come già avvenuto nel giudizio di primo grado, deve essere valutata in senso sfavorevole per il debitore in relazione al corretto governo del regime di regolazione delle spese di lite giacchè questi si è risolto a pagare solo successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
Sotto altro profilo appare del pari esente da censure la valutazione operata dal Tribunale allorchè ha rilevato che i provvedimenti di sgravio adottati dall' non risultano esser CP_1
stati comunicati alla odierna appellata anteriormente al deposito del ricorso in opposizione.
L' appellante ha sostenuto che tali atti sono stati adottati il 21 agosto 2019 (cfr. CP_1
relazione del reparto interessato del 3 gennaio 2020 presente nel fascicolo di primo grado della parte appellante), dunque successivamente alla formazione dell'avviso di addebito opposto ed alla sua notifica, ma non ha fornito alcuna prova in ordine al fatto che la società appellata ne avesse avuto conoscenza anteriormente al deposito del ricorso in opposizione.
5 Ciò conduce a ritenere legittima e giustificata la reazione da parte di quest'ultima, concretizzatasi nel deposito del ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale il 20 settembre 2019 e nella sua successiva notifica all'Istituto previdenziale il 9 ottobre 2019.
Difatti, come detto, manca la prova, della quale era onerato l' che in tali date la CP_1
avesse contezza dell'intervenuto annullamento parziale dell'avviso Controparte_2
di addebito in questione,
4. Si è in definitiva delineato un quadro complessivo, debitamente vagliato dal primo giudice, che vedeva da un lato virtualmente soccombente la società opponente in relazione agli importi corrisposti per le mensilità anzidette e da un altro lato virtualmente soccombente l' il CP_1
quale, col suo censurabile descritto contegno extraprocessuale, ha comunque originato l'iniziativa processuale della odierna appellata.
La Corte ritiene del tutto ragionevole ipotizzare che se i provvedimenti di sgravio assuntamente adottati nell'agosto 2019 fossero stati prontamente comunicati alla CP_2
quest'ultima nel settembre dello stesso anno non avrebbe promosso il giudizio di
[...]
opposizione avverso l'avviso di addebito recante crediti che per la maggior parte non erano più dovuti.
Ci si trova quindi dinanzi ad un caso di parziale reciproca soccombenza che giustifica pienamente la compensazione, quantomeno per una parte, delle spese di lite, come testualmente consentito dall'art. 92 comma 2 c.p.c., mentre la restante parte, tenuto conto dell'entità degli importi oggetto di sgravio, chiaramente preponderante rispetto alle somme corrisposte dall'appellata, è stata correttamente posta a carico dell' CP_1
5. La Corte reputa opportuno a questo punto richiamare l'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo il quale in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (cfr. Cass. ord.
n. 30796/2024 e negli stessi termini Cass. ord. n. 37825/2022).
Dunque non pare condivisibile l'argomentazione adoperata dalla stessa appellante a sostegno delle ragioni di gravame ove sostiene che la parte interamente o parzialmente vittoriosa non può essere condannata nemmeno per una minima quota al pagamento delle spese di lite.
6 Difatti sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte, ed ancor prima già sul piano logico, solamente la parte interamente vittoriosa, condizione che per quanto sin qui esposto non è ascrivibile all' non può soggiacere, nemmeno per una quota minima, all'obbligo CP_1
di rifondere le spese di lite nei termini disciplinati dall'art. 91 c.p.c..
6. La sentenza appellata appare in conclusione esente dai vizi lamentati dall' CP_1
appellante, avendo il giudice di prime cure regolato le spese di lite in coerenza con quanto testè esposto, e merita, pertanto, di essere integralmente confermata.
