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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12394 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 39702/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice designato Dr. Francesco Rigato, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 39702/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Guido Chiodetti Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, in Via Antonio Gramsci n.7
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Via CP
Monzambano n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Luigi
Fiorillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini,
n. 134
RESISTENTE
OGGETTO: appalto illecito di manodopera;
inquadramento; differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti difensivi, da intendere qui trascritti limitatamente alle conclusioni
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.12.2022 esponeva di prestare sin dall'1° Parte_1
giugno 2004 ininterrottamente e senza alcuna soluzione di continuità la sua attività di lavoro subordinato in favore di presso la sede legale della convenuta in CP
Roma, via Monzambano n.10. Il ricorrente esponeva di prestare la sua attività lavorativa in favore della resistente sin dalla data dell'1.6.2004 anche se il rapporto di lavoro sia stato formalizzato mediante stipula di una pluralità di contratti di lavoro, anche nella modalità a progetto e di apprendistato professionalizzante, con società diverse a favore delle quali in realtà non ha reso alcuna prestazione. Più precisamente, esponeva che solo formalmente il suo rapporto di lavoro era intercorso dall'1.6.2004 al 14.9.2007 con la
[...]
dal 18.9.2007 al 15.7.2009 con la Controparte_2 Controparte_3
dal 16.7.2009 al 15.7.2011 con la SE SpA; dal 18.7.2011 al 27.6.2014
[...]
con la ; dal 1°.
7.2014 al 31.10.2021 con la SE srl e dal 9.11.2021 alla CP_4
attualità con la YB (come da estratti previdenziali, contratti, buste paga e Parte_2
CUD all.
1-10 al ricorso) con inquadramento al 4° livello, qualifica di impiegato e mansioni di sistemista. Pur essendo individuata la sua sede formale di lavoro in Roma, Piazza
Azolino Hazon 17, di fatto sta continuando a lavorare per presso la sede CP
legale della convenuta, in Roma, Via Monzambano n.10, svolgendo le medesime mansioni espletate a decorrere dall'1 giugno 2004, talora anche in assenza di alcuna copertura contrattuale come nei casi , nei brevissimi periodi di tempo (generalmente un paio di giorni) intercorsi tra la scadenza di un contratto e la stipula del successivo. Ciò era accaduto anche con riferimento al periodo di tempo di otto giorni ricompreso tra l'1.11.2021 (essendo stato il 31.10.2021 l'ultimo giorno di lavoro alle dipendenze di SE srl) e l'8.11.2021, in quanto assunto a decorrere dal 9.11.2021 assunto alle dipendenze di
YB TA sr. A dimostrazione di quanto sostenuto allegava al ricorso i messaggi
Whatsapp relativi alla attività lavorativa svolta dal 2.11.2021 secondo le direttive del suo superiore gerarchico dr. . Precisava che sin dall'1.6.2004 le società sopra Persona_1
menzionate, si erano di fatto sempre occupate esclusivamente della gestione amministrativa del rapporto di lavoro del ricorrente con particolare riguardo alla mera elaborazione delle buste paga e comunque sempre senza alcuna ingerenza circa le modalità esecutive della prestazione lavorativa, che venivano dettate direttamente ed esclusivamente da per la quale il ricorrente aveva lavorato sempre soltanto CP
2 presso la sede di Via Monzambano n. 10, costituendo parte integrante dell'organizzazione aziendale della convenuta alle cui dipendenze e secondo le cui direttive impartite dai dipendenti aveva sempre svolto la sua attività. Soggiungeva di avere sempre CP
utilizzato per lavorare strumenti di lavoro di proprietà di quali postazione fissa, pc, CP
utenza telefonica e account aziendale. In tutto l'arco del rapporto lavorativo si era sempre relazionato esclusivamente con dipendenti svolgendo la sua attività lavorativa negli CP
stessi orari e negli stessi giorni. In particolare, affermava che sin dal primo giorno di lavoro presso l aveva lavorato alle dirette dipendenze e secondo le direttive del superiore CP
gerarchico funzionario responsabile dell'ufficio telefonia fissa. Per i primi mesi detto CP
responsabile era stato e dalla fine del 2004 sino alla attualità tal figura Persona_2
è rappresentata da . Il ricorrente è dunque addetto al servizio di Persona_1
telefonia fissa e in tale veste si occupa della attivazione di nuove linee telefoniche e fax, installazioni, manutenzione, cablaggi, presidio locale, programmazione del centralino e relativi programmi di gestione. Nello svolgimento del suo lavoro, sin dal 2006 aveva avuto modo di utilizzare quotidianamente anche il computer fisso del in quanto a ER
ciò autorizzato ed essendo posto a conoscenza della necessaria password. Dal 2007 era stato anche collocato nella stanza della centrale telefonica al piano terra unitamente al collega e al responsabile dr. . In seguito era stato Testimone_1 Persona_1
collocato nella adiacente e comunicante stanza 25 bis unitamente al ove in ER
seguito erano stati collocati anche e . Il Persona_3 Persona_4 Pt_1
rappresentava poi che nel corso del rapporto di lavoro aveva sempre dovuto giustificare le assenze con il , al quale doveva anche chiedere ferie e permessi. Dall'1.9.2009 ER
al 31.1.2010 il si era dovuto assentare per infortunio e in quel periodo il ER
ricorrente di fatto aveva assunto piena responsabilità del servizio TE Fissa (ciò trovava conferma nelle email in entrata e in uscita dall'account del , nelle quali ER
compare il nome del . Non era inoltre mancata occasione (cfr. doc. 22) in cui il Pt_1
si era anche rapportato con il dirigente della unità ITC Integration Management Pt_1
come dimostrato da una email che il gli aveva inviato il 22.7.2022. Persona_5 Pt_1
Ciò posto, esponeva che in forza delle mansioni in concreto svolte alle dirette dipendenze di avrebbe potuto essergli applicato in via analogica il CCNL per il personale CP
non dirigente dell' (doc. 23) e in base a detto contratto con inquadramento come CP
consollista/programmatore, posizione economica e organizzativa B. Deduceva dunque che nel suo caso ricorre chiara ipotesi di interposizione illecita in forza del combinato disposto degli artt. 18 e 84 D.Lgs 276/2003.
