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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/01/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Massimo Pignata Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2372 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 20.12.2023, vertente
TRA
(CF: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Fondi (LT), via Benedetto Croce n.10, presso lo studio dell'avv. Patrizia Zannini che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(CF: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.03.1977, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) via Campo dei Monaci snc, presso lo studio dell'avv. Walter Terenzio che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 22.07.2023, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con , nel Comune di Pontecorvo (FR) il 5 settembre Controparte_1
2005, che dalla loro unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Cassino, con decreto n.
6829 del 12/13 aprile del 2017, pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato dai coniugi;
che non è ripresa tra gli stessi alcuna comunione di vita né materiale né spirituale –, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporre che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita
[...]
, la quale ha aderito alla domanda di divorzio proposta da parte ricorrente. CP_1
All'udienza presidenziale del 20.12.2023, non veniva adottato alcun provvedimento temporaneo ed urgente e le parti chiedevano soltanto pronunciarsi sentenza di divorzio.
Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale, letta la domanda, esaminata la documentazione allegata e preso atto delle deduzioni dei coniugi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda stessa;
in particolare, la separazione dei coniugi si protrae ininterrottamente a far data dall'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto del Tribunale di Cassino n. 6829 del 12/13 aprile 2017 e non risulta che sia intervenuta riconciliazione tra gli stessi.
Il Collegio, stante la comune prospettazione dei coniugi in ordine alla mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i medesimi, ritiene senz'altro ricorrere gli estremi di cui agli artt. 1, 3, n. 2), lett. b) e 4 della L. n. 898/70, mod. dalla L. n.
74/87.
3. Nulla va disposto per le spese di lite, attesa la proposizione della sola domanda di divorzio da parte di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in data 5 settembre 2005 nel Comune di Pontecorvo (FR) e trascritto nell'Ufficio di Stato
Civile del predetto Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2005 P.I, atto n.9;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontecorvo (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
pagina 2 di 3 3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 17 gennaio 2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca di Giorno Dott. Massimo Pignata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Massimo Pignata Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2372 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 20.12.2023, vertente
TRA
(CF: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Fondi (LT), via Benedetto Croce n.10, presso lo studio dell'avv. Patrizia Zannini che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(CF: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.03.1977, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) via Campo dei Monaci snc, presso lo studio dell'avv. Walter Terenzio che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 22.07.2023, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con , nel Comune di Pontecorvo (FR) il 5 settembre Controparte_1
2005, che dalla loro unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Cassino, con decreto n.
6829 del 12/13 aprile del 2017, pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato dai coniugi;
che non è ripresa tra gli stessi alcuna comunione di vita né materiale né spirituale –, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporre che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita
[...]
, la quale ha aderito alla domanda di divorzio proposta da parte ricorrente. CP_1
All'udienza presidenziale del 20.12.2023, non veniva adottato alcun provvedimento temporaneo ed urgente e le parti chiedevano soltanto pronunciarsi sentenza di divorzio.
Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale, letta la domanda, esaminata la documentazione allegata e preso atto delle deduzioni dei coniugi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda stessa;
in particolare, la separazione dei coniugi si protrae ininterrottamente a far data dall'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto del Tribunale di Cassino n. 6829 del 12/13 aprile 2017 e non risulta che sia intervenuta riconciliazione tra gli stessi.
Il Collegio, stante la comune prospettazione dei coniugi in ordine alla mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i medesimi, ritiene senz'altro ricorrere gli estremi di cui agli artt. 1, 3, n. 2), lett. b) e 4 della L. n. 898/70, mod. dalla L. n.
74/87.
3. Nulla va disposto per le spese di lite, attesa la proposizione della sola domanda di divorzio da parte di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
in data 5 settembre 2005 nel Comune di Pontecorvo (FR) e trascritto nell'Ufficio di Stato
Civile del predetto Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2005 P.I, atto n.9;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontecorvo (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
pagina 2 di 3 3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 17 gennaio 2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca di Giorno Dott. Massimo Pignata
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