7. Le spese del presente giudizio, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate in ragione di ¼ e per la parte restante debbono pertanto essere poste a carico dell' appellante nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 CP_1
e successive modifiche (cause di appello, utilizzo dello scaglione di valore sino a 5.200,00 euro, applicazione dei valori medi, stante la normale complessità della lite, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
8. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondata, l'eccezione di parziale inammissibilità dell'atto di appello proposta dalla in confronto dell' Controparte_2 CP_1
2. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto dall' in confronto della CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 203/2021, resa il 19 febbraio 2021 dal Tribunale di Controparte_2
Cagliari in funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
3. Compensa le spese di lite del presente giudizio in ragione di ¼ e condanna l alla CP_1
rifusione della restante parte in favore della liquidandola in Controparte_2
complessivi 1.442,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge;
4 Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 7 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 31 luglio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 40 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
con sede legale Controparte_1
in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato a Cagliari in Via
Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Stefania Sotgia ed Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Cagliari, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Valeria
Frau, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 2 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: L' come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, conclude affinché la Corte di Appello CP_1
adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, voglia così giudicare:
- condannare controparte, relativamente al giudizio di primo grado, alle spese di lite ovvero compensare le stesse integralmente;
- con vittoria di spese e competenze del grado di appello.
Nell'interesse dell'appellato:
Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, Voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna integrale alla alle spese di lite del primo grado;
CP_2 Controparte_2
- in via principale, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza .
Con vittoria di spese e competenze del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 20 settembre 2019 la CP_2
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019
[...]
0003556733000 col quale l' gli ha ingiunto il pagamento di 3.505,60 euro per CP_1
compensazioni indebite e conseguenti morosità ed oneri di riscossione.
A sostegno della opposizione ha rappresentato che gli importi vantati a credito dall' CP_1
rispettivamente per luglio 2016 (per euro 157,48), dicembre 2016 (per euro 122,03) e marzo
2018 (per euro 185,00) riguardavano in realtà crediti maturati dalla società, siccome attestati con conformi note di rettifica, come tali portati validamente in compensazione mediante l'invio dei modelli F24 per gli importi corrispondenti.
Quanto alle ulteriori somme portate nell'avviso di addebito per giugno 2018, per complessivi euro 2.648,00, ha sostenuto trattarsi, allo stesso modo, di un importo maturato a credito nei rapporti dare/avere con l' che, pertanto, era stato del pari compensato con l'invio di un CP_1
modello F24 del 20 agosto 2019, dunque posteriore all'avviso di addebito anzidetto.
La stessa opponente ha precisato di aver inizialmente portato in compensazione tale importo per due volte nel 2018 e di aver in seguito provveduto, una volta avvedutasi dell'errore, al relativo pagamento mediante l'utilizzo di due distinti modelli F24.
2 Da ultimo ha sostenuto che anche la somma ingiunta per giugno 2018 pari ad 85,00 euro non era dovuta sulla scorta dei dati presenti all'interno del cassetto previdenziale.
Ha quindi chiesto accertarsi la illegittimità del titolo opposto e, per l'effetto, disporsene l'annullamento e/o la revoca per le esposte ragioni, deducendo in ogni caso la insussistenza del debito ad esso sotteso.
L' si è ritualmente costituito in giudizio evidenziando come controparte avesse CP_1
provveduto nel novembre 2019 al pagamento degli importi ingiunti con riguardo ai periodi luglio 2016 e giugno 2016 (in realtà si trattava, come risulta dalla documentazione in atti, di dicembre 2016).
Quanto agli ulteriori crediti portati nell'avviso di addebito opposto ha rilevato che la società opponente li aveva compensati prima che fosse confermata l'esistenza del controcredito e che pertanto solo all'esito delle dovute verifiche contabili l'Istituto aveva potuto disporne lo sgravio segnatamente con provvedimento del 21 agosto 2019.
L'avviso di addebito in contestazione era stato, pertanto, parzialmente annullato ancor prima della notifica del ricorso in opposizione.
Ha quindi concluso, tenuto conto dell'intervenuto pagamento delle somme ancora dovute e dello sgravio delle restanti voci inizialmente vantate a credito, perché venga dichiarata cessata la materia del contendere con il favore delle spese di lite.
La difesa opponente si è associata alla prima delle predette domande insistendo per la condanna di controparte alla rifusione delle spese legali.