3 Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo:
a) accertare e dichiarare – previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto e/o di una somministrazione irregolare – che tra il ricorrente e sussiste ed è tuttora in essere un rapporto CP
di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un atto idoneo a risolverlo) sin dal 1° giugno 2004 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia), con diritto del primo all'inquadramento nel profilo di Consollista/Programmatore, posizione economica ed organizzativa B del CCNL per il personale non dirigente CP
b) condannare, per l'effetto, l in persona del suo legale appresentante pro CP
tempore con sede a Roma, in Via Monzambano 10, a corrispondere al ricorrente tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti, come da conteggio analitico allegato da intendersi parte integrante del presente ricorso, che si quantificano in complessivi Euro
248.876,30 (euro duecentoquarantottomilaottocentosettantasei//30) nel periodo ricompreso tra il 1° giugno 2004 ed 31 agosto 2022, o la diversa somma, anche maggiore, che riterrà di giustizia, oltre interessi dalle scadenze e rivalutazione monetaria come per legge;
c) condannare altresì l in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP
con sede a Roma, in Via Monzambano 10, a corrispondere al ricorrente, per il medesimo titolo, tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti a far data dal 1° settembre
2022 sino all'emananda sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
d) condannare infine la convenuta alla consequenziale regolarizzazione contributiva e previdenziale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memoria depositata il 15.6.2023 si costituiva tempestivamente ed CP
eccepiva anzitutto la nullità del ricorso per indeterminatezza di causa petendi e petitum, sul presupposto che il ricorrente non avesse allegato i fatti costitutivi della subordinazione. rilevava che dal ricorso non si evince se il agisca per l'accertamento della CP Pt_1
nullità o illiceità degli appalti intercorsi tra e società appaltatrici o se invochi CP
l'irregolarità dei contratti di somministrazione di lavoro mai formalizzati da CP
La resistente eccepiva quindi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, posto che il lavora alle dipendenze di YB TA srl, che rappresenta una realtà Pt_1
4 imprenditoriale di non poso momento e in grado di conseguire rilevanti fatturati.
Rilevava inoltre che le sue attività non riguardano telefonia fissa o help desk, CP
per il cui svolgimento si avvale di società esterne. Sino al 2008 aveva provveduto ad CP
affidare detti incarichi in via diretta alle società esterne di volta in volta individuate.
Successivamente, l'affidamento di detti servizi era stato assegnato tramite Consip. In entrambi casi aveva comunque sempre sottoscritto genuini contratti di appalto per CP
gestire la telefonia fissa aziendale. Negava che il ricorrente lavori presso sin CP dall'1.6.2004 perché non ha mai sottoscritto contratti con la CP Controparte_5
, datrice di lavoro del ricorrente dall'1.6.2004 al luglio del 2007. La
[...]
resistente rilevava poi che tutte le attività svolte dal presso erano sempre Pt_1 CP ricomprese nell'oggetto dei contratti di appalto di volta in volta sottoscritti perché inerenti all'help desk o relative alla implementazione delle linee telefoniche fisse. negava che il fosse mai stato sottoposto al suo potere disciplinare. CP Pt_1
Con riferimento a quanto necessario per lo svolgimento del suo lavoro a favore di la CP
resistente esponeva poi che al era stata assegnata una utenza email di servizio Pt_1
come quelle riservate al personale esterno in quanto detta casella di posta elettronica gli permette di rendere la sua prestazione mediante lettura dei messaggi di posta presenti nella casella di posta impersonale denominata condivisa con gli altri Email_1 componenti dell'help desk.
Con riferimento ai rapporti che il intrattiene con il personale dell' quest'ultima Pt_1 CP
rilevava che ciò rientra nel normale svolgimento delle sue mansioni anche perché per ovvie ragioni il entra in contatto con i dipendenti che chiedono assistenza. La Pt_1 CP convenuta negava poi che l'autorizzazione al godimento delle ferie fosse rilasciata al ricorrente dal , funzionario che si limita ad una semplice funzione di ER
coordinamento del personale.
In punto di diritto la convenuta eccepiva quindi la decadenza del dall'azione ai Pt_1 sensi dell'art. 32 co. 4 D.L. 183/2010 che ha esteso l'applicabilità dell'art. 6 L. 604/66 anche alle ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, nonché ai sensi dell'art. 39 del
D.L.gs 15 giugno 2015, n. 81, tenuto conto che la lettera di impugnativa è stata spedita il
22 giugno 2022, quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla disposizione.
Eccepiva inoltre la prescrizione di ogni diritto fondato su fatti avvenuti prima del 22 giugno
2012, ovvero nel decennio anteriore all'impugnativa stragiudiziale trasmessa dal legale del n data 22 giugno 2022, in applicazione di quanto statuito dagli artt. 2220 e 2946 Pt_1
5 Cod. Civ. Eccepiva inoltre la prescrizione delle rivendicazioni economiche avanzate dal on riferimento ai periodi anteriori ai cinque anni a far data dalla ricezione della Pt_1
diffida stragiudiziale del 22 giugno 2022.
Rilevava poi che ai sensi dell'art. 18, co. 2, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, a partire dal 25 giugno 2008, le Società “a partecipazione pubblica totale o di controllo”, tra le quali rientra anche sono tenute CP
a reclutare il personale mediante procedure selettive nel rispetto dei principi che sottendono la regola del concorso pubblico ex art. 97 Cost., regime che trova applicazione anche con riferimento al posto che in epoca antecedente alla entrata in vigore di Pt_1
detta normativa non sono mai intercorsi contratti tra il ricorrente e CP
Deduceva inoltre la resistente l'assoluta genuinità dei contratti di appalto intercorsi tra la medesima società e le società appaltatrici in ragione della sussistenza di chiari indici rivelatori di detta genuinità costituiti: a) dalla sussistenza del rischio di impresa e del potere organizzativo in capo alle società appaltatrici;
b) dalla sussistenza del potere direttivo nei confronti del personale delle imprese appaltatrici in capo a queste ultime, dovendosi escludere che possano essere ricondotte a tale potere le disposizioni date dal personale della appaltante al personale delle appaltatrici al mero fine di coordinare gli interventi;
c) dalla presenza in capo alla società appaltatrici del rischio di impresa.
Negava in ogni caso, qualora fossero state accolte le istanze del che il ricorrente Pt_1 avesse diritto all'inquadramento richiesto con le conseguenti vantate differenze retributive che contestava anche in relazione ai conteggi prodotti dal ricorrente stesso, a fronte dei quali ne proponeva di propri.
