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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/03/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19 ter D.lgs. 150/2011 proposto da:
(C.F. Codice CUI , data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 16/01/1988, Paese di provenienza: NIGERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIGILLO ANTONIETTA;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 06/08/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 07/07/2024 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Pag. 1 di 6 Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non ha depositato note.
Con decreto del 09/08/2024, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata con successiva ordinanza dell' 11/10/2024.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 22/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano da alcuni anni e di essersi integrato nel nostro Paese.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente, pur indicando quale oggetto dell'impugnazione il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di in ordine al rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale ai sensi dell'art 32, comma 3, Dlgs 25/2008, ha poi specificato sia nel corpo del ricorso che nelle conclusioni formulate l'oggetto dell' impugnazione (ossia, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da parte del Questore di Foggia), in conformità al dettato dell'art. 19 ter D.lgs. 150/2011, limitando quindi la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego del rinnovo, così come incidentalmente del parere espresso dalla Commissione territoriale, non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per il quale il ricorrente ha agito in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso l'esame dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede al fine di accertare, in via definitiva, il diritto alla protezione invocata.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
Pag. 2 di 6 T.U. Immigrazione. Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio del correlativo permesso di soggiorno.
Nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza di rinnovo – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data dell' 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere la sussistenza di un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma
6 D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario1.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”2. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come detto direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, va premesso che non
è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale;
si è affermato al riguardo che il dato dell'integrazione “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai
Pag. 3 di 6 fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”3.
In relazione al caso di specie, il ricorrente ha prodotto:
- un attestato di frequenza ad un corso di italiano dell'anno 2017;
- una Certificazione Unica 2024 ai fini fiscali, che attesta un reddito da lavoro dipendente percepito per l'anno 2023, per un importo complessivo (al netto delle imposte virtualmente dovute, compensate dalle detrazioni riconosciute) di € 4.300 circa;
- vari modelli AV attestanti rapporti di lavoro a tempo determinato presso la ditta CP_3
, validi dal 29.04.23 al 30.06.23 e dal 22.11.23 al 31.12.23;
[...]
- un modello AV relativo ad un rapporto di lavoro presso la ditta Armiento Mariangela, valido dal 17/10/2024 al 31/12/2024;
- un modello AV presso la ditta Agriverde Service, valido dal 20/01/2025 al
28/02/2025;
- varie buste-paga per gli anni 2020, 2021, 2022;
- le buste-paga relative alle retribuzioni percepite nei mesi di aprile, maggio, giugno e dicembre 2023, per un importo complessivo di € 2.500 circa;
- le buste-paga relative alle retribuzioni percepite nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, per un importo di € 3.900 circa.
Con riferimento alla produzione documentale, alla luce dei più recenti orientamenti della
Suprema Corte4, i modelli UNILAV possono ritenersi un significativo indice di integrazione, a patto di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (rappresentati da un numero adeguato, pur se non ininterrotto, di buste paga per i rapporti di lavoro indicati) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di condurre accertamenti sulla condizione lavorativa della parte5 (potere che non è necessario esercitare,
Pag. 4 di 6 in ragione della corrispondenza riscontrata tra i rapporti di lavoro e le buste paga rilasciate, oltre che della documentazione fiscale prodotta).
Deve ritenersi che la prestazione di attività lavorativa nel corso dell'indicato arco temporale abbia consentito al ricorrente, in ragione delle retribuzioni percepite, di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma
– stante l'ultima documentazione lavorativa in essere sino al 28/02/2025 - è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente si protrarrà sino a tale data.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato, i legami sociali e familiari;
non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, quanto alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, il ricorrente ha prodotto un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni e valido sino al 31/10/2027; il difetto di registrazione del contratto però non consente di trarre utili argomenti di prova.
Al contrario, quanto alla dimostrazione del percorso formativo personale, la produzione dell'attestato di partecipazione ad un corso di italiano per stranieri, anche se risalente all'anno 2017, rappresenta un ulteriore indice dello sforzo perseguito dal richiedente per raggiungere un livello di integrazione tale da rendere utile lo svolgimento dell'attività lavorativa (come dimostrato dalla continuità venutasi a realizzare negli anni successivi).
l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01)
Pag. 5 di 6 Per le considerazioni esposte, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e
8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria, sicché ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato7.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, va confermata l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 12/11/2024.
Considerato che
non è stata depositata dal difensore alcuna istanza di liquidazione, si procederà alla liquidazione dei compensi solo ove la parte depositerà la relativa istanza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2. D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
3. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente rel.