Il Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 203/2021 del 19 febbraio 2021, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha compensato le spese di lite in ragione di 1/3 condannando l' alla rifusione in favore della società opponente della CP_1
parte restante, pari ad euro 1.053,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori di legge.
Il giudice di prime cure a tale riguardo così argomentato, ferma l'inesistenza, pacifica in causa di ragioni di contesa nel merito: In considerazione del fatto che parte delle somme portate nell'avviso di addebito impugnato sono state pagate dalla parte ricorrente successivamente all'introduzione del presente procedimento e del fatto che i provvedimenti di sgravio, pur adottati dall'ente prima dell'introduzione del giudizio, non erano stati comunicati
3 alla controparte, le spese di lite devono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, mentre, per la parte restante, secondo il criterio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell' e devono essere liquidate, come da dispositivo, ai sensi del CP_1
DM 55/14, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per la fase di trattazione nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa alle cause di previdenza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato l'8 marzo CP_1
2021, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito concludendo nei Controparte_2
termini sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante con un unico articolato motivo appello si duole dell'erronea ripartizione CP_1
delle spese di lite lamentando in particolare la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
L'appellante, a sostegno delle sue ragioni, deduce infatti nell'ordine: che il giudice di prime cure, al momento di procedere alla regolazione delle spese di lite con il criterio della cd. soccombenza virtuale, avrebbe dovuto tener conto del fatto che la società opponente ha corrisposto all' una parte delle somme inizialmente portate in compensazione solo CP_1
dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che l'avviso di addebito era stato quindi validamente emesso e notificato ed ancora che lo sgravio parziale era stato disposto prima della instaurazione della lite.
Conseguentemente, stante la correttezza del suo operato, la decisione del giudice di primo grado è ingiusta laddove ha disposto la sua condanna, seppure parziale, a rifondere le spese di lite alla controparte disattendendo così il principio giurisprudenziale secondo il quale non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese la parte interamente o parzialmente vittoriosa.
Difatti, sempre secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto condannare la società opponente alla rifusione delle spese legali ovvero disporne la compensazione integrale.
*
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dalla difesa appellata, di inammissibilità dell'atto di appello nella parte in cui l ha chiesto condannare CP_1
4 controparte relativamente al giudizio di primo grado alle spese di lite pur avendo alla udienza dinanzi al Tribunale del 21 ottobre 2021 chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite.
Osserva il Collegio che il tenore delle conclusioni svolte dal procuratore dell'Istituto nel corso della predetta udienza non può ritenersi circoscritto a quanto rappresentato in tale contesto posto che il difensore si è più estesamente riportato alle difese in atti, compresa la richiesta di declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere con spese compensate.
E' appena il caso di aggiungere, giacchè si tratta di un dato testuale, che nelle precedenti difese l' ha concluso chiedendo la condanna di controparte alla rifusione delle spese di CP_1
lite (cfr. le memorie difensive per la fase cautelare e per il merito) senza mai domandarne la compensazione, sicchè tale ultima istanza, al più, si aggiunge a quanto in precedenza richiesto ma non vale a modificare, riducendone la portata, il petitum originario.
2. Tanto premesso il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato e come tale non è meritevole di accoglimento.
3. Va anzitutto osservato che è pacifico in causa, oltre che documentalmente provato, che la ha corrisposto una limitata parte delle somme ingiunte con l'avviso Controparte_2
di addebito in contestazione solamente nel novembre 2019.
Tale circostanza pertanto, come già avvenuto nel giudizio di primo grado, deve essere valutata in senso sfavorevole per il debitore in relazione al corretto governo del regime di regolazione delle spese di lite giacchè questi si è risolto a pagare solo successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
Sotto altro profilo appare del pari esente da censure la valutazione operata dal Tribunale allorchè ha rilevato che i provvedimenti di sgravio adottati dall' non risultano esser CP_1
stati comunicati alla odierna appellata anteriormente al deposito del ricorso in opposizione.