Tutto ciò esposto, formulava infine le seguenti conclusioni:
in via preliminare, dichiarare il ricorso infondato per carenza di allegazioni in fatto e genericità della domanda e comunque inammissibile per carenza di interesse ad agire;
in via principale nel merito, rigettare tutte le domande di parte nei Pt_1
confronti di in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque non provate, per CP
i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria delle spese di lite, oltre alle spese generali e gli accessori di legge.
La causa era istruita documentalmente e mediante prova orale.
All'odierna udienza, dedicata alla discussione, previo deposito di memorie autorizzate, la
6 causa è stata dunque discussa e decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione
Preliminarmente deve essere dichiarata l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte resistente. Come noto, il decorso del termine della prescrizione non può in linea generale decorrere in costanza di rapporto. La Corte di cassazione ha da ultimo affermato (Cass. S.L. n. 26246 del 6.9.2022 – RV 655514; conforme, Cass. S.L. Ordinanza n. 18008 dell'1.7.2024 – RV 671848) che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs
n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. La giurisprudenza mostra dunque di ritenere ormai superato il criterio della c.d. stabilità reale del rapporto di lavoro, posto che le riforme intervenute negli ultimi anni hanno sostanzialmente fatto venire meno molti degli aspetti che potevano attribuire stabilità al rapporto di lavoro specie se alle dipendenze di aziende che disponevano di un numero di dipendenti superiore ai quindici.
Con specifico riferimento all'appalto illecito e al tema della intermediazione illecita di manodopera, la Corte di cassazione afferma inoltre che “…Non si tratta infatti di accertare
l'esistenza o meno di una stabilità reale con le imprese appaltatrici, ma piuttosto di tenere conto della inesistenza, sino all'accertamento giudiziale, di un rapporto con caratteristiche di stabilità tali da consentire il decorso della prescrizione.
Il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso. Ne consegue che con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione, detta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale
(Cfr Cass. 04/06/2014 n. 12553” (cfr. Cass. Ordin. n. 22487/2019).
7 Nel caso di specie, non essendo intervenuta la cessazione del rapporto, che per quanto consta è tuttora in corso di esecuzione, non è dato configurare il dies a quo della prescrizione asseritamente maturatasi.
2. Sulla eccezione di decadenza
Infondata viene ritenuta anche l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalla convenuta con riferimento a quanto previsto dall'art. 32 co. 4 lett. d) della L. 183/2010, che dispone che si applica il regime previsto dall'art. 6 della Legge n. 604 del 1966 anche “in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Parte resistente ha infatti eccepito la decadenza dall'azione del ricorrente per la mancata previa richiesta da parte sua di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di datore di lavoro diverso da quello formalmente risultante. Al riguardo questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale di legittimità - da ultimo si veda Cass. ordinanza n. 6266 dell'8 marzo 2024 - secondo cui “ i termini decadenziali previsti dall'art. 32 della legge n.
183 del 2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto
(datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto.” e “occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, posto che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina” e “non essendo imputabile all'utilizzatore stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l'atto di licenziamento intimato dal datore di lavoro formale.” In applicazione di tali principi e tenuto conto che, nel caso concreto, difetta la prova di un atto scritto da cui far discendere la decorrenza del dies a quo del termine decadenziale invocato, l'eccezione deve dunque essere respinta. Parte ricorrente sostiene la sussistenza di un distacco illecito che lo ha riguardato sin dall'inizio dello svolgimento sua attività lavorativa presso (1.6.2004) dalle società che di volta in volta si sono CP
succedute quali sue formali datrici di lavoro e che avrebbe di fatto utilizzato la CP
8 prestazione di lavoro del con integrazione di un unico centro di imputazione della Pt_1
prestazione lavorativa, riconducibile alla società convenuta.
La norma in questione (in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di
Roma Sez. Lav. con la sentenza 28.04.2020, n. 981) deve ritenersi pacificamente applicabile al caso in esame, in cui il dies a quo per l'impugnazione appare individuabile in quello del termine del rapporto con il formale datore di lavoro del ricorrente, ossia un termine che nel caso in esame non ha ancora iniziato a decorrere, stante la attuale sussistenza del rapporto di lavoro tra ricorrente e resistente.
La Corte territoriale ha infatti affermato che “Rientrano nell'alveo di operatività del termine di decadenza tutti i casi di impugnazione finalizzati all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto terzo, individuato quale preteso effettivo unico titolare del rapporto. In altri termini, ricade nell'operatività della decadenza menzionata ogni domanda finalizzata alla stabilizzazione presso un datore di lavoro ritenuto effettivo, ovvero al conseguimento di un risultato di contenuto economico comunque risarcitorio che presupponga l'accertamento del rapporto di dipendenza di quest'ultimo. Il dies a quo dal quale far valere il diritto di impugnare il contratto intercorso con il formale datore di lavoro risulta essere ugualmente la data di cessazione dell'utilizzazione, e, in questo caso, la cessazione del distacco asseritamente illegittimo.
Siffatta interpretazione è l'unica coerente con la ratio della normativa destinata a garantire un risultato in termini di certezza giuridica. Diversamente opinando il termine di decadenza introdotto nella menzionata lettera d) dovrebbe ritenersi tamquam non esset poiché opererebbe esclusivamente la previsione concernente l'intimazione del licenziamento. La decadenza di cui alla lettera d) opera invece a prescindere dal recesso che potrebbe in teoria anche non essere intimato al dipendente.”
Pertanto, essendo incontestato in giudizio che il rapporto è ancora in essere, nessun termine di inizio della decadenza è dato individuare.
3. Sulla prescrizione di assunzioni mediante selezioni pubbliche.
Ancora in via preliminare, si osserva inoltre, con riferimento all'eccezione sollevata da parte resistente in relazione a quanto disposto dall'art. 18 co. 2 L. 112/2008, che anch'essa deve essere ritenuta infondata. La norma appena richiamata dispone che a decorrere dal 25.6.2008 le società a partecipazione pubblica come possono CP procedere alla assunzione di personale mediante selezione pubblica. L'art. 18 co. 2 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge 133 del 6
9 agosto 2008 dispone che “
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, …….. 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale [tra cui o di controllo adottano, con propri CP
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”.
Si osserva al riguardo che la Corte di cassazione (Cass. S.L. Sent. n. 3621 del 14.2.2018
– RV 647442; Cass. Sez. L. Sentenza n. 3662 del 7.2.2019 – RV 692897) afferma che “in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile "ratione temporis", ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. (Nella specie, la S.C., ritenuto nullo un contratto a termine privo dell'indicazione di ragioni specifiche, stipulato nella vigenza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del
2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, ne ha escluso la conversione in rapporto a tempo indeterminato in quanto preclusa dal predetto articolo)”. Talora la Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo di assumere mediante selezione pubblica sarebbe applicabile soltanto ai contratti conclusi quando già era entrato in vigore l'art. 18 D.L.