Sergio Di Paola
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 3 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 4 Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 5 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "AV", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento AV e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che 7 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19 ter D.lgs. 150/2011 proposto da:
(C.F. Codice CUI , data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 16/01/1988, Paese di provenienza: NIGERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIGILLO ANTONIETTA;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 06/08/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 07/07/2024 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Pag. 1 di 6 Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non ha depositato note.
Con decreto del 09/08/2024, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata con successiva ordinanza dell' 11/10/2024.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 22/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano da alcuni anni e di essersi integrato nel nostro Paese.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente, pur indicando quale oggetto dell'impugnazione il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di in ordine al rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale ai sensi dell'art 32, comma 3, Dlgs 25/2008, ha poi specificato sia nel corpo del ricorso che nelle conclusioni formulate l'oggetto dell' impugnazione (ossia, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da parte del Questore di Foggia), in conformità al dettato dell'art. 19 ter D.lgs. 150/2011, limitando quindi la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego del rinnovo, così come incidentalmente del parere espresso dalla Commissione territoriale, non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per il quale il ricorrente ha agito in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso l'esame dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede al fine di accertare, in via definitiva, il diritto alla protezione invocata.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
Pag. 2 di 6 T.U. Immigrazione. Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio del correlativo permesso di soggiorno.
Nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza di rinnovo – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data dell' 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere la sussistenza di un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma
6 D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario1.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”2. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come detto direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, va premesso che non
è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale;
si è affermato al riguardo che il dato dell'integrazione “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai
Pag. 3 di 6 fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”3.
In relazione al caso di specie, il ricorrente ha prodotto:
- un attestato di frequenza ad un corso di italiano dell'anno 2017;
- una Certificazione Unica 2024 ai fini fiscali, che attesta un reddito da lavoro dipendente percepito per l'anno 2023, per un importo complessivo (al netto delle imposte virtualmente dovute, compensate dalle detrazioni riconosciute) di € 4.300 circa;
- vari modelli AV attestanti rapporti di lavoro a tempo determinato presso la ditta CP_3
, validi dal 29.04.23 al 30.06.23 e dal 22.11.23 al 31.12.23;
[...]
- un modello AV relativo ad un rapporto di lavoro presso la ditta Armiento Mariangela, valido dal 17/10/2024 al 31/12/2024;
- un modello AV presso la ditta Agriverde Service, valido dal 20/01/2025 al
28/02/2025;
- varie buste-paga per gli anni 2020, 2021, 2022;
- le buste-paga relative alle retribuzioni percepite nei mesi di aprile, maggio, giugno e dicembre 2023, per un importo complessivo di € 2.500 circa;
- le buste-paga relative alle retribuzioni percepite nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, per un importo di € 3.900 circa.
Con riferimento alla produzione documentale, alla luce dei più recenti orientamenti della
Suprema Corte4, i modelli UNILAV possono ritenersi un significativo indice di integrazione, a patto di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (rappresentati da un numero adeguato, pur se non ininterrotto, di buste paga per i rapporti di lavoro indicati) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di condurre accertamenti sulla condizione lavorativa della parte5 (potere che non è necessario esercitare,
Pag. 4 di 6 in ragione della corrispondenza riscontrata tra i rapporti di lavoro e le buste paga rilasciate, oltre che della documentazione fiscale prodotta).
Deve ritenersi che la prestazione di attività lavorativa nel corso dell'indicato arco temporale abbia consentito al ricorrente, in ragione delle retribuzioni percepite, di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma
– stante l'ultima documentazione lavorativa in essere sino al 28/02/2025 - è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente si protrarrà sino a tale data.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato, i legami sociali e familiari;
non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, quanto alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, il ricorrente ha prodotto un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni e valido sino al 31/10/2027; il difetto di registrazione del contratto però non consente di trarre utili argomenti di prova.
Al contrario, quanto alla dimostrazione del percorso formativo personale, la produzione dell'attestato di partecipazione ad un corso di italiano per stranieri, anche se risalente all'anno 2017, rappresenta un ulteriore indice dello sforzo perseguito dal richiedente per raggiungere un livello di integrazione tale da rendere utile lo svolgimento dell'attività lavorativa (come dimostrato dalla continuità venutasi a realizzare negli anni successivi).
l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01)
Pag. 5 di 6 Per le considerazioni esposte, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e
8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria, sicché ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato7.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, va confermata l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 12/11/2024.
Considerato che
non è stata depositata dal difensore alcuna istanza di liquidazione, si procederà alla liquidazione dei compensi solo ove la parte depositerà la relativa istanza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2. D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
3. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente rel.
Sergio Di Paola
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 2 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 3 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 4 Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 5 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "AV", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento AV e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che 7 Cass. S.U. 24413/2021.