L' appellante ha sostenuto che tali atti sono stati adottati il 21 agosto 2019 (cfr. CP_1
relazione del reparto interessato del 3 gennaio 2020 presente nel fascicolo di primo grado della parte appellante), dunque successivamente alla formazione dell'avviso di addebito opposto ed alla sua notifica, ma non ha fornito alcuna prova in ordine al fatto che la società appellata ne avesse avuto conoscenza anteriormente al deposito del ricorso in opposizione.
5 Ciò conduce a ritenere legittima e giustificata la reazione da parte di quest'ultima, concretizzatasi nel deposito del ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale il 20 settembre 2019 e nella sua successiva notifica all'Istituto previdenziale il 9 ottobre 2019.
Difatti, come detto, manca la prova, della quale era onerato l' che in tali date la CP_1
avesse contezza dell'intervenuto annullamento parziale dell'avviso Controparte_2
di addebito in questione,
4. Si è in definitiva delineato un quadro complessivo, debitamente vagliato dal primo giudice, che vedeva da un lato virtualmente soccombente la società opponente in relazione agli importi corrisposti per le mensilità anzidette e da un altro lato virtualmente soccombente l' il CP_1
quale, col suo censurabile descritto contegno extraprocessuale, ha comunque originato l'iniziativa processuale della odierna appellata.
La Corte ritiene del tutto ragionevole ipotizzare che se i provvedimenti di sgravio assuntamente adottati nell'agosto 2019 fossero stati prontamente comunicati alla CP_2
quest'ultima nel settembre dello stesso anno non avrebbe promosso il giudizio di
[...]
opposizione avverso l'avviso di addebito recante crediti che per la maggior parte non erano più dovuti.
Ci si trova quindi dinanzi ad un caso di parziale reciproca soccombenza che giustifica pienamente la compensazione, quantomeno per una parte, delle spese di lite, come testualmente consentito dall'art. 92 comma 2 c.p.c., mentre la restante parte, tenuto conto dell'entità degli importi oggetto di sgravio, chiaramente preponderante rispetto alle somme corrisposte dall'appellata, è stata correttamente posta a carico dell' CP_1
5. La Corte reputa opportuno a questo punto richiamare l'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo il quale in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (cfr. Cass. ord.
n. 30796/2024 e negli stessi termini Cass. ord. n. 37825/2022).
Dunque non pare condivisibile l'argomentazione adoperata dalla stessa appellante a sostegno delle ragioni di gravame ove sostiene che la parte interamente o parzialmente vittoriosa non può essere condannata nemmeno per una minima quota al pagamento delle spese di lite.
6 Difatti sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte, ed ancor prima già sul piano logico, solamente la parte interamente vittoriosa, condizione che per quanto sin qui esposto non è ascrivibile all' non può soggiacere, nemmeno per una quota minima, all'obbligo CP_1
di rifondere le spese di lite nei termini disciplinati dall'art. 91 c.p.c..
6. La sentenza appellata appare in conclusione esente dai vizi lamentati dall' CP_1
appellante, avendo il giudice di prime cure regolato le spese di lite in coerenza con quanto testè esposto, e merita, pertanto, di essere integralmente confermata.
7. Le spese del presente giudizio, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate in ragione di ¼ e per la parte restante debbono pertanto essere poste a carico dell' appellante nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 CP_1
e successive modifiche (cause di appello, utilizzo dello scaglione di valore sino a 5.200,00 euro, applicazione dei valori medi, stante la normale complessità della lite, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
8. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondata, l'eccezione di parziale inammissibilità dell'atto di appello proposta dalla in confronto dell' Controparte_2 CP_1
2. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto dall' in confronto della CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 203/2021, resa il 19 febbraio 2021 dal Tribunale di Controparte_2
Cagliari in funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
3. Compensa le spese di lite del presente giudizio in ragione di ¼ e condanna l alla CP_1
rifusione della restante parte in favore della liquidandola in Controparte_2
complessivi 1.442,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge;
4 Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 7 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 31 luglio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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