112/2008, sicché solo la violazione della norma introduttiva di specifici divieti potrebbe determinare la nullità assoluta del contratto di lavoro individuale.
Tuttavia, posto che la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale anteposte al Codice Civile), nulla impedisce di verificare se tra e CP
, formale datrice di lavoro del Controparte_5 Pt_1 dall'1.6.2004 al luglio 2007 sia intercorso un contratto di appalto e se esso possa essere considerato genuino o meno. Premesso che parte resistente, alla quale compete di provare la genuinità dell'appalto, non ha prodotto alcun contratto dal quale poter desumere che il rapporto trilatero tra e si sia svolto nel rispetto CP Controparte_5 Pt_1 della normativa che vieta l'interposizione fittizia nella somministrazione di manodopera, appare significativa al riguardo la deposizione resa in corso di istruttoria da ER
, funzionario che si occupa di impianti telefonici e dirige l'ufficio nel
[...] CP CP
10 cui ambito svolge le proprie mansioni il ricorrente. Il ha infatti riferito che il ER
che ha definito “il mio tecnico”, lavora con lui sin dal 2004 ed è stato di volta in Pt_1
volta assunto dalle varie imprese che si sono succedute nei contratti relativi al servizio di telefonia stipulati con Il ha inoltre testualmente riferito che “Il ricorrente fa CP ER
capo a me per tutto ciò che riguarda i servizi da svolgere. Sono io che gestisco il personale anche delle ditte esterne con riferimento alle attività che per i miei compiti istituzionali devo svolgere. Il si occupa di tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnici Pt_1
delle linee telefoniche, intendendosi per aspetti tecnici le attività di installazione e configurazione della telefonia fissa… il ricorrente ha sempre svolto gli incarichi che io gli ho affidato. Il provvede ad eseguire gli interventi che io gli affido. Una volta eseguiti Pt_1 mi relaziona…”. Il predetto teste ha inoltre affermato che il gestisce direttamente i Pt_1
ticket, ossia gli interventi da svolgere e quindi si relaziona direttamente con i richiedenti che sono dipendenti Il ha poi affermato, con riferimento alla disponibilità CP ER
da parte del ricorrente di quanto necessario per svolgere i suoi interventi, che è accaduto che il abbia dovuto utilizzare il computer in dotazione al , in quanto i Pt_1 ER
computer esterni non potevano operare sulla rete intranet di Il aveva quindi CP Pt_1
utilizzato il computer fisso del sino a circa un anno prima ed esso era ER
essenziale per svolgere gli interventi, tanto che i tecnici, tra essi anche il lo Pt_1 usavano anche in caso di assenze del . Quest'ultimo ha anche dichiarato di aver ER subito un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione di sanzione consistita nella sospensione dal lavoro per la durata di cinque giorni con relativa decurtazione dello stipendio, per avere dovuto svelare al la password di accesso al sistema aziendale Pt_1
Il rilevava di essersi stupito per il procedimento disciplinare azionato nei CP ER suoi confronti, perché quanto da lui posto in essere aveva avuto l'esclusivo scopo di consentire l'accesso ai sistemi per effettuare gli interventi di volta in volta necessari da parte dei tecnici, considerato anche che su tali apparati non interveniva il in ER
prima persona. Il teste riferiva inoltre che aveva provveduto in moltissime occasioni a richiedere che venissero forniti i computer necessari per i tecnici, che infine erano stati anche consegnati. Essi erano formalmente in carico al , che precisava che sino ER
a qualche tempo prima i computer forniti ai tecnici dalle aziende dalle quali dipendevano formalmente non potevano accedere alla rete intranet aziendale perché privi delle autorizzazioni necessarie. In seguito tale limite era stato superato potendosi si può accedere direttamente dal web. Il soggiungeva che il rispondeva e ER Pt_1
risponde anche nella attualità dal telefono collocato nella stanza del e si tratta di ER
11 prassi ormai consolidata in ben 19 anni di collaborazione tra i due che oltre tutto avevano anche occupato fisicamente la medesima stanza del sino ad un anno prima, ER
quando poi al era stata assegnata una stanza solo per lui. Per un periodo erano ER
stati nella centrale telefonica e poi nella stanza accanto, che attualmente sono comunicanti. La postazione fissa dotata di personal computer di cui il disponeva Pt_1
nella centrale telefonica era formalmente assegnata al . Per quanto qui di rilievo, ER
il ha inoltre riferito che nel corso della pandemia causata dal virus noto come ER
Covid – 19, durante una trasferta in Sicilia, aveva contratto detto virus ed era anche stato in coma per nove giorni e ricoverato. Durante la sua assenza erano stati i tecnici tra cui il a portare avanti le incombenze dell'ufficio con riferimento alla sola parte tecnica, Pt_1
relazionando al dirigente Anche molti anni prima, allorché il Persona_5 ER
aveva dovuto assentarsi per tre mesi circa in ragione di un intervento che aveva subito, il e l'altro tecnico i erano occupati degli aspetti tecnici dell'ufficio avendo il Pt_1 Tes_1
come dirigente di riferimento. All'arrivo del presso l'ufficio telefonia fissa, Pt_3 ER
del quale aveva assunto la responsabilità ad ottobre 2004, il era già presente da Pt_1
qualche mese. Il riferiva poi che le ferie del personale che opera nel suo ufficio, ER
pur da lui organizzate, non sono però da lui autorizzate, anche se gli spetta la concessione del nulla osta soprattutto per evitare sovrapposizioni o scoperture nei periodi feriali tra i due tecnici – e addetti all'ufficio del . Il teste dichiarava inoltre Pt_1 Tes_1 ER
di avere sollecitato ripetutamente ad assumere direttamente i due tecnici che CP
operano presso il suo ufficio in ragione della opportunità di disporre di tecnici esperti e interni con i quali la collaborazione si protraeva da molti anni, ma l'azienda non aveva mai fornito riscontri a dette richieste.
Nel corso dell'istruttoria veniva assunta la testimonianza di anch'egli Testimone_1 esterno all' ma di fatto collocato presso la convenuta in questo giudizio sin dal mese CP
di aprile del 2005. Il dichiarava di aver sempre svolto le medesime attività del Tes_1
occupandosi come lui della telefonia fissa, effettuando manutenzione della centrale Pt_1
telefonica e installando linee telefoniche. Ci occupiamo della parte tecnica ma talora intervenivamo per dare una mano al in relazione agli aspetti amministrativi. Sia ER
il che il erano sempre stati dipendenti delle ditte che si erano succedute Tes_1 Pt_1
nei contratti con Era il che in occasione delle sostituzioni delle varie ditte CP ER
esterne proponeva il e il affinché continuassero a lavorare presso Pt_1 Tes_1 CP
con il stesso, in quanto entrambi in grado di continuare il servizio. Il ER Tes_1
12 affermava che inizialmente le ditte delle quali erano dipendenti non gli fornivano i computer. In seguito essi vennero forniti ma non potevano accedere alla rete intranet di
Per effettuare gli interventi utilizzavano un pc fisso fornito da Per accedere al CP CP
sistema aziendale disponevano sia di password nostre fornite da che della CP password del . Era stato quest'ultimo a mettere a conoscenza della password ER
sia il che il Ciò era opportuno e necessario ampia parte delle richieste di Pt_1 Tes_1 intervento almeno all'inizio arrivavano sulla sua casella di posta elettronica. Ciò era necessario specie in caso di sue assenze. Quando era presente, il comunicava ER
l'arrivo delle richieste e quindi esse venivano prese in carico dai tecnici.
Il confermava di essere stato collocato per lungo tempo nella medesima stanza Tes_1
in cui prendevano posto anche il e il e riferiva che unitamente al Pt_1 ER Pt_1
disponeva di una linea telefonica fissa a loro disposizione, ma utilizzavamo la nostra o quella del indifferentemente in base a quale telefono squillasse. ER
Precisava che le richieste di intervento tramite help desk arrivavano solo a nome del
[...]
, unico che formalmente poteva prenderle in carico. Esse venivano poi prese in ER carico dai tecnici che effettuavano l'intervento. Ciò era avvenuto sino al 2022. In seguito era stato cambiato l'help desk con la nuova società e così i tecnici possono prendere direttamente in carico le richieste di intervento perché sono stati creati i loro profili sui server. Il recisava che ai tecnici è attribuita una matricola da esterni ed è fornita Tes_1
una casella di posta elettronica che termina con @service.stradeanas.it. Continuano comunque a lavorare soprattutto con la casella di posta La società Email_2
formale datrice di lavoro del e del aveva inoltre assunto di recente una Tes_1 Pt_1
nuova dipendente, , per la quale si è reso necessario individuare una Persona_4 nuova collocazione fisica. Presso l'ufficio del era inoltre stato mandato ER Per_3
dipendente di per occuparsi delle questioni di carattere amministrativo
[...] CP
come la . Il riferiva che inizialmente si era occupato unitamente al Per_4 Tes_1
di fornire allo le necessarie informazioni circa gli aspetti attinenti alla Pt_1 Per_3
telefonia fissa e per renderlo operativo. Erano stati Tedeschi e inoltre a farsi carico Pt_1 dell'ufficio pur non essendone i responsabili allorché il si era assentato. In tale ER
contesto era pertanto accaduto che e abbiano avuto contatti con il Tes_1 Pt_1 dirigente del che inizialmente era , mentre nell'attualità è ER Parte_4 [...]
Il teste precisava inoltre di avere sempre avuto come responsabile sempre solo il Per_5
. Così, accadeva che prima di chiedere le ferie alla loro datrice di lavoro, ne ER
parlavano con lui per organizzarsi. Quando poi inoltravano le email con richieste di ferie
13 alle loro datrici di lavoro, il e il evidenziavano che la richiesta era Pt_1 Tes_1
avanzata in accordo con il . ER
Con riferimento agli interventi sui sistemi di il teste riferiva che essi sono sempre CP stati effettuati, come anche nell'attualità, solo con computer di Attualmente hanno in CP
uso due computer, uno fisso di e il portatile della nostra società con il quale possono CP
accedere alla rete della telefonia di che non è la rete intranet di Il CP CP Tes_1
precisava infine che inizialmente le società loro datrici di lavoro fornivano ai tecnici collocati presso solo materiale necessario per effettuare gli interventi fisici sui CP
sistemi, ossia pinze, forbici e cacciaviti.
Il teste responsabile della ICT Integration Management sin dall'1.6.2008 Persona_5
e da gennaio 2019 titolare anche del controllo sulla gestione della telefonia fissa, che non
è mai stata organizzata come reparto, ha riferito che i servizi di assistenza connessi all'help desk cui è addetto il sono affidati a società esterne che assumono gli Pt_1
appalti tramite Consip o altri operatori e quindi si limita ad acquistare i servizi. Il teste CP
riferiva che il nello svolgimento del suo lavoro risponde ai suoi superiori Per_5 Pt_1
intendendo per essi i responsabili di YB e aggiungeva che in una occasione verificatasi nel periodo della pandemia da Covid 19, allorché si assentò, Persona_1 intervenne l al suo posto come responsabile dell'attività. Il teste precisava che la Per_5
YB, della quale è attualmente dipendente il è subappaltatrice di Pt_1 CP_6 quale titolare del contratto Consip. L' riferiva che in occasione della stipula di Per_5 contratti, viene nominato un RUP e un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC). Nel caso in esame riveste ruolo di RUP e di fa Per_5 Persona_1 CP_7 Persona_1 parte dello staff dell' ed è in diretto rapporto con quest'ultimo. Il teste riferiva di Per_5
essere stato sempre presso sedi diverse da quelle ove sono collocati i tecnici della CP
telefonia fissa, sicché egli intrattiene rapporti professionali con il , mentre ER
l non ha contatti con gli altri addetti a quel servizio a meno che non si rechino Per_5
presso la sua sede per interventi da svolgere.
L' esponeva in dettaglio che acquista servizi dalle ditte esterne tramite la Per_5 CP
centrale acquisti Consip e riferiva che normalmente ma non sempre le ditte che si succedono negli appalti assumono il personale che già si occupava del medesimo servizio in quanto già dotato del know how. non ha voce in capitolo sulla scelta del personale CP
delle ditte esterne, anche se è ovvio che ha pur sempre diritto di valutazione sul CP
personale addetto ai subappalti anche per quanto riguarda la regolarità dei loro rapporti di
14 lavoro. E' il contratto di appalto che determina le modalità dei servizi da svolgere e ciò esclude che servizi come quello di telefonia fissa siano in qualche modo diretti da CP
si limita a svolgere controlli dei livelli di qualità (SLA) dei servizi e nel caso in cui non CP siano all'altezza di quanto previsto dal contratto di appalto, possono essere applicate penali. Il teste affermava poi che il non è mai stato sottoposto a potere direttivo di Pt_1
Confermava che al è stata assegnata una casella di posta come quelle che CP Pt_1
vengono solitamente assegnate agli esterni. Al personale esterno viene fornita una utenza, ossia una password per accedere alla rete intranet di Con essa detto CP
personale può accedere sia al portale sul quale arrivano le chiamate, sia alla casella di posta condivisa con la quale risponde ai messaggi degli utenti. Precisava che la casella di posta è solo quella condivisa e non ne sono assegnate di singole ai dipendenti di ditte esterne. Escludeva che il avesse potuto svolgere servizi di segreteria. Negava che Pt_1
gli fossero state sottoposte dal o dal richieste di ferie o permessi o Pt_1 ER
assenze per malattia relative al ricorrente. Affermava di non avere contatti costanti con il occupandosi dei rapporti con come da contratto, mentre è che Pt_1 CP_6 CP_6
eventualmente ha rapporti con YB.
La teste , dipendente dal 2006 e attualmente distaccata Testimone_2 CP presso Ferrovie dello Stato, dichiarava di aver lavorato tra il 2010 e il 2016 nell'unità affari generali e logistica di presso la direzione generale di Via Monzambano n. 10. In tale CP periodo aveva avuto modo di conoscere il ricorrente che all'epoca si occupava della Contr telefonia fissa e si rapportava con quale del contratto di appalto Persona_1
relativo alla telefonia fissa in essere con Fastweb. La teste dichiarava che in caso di necessità chiedeva interventi di persona agli addetti o usava la posta elettronica.
**********
Ciò posto in ordine alle emergenze istruttorie, osserva il Tribunale che, come già anticipato, il legislatore ha individuato i criteri distintivi tra interposizione illecita e appalto genuino (organizzazione dei mezzi, esercizio del potere direttivo e assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore). Essi tuttavia vanno valutati tenendo conto anche di altri elementi propri della fattispecie concreta di volta in volta in esame.
L'art. 1655 c.c. descrive l'appalto come un contratto attraverso il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi propri e rischio di impresa, l'obbligazione di compiere per un'altra parte (committente) un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.
L'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ha individuato quali criteri distintivi fra interposizione illecita ed appalto lecito:
15 1. l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3. l'assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio d'impresa.
In sintesi, ricorre appalto “genuino” quando l'appaltatore non sia un intermediario ma un vero e proprio imprenditore, che come tale impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito.
Indice rivelatore di una interposizione illecita di manodopera è invece costituito dalla mera messa a disposizione da parte dell'interposto a favore dello pseudo-committente delle mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
La giurisprudenza ha più volte affermato in tema di interposizione di manodopera, che affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa. Deve, invece, ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente
(Cass. 12551/2020).
L'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore come indice rivelatore dell'appalto genuino deve tuttavia essere inteso correttamente, poiché non può essere escluso il concomitante potere del committente di orientare la prestazione dei dipendenti dell'appaltatore alla realizzazione del proprio interesse. In altre parole, non è detto che le indicazioni date dal committente ai dipendenti dell'appaltatore debbano sempre costituire indizio dell'esercizio di un potere propriamente direttivo, dal momento che, secondo l'art. 1662 c.c., il committente ha diritto di procedere alla “verifica nel corso dell'esecuzione dell'opera”. Tale verifica può legittimamente consistere anche nel fornire direttive sulle modalità di esecuzione ai dipendenti dell'appaltatore.
La giurisprudenza ribadisce infatti costantemente che l'indicazione analitica da parte del committente dei tempi e delle modalità operative del servizio concesso in appalto non configura di per sé intermediazione illecita di manodopera. La descrizione dettagliata delle condizioni dell'appalto finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio e l'osservanza delle previsioni contenute nel capitolato non esclude infatti l'autonomia organizzativa della ditta
16 appaltatrice che abbia una struttura imprenditoriale propria, né esclude l'assunzione del rischio per la corretta esecuzione del servizio, cui è correlato anche l'esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nell'appalto (Cass. 15557/2019).
Ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento non è sufficiente la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore: occorre verificare se tali disposizioni siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto. Il potere direttivo, infatti, deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure considerando la specificità dell'incarico conferito e le modalità della sua attuazione (Cass. 12413/2021).
Va dunque esclusa l'interposizione illecita di manodopera quando non ricorra una illecita e penetrante intromissione nella etero-direzione della esecuzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, ma dell'espressione del necessario coordinamento che deve esistere fra fruitore del servizio appaltato e fornitore del servizio medesimo. Con riferimento alla erogazione di servizio di assistenza informatica che si svolga negli ambienti dell'azienda appaltante e su programmi della stessa (cui appare per modalità attuative e ratio simile il servizio svolto dal ricorrente in seno ad con riferimento alla telefonia fissa di quest'ultima), è inevitabile CP
riconoscere al committente una stretta e continua interlocuzione sulle priorità e la tempistica degli interventi, fermo restando, in capo all'impresa appaltatrice ogni potere in ordine alle concrete modalità di esecuzione dell'intervento (Cass. 13182/2022). Le società appaltatrici di volta in volta succedutesi nella titolarità del rapporto di lavoro intercorso con il nel Pt_1
presente giudizio sono rimaste del tutto in secondo piano e in penombra, quasi non vi fosse da parte loro alcun interesse in merito alle modalità utilizzazione del da parte di cui Pt_1 CP sembrano aver completamente delegato – fuorché per il pagamento degli stipendi – la gestione del lavoratore. La circostanza che le aziende delle quali di volta in volta il ricorrente si è trovato ad essere formalmente dipendente hanno rivestito il ruolo di subappaltatrici di aziende di telefonia che ad esse avevano affidato il compito di occuparsi della telefonia fissa di non CP
vale a giustificare quella che il presente giudizio ha delineato come una sostanziale delega in bianco rilasciata ad in merito alla utilizzazione del ricorrente, mostrando al contempo di CP
non esercitare alcun potere direttivo proprio del datore di lavoro, né essendo emerso quale fosse il risultato produttivo proprio delle appaltatrici cui esse mirassero, al di là della mera collocazione del presso Il potere direttivo, infatti, deve estrinsecarsi Pt_1 CP nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e
17 controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure considerando la specificità dell'incarico conferito e le modalità della sua attuazione Se ciò per un verso dà conto della posizione defilata assunta dalle aziende datrici di lavoro del in quanto subappaltatrici, Pt_1
tuttavia non vale a giustificare quello che appare un sostanziale disinteresse per le mansioni di fatto svolte dal proprio dipendente, posto che evidentemente era sufficiente il suo collocamento presso la appaltante.
Proprio con riferimento alle osservazioni appena svolte la Corte di cassazione con recente pronuncia (CASS. Sez. Lav. Sent. n. 29889 del 18.11.2019 – RV 655858) con riguardo alla individuazione dei criteri che permettono di accertare la genuinità o meno di un contratto di appalto che abbia portato alla somministrazione di manodopera, ha osservato che “La fattispecie in esame dell'interposizione di manodopera è regolata dall'art. 29 del d.Lgs. n.
276 del 2003 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) che
- pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro
(che, originariamente previsto ex art. 2127 cod.civ., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, disciplina poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) in quanto interamente ridisciplinata - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.
La dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata, dunque, storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori. In particolare, il d.lgs. n. 276 del 2003 non ha eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 legge n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio (Cass., S.U., n. 22910 del 2006, che si riferisce, in motivazione, appunto alla disciplina introdotta nel 2003). Né il legislatore avrebbe comunque potuto farlo, considerato che tra i criteri fissati dalla legge delega n. 30/03 vi era anche quello della "...6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di
18 sfruttamento del lavoro minorile" (Cass. n. 3795 del 2013 e, quanto alla giurisprudenza penale, Cass. n. 27866 del 2015).
Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro
e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione). Questa Corte ha, come rilevato dalle società ricorrenti, osservato che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 6343 del
2013).
Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, nè rileva che
l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere
l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del
2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008). Tali statuizioni sono, peraltro, state rese in fattispecie ove era stata accertata la sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto ed era, quale momento logico-giuridico successivo, necessario verificare, in concreto, la riconducibilità dell'attività lavorativa allo schema legale tipico”.
Nel caso in esame, sulla base delle allegazioni contenute negli atti introduttivi del giudizio di tutte le parti, i servizi resi dal all'interno di apparentemente possono Pt_1 CP
ricondursi ad una delle ipotesi legislativamente consentite di dissociazione tra datore di lavoro formale e utilizzatore sostanziale, in particolare al contratto di appalto.
Tuttavia, in relazione al caso qui in esame, emerge con evidenza la mancanza di contratto di appalto e di subappalto relativamente al periodo in cui il formalmente Pt_1
19 dipendente di , ha tuttavia prestato attività lavorativa presso Controparte_5 dall'1.6.2004 al mese di luglio 2007. Pur tenendo conto di quanto osservato dalla CP
Difesa di , in merito alla mancanza di documentazione comprovante la effettiva CP
prestazione lavorativa da parte del a favore di nel periodo sopra indicato (di Pt_1 CP
circa tre anni), si deve rilevare che, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione sopra menzionata, sarebbe spettato alla committente dare prova della genuinità di CP
un appalto del quale, pur non necessitando di forma scritta ad substantiam, non è stata fornita prova alcuna. si è infatti limitata al riguardo ad affermare (cap. 17, pag. 14 CP
della memoria di costituzione) che un contratto con mai è Controparte_5 stato concluso e che il ricorrente non avrebbe lavorato presso tra l'1.6.2004 e il luglio CP del 2007. Tuttavia, al riguardo il ha addotto le concordi testimonianze – sulla cui
Pt_1 attendibilità non sussistono concrete ragioni per dubitare – di , responsabile Persona_1 dell'ufficio presso il quale il lavora da circa venti anni, e di
Pt_1 Testimone_1 anch'egli tecnico, collega del che ha svolto dal 2005 le medesime mansioni
Pt_1 dell'odierno ricorrente. Dalle dichiarazioni rese dai predetti testi emerge in modo univoco che il dipendente di aziende esterne all' lavorava in occupandosi della
Pt_1 CP CP telefonia fissa di quest'ultima sin dal 2004/2005 e che in relazione a detto periodo non è stata fornita prova alcuna dalla convenuta della esistenza di un genuino contratto di appalto che regolasse il rapporto trilatero tra ditta appaltatrice, azienda appaltante e lavoratore.
Sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione sopra riportata;
considerate le emergenze istruttorie di cui si è appena detto e una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo appaltatore. E neppure rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, come pur risulta dalla visura ad essa relativa versata in atti, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante.
Quanto sin qui osservato conduce pertanto a ritenere illegittima la scissione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro effettivo non essendo stati forniti riscontri probatori dello schermo legale tipico del contratto di appalto.
La dimostrazione della liceità dell'appalto lecito si fonda sull'esistenza del relativo contratto commerciale e sulla riconducibilità dell'attività lavorativa al servizio appaltato, nonché sulla
20 dimostrazione di un vero rischio di impresa dell'appaltatore e di un'autentica organizzazione aziendale (cfr. in tal senso tra le molte, Trib. Roma sent. 7142/2016; Trib.
Roma sent. 9323/2018; C. Appello Roma sent. 3803/2017; C. Appello Roma sent. n.
2966/2017; Cass. 2019 n. 29889).
La riscontrata assenza di accordi tra appaltatrice iniziale e la effettiva utilizzatrice delle prestazioni del ricorrente conduce dunque, come afferma la Corte di cassazione, alla
“conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 cod.civ. che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell'"imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione”.
Non avendo la resistente prodotto alcun contratto intercorso con IS TE AS quale datrice di lavoro del per l'iniziale periodo di lavoro presso dall'1.6.2004 Pt_1 CP
al luglio del 2007, periodo antecedente a tutti quelli successivi per i quali invece ha CP
prodotto i contratti di appalto, non si può far altro che giungere alla conclusione secondo la quale i documenti offerti dalla non coprono l'intero periodo della prestazione lavorativa resa dal ricorrente presso la resistente.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il testo della normativa contrattuale individuato nella seconda (Cass. 2164/04; 12854/03). Anche di recente la Corte di cassazione ha ribadito che “il riconoscimento di un inquadramento superiore a favore di un lavoratore subordinato diventa stabile soltanto laddove il giudice nell'accertamento della diversa qualifica abbia seguito, nel relativo procedimento logico- giuridico, il c.d. criterio trifasico” (Cass. ordinanza 9414/2018).
Premesso che appare evidente che al fine di inquadrare correttamente il ricorrente in seno alla compagine organizzativa di si rende necessario fare riferimento al CCNL CP CP
(all. 19 alla memoria di costituzione della convenuta), si rileva che l'istruttoria ha posto in evidenza che il oltre ad essere stato sempre – anche nell'attualità – inserito Pt_1 stabilmente nella struttura organizzativa di ha sempre utilizzato l'organizzazione CP
aziendale e strumenti messi a disposizione dalla convenuta, come computer, applicazioni informatiche di varia tipologia oltre ad arredi di ufficio e collocazioni nella sede della resistente. Il teste ha dichiarato infatti che il ha sempre usato il computer ER Pt_1
21 per svolgere il suo lavoro in in quanto a ciò indispensabile. In particolare, il teste ha CP
riferito che per lungo tempo il ha dovuto utilizzare il computer del in Pt_1 ER quanto unico strumento che gli permetteva l'accesso alla rete aziendale, essendo sino a qualche tempo fa inibito l'accesso via Web. Il teste non solo ha confermato le Tes_1
dichiarazioni del , ma ha anche aggiunto che le richieste di intervento che ER
giungono via help desk possono essere prese in carico solo dal , che poi le gira ER ai due tecnici del settore. D'altro canto, che il (così come il utilizzi Pt_1 Tes_1
stabilmente mezzi informatici trova conferma ulteriore nelle dichiarazioni del teste
[...]
allorché riferisce che gli ha fornito una casella di posta come quelle Tes_1 CP previste per gli “esterni” recante tradeanas.it, pur continuando ad Email_3
utilizzare soprattutto la casella di posta Email_2
Pur tenendo conto delle osservazioni svolte da secondo le quali, nonostante il CP
in sede stragiudiziale abbia prospettato il diritto ad essere inquadrato nella Pt_1
posizione organizzativa ed economica B2 del CCNL con il ricorso introduttivo del CP
presente giudizio rivendica invece la superiore posizione organizzativa ed economica B, ciò non impedisce ovviamente a livello interpretativo e sulla scorta dei principi sopra enunciati di formulare valutazioni indipendenti da quelle proposte dalle parti.
Ciò posto, alla luce del suddetto raffronto operato sulla base delle risultanze istruttorie e tenendo conto delle declaratorie del CCNL Anas, si evincono elementi di riferibilità delle mansioni in fatto espletate al livello reclamato.
Secondo la definizione dell'inquadramento rivendicato, rientrano nella posizione organizzativa ed economica di livello B i lavoratori che svolgono “Attività con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane”.
La posizione B2 concerne invece i lavoratori che svolgono “Attività qualificate di tipo esecutivo, che possono comportare l'uso di mezzi e strumentazione tecnica-informatica, svolte sulla base di precise indicazioni ed eseguibili attraverso conoscenze acquisite attraverso esperienza lavorativa”.
Il raffronto delle due definizioni dei lavoratori rientranti nella posizione B e di quelli che svolgono mansioni riconducibili alla posizione B2 permette di apprezzare, sulla scorta di quanto emerso in corso di istruttoria, che il ha titolo per essere inserito a livello B, Pt_1
essendo emerso in modo chiaro che nello svolgimento delle sue mansioni gli vengono impartite direttive di carattere generale, mentre è emerso in termini di tranquillizzante
22 certezza che in base alle conoscenze di cui dispone non necessita di indicazioni precisamente fornite di volta in volta, posto che, così come il collega è in grado Tes_1
di prendere direttamente ed autonomamente in carico le richieste di intervento e di gestirle sino ad assolvimento. Ciò ha trovato conferma oltre tutto nelle dichiarazioni della teste che ha riferito che allorché lavorava in in caso di necessità Testimone_2 CP
chiedeva interventi di persona agli addetti o usava la posta elettronica. Appare dunque al
Tribunale che corretto inquadramento da riconoscere al secondo il CCNL sia Pt_1 CP
quello riconducibile alla posizione B, posto che il ricorrente nello svolgimento del suo lavoro ha mostrato di assumersi responsabilità dirette nell'assolvimento dei compiti assegnati, che porta a termine in autonomia e sul cui esito relazione solo alla fine al
[...]
. ER
Da ciò consegue inoltre che il ha diritto alle differenze tra quanto percepito a titolo Pt_1 di retribuzione e quanto gli spetta sulla scorta del riconosciuto inquadramento sin dall'inizio del rapporto di lavoro tuttora in atto, con decorrenza dall'1.6.2004 sino alla data di deposito della presente sentenza, pur dovendosi precisare che i conteggi depositati agli atti giungono sino al 31.8.2022, sicché in base all'inquadramento dovranno essere riconosciute al ricorrente, per il medesimo titolo e secondo le modalità di calcolo sulle quali le parti hanno convenuto in ragione della assenza di contestazioni proposte da parte resistente, anche le differenze retributive maturate dopo tale data e sino all'attualità sulla base del livello di inquadramento come sopra determinato. Il tutto maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo.
Si deve infine prendere atto della sostanziale non contestazione dei conteggi con riferimento alla complessiva somma (determinata a titolo di differenze retributive computate avuto riferimento alla posizione economica ed organizzativa B dall'inizio del rapporto sino al 31.8.2022) di euro 242.260,18, indicata dalla difesa della resistente (a pag. 34 della memoria difensiva sulla scorta dei conteggi allegati quale doc. 20) e alla quale ha espressamente dichiarato di aderire il ricorrente così rideterminando la originaria domanda di euro 248.876,30.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
a) dichiara che tra il ricorrente e sussiste un rapporto di Parte_1 CP lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.6.2004, con diritto del ricorrente all'inquadramento nella posizione economica e organizzativa B di cui al CCNL
23 CP
b) condanna al pagamento in favore del ricorrente della CP Parte_1 differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione a decorrere dall'1.6.2004 al
31.8.2022, somma che si quantifica in complessivi euro 242.260,18, cui deve essere aggiunta la differenza tra quanto percepito dal ricorrente a decorrere dall'1.9.2022 alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla scorta di quanto previsto dal CCNL
Anas con riferimento alla posizione economica e organizzativa B del CCNL Anas.
c) condanna alla rifusione nei confronti del ricorrente delle spese di CP Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Roma, 3 dicembre 2024
Il Giudice
Francesco Rigato
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