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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 358 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 5.2.2025
tra rappresentata e difesa dall'avv Carmine Lattarulo, giusta Parte_1
mandato allegato all'atto di appello Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv Cesare De Baggis, giusta mandato CP
allegato all'atto di opposizione all'esecuzione Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' avv. Lattarulo ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da , con conseguente condanna della stessa al pagamento CP
dell'importo di E 106.114,95 di cui al precetto del 21.12.2018, con vittoria delle spese di lite del doppio grado con distrazione . L'avv. De Baggis per l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 12.10.2023, interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2358/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 10.10.2023, con cui era stata accolta con compensazione delle spese l'opposizione all'esecuzione proposta da avverso il CP
precetto notificato il 9.1.2020 .
In particolare l'appellante sottoponeva a critica la sentenza di primo grado, ribadendo in sostanza le difese già svolte davanti al Tribunale e sostenendo l'intangibilità del giudicato costituito dalla sentenza del G.P. n. 3469/2016 posta a base del precetto azionato, la contraddittorietà della motivazione della pronunzia impugnata, nonché la sua erroneità in fatto ed in diritto per aver sostenuto che la non avesse messo in mora l'assicurazione per la consegna della Pt_1
documentazione relativa al sinistro del 26.5.2015 .
si costituiva anche in questa fase, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese CP
.
All'udienza ex art 352 cpc del 5.2.2025 la causa veniva riservata a sentenza, dopo il deposito di scritti conclusivi da parte della sola appellata .
L'impugnazione è infondata e va pertanto rigettata, con conferma dell'appellata sentenza .
Ed invero il Giudice di prime cure, sia pure con motivazione a volta ridondante ed incongrua, ha confermato all'esito del giudizio di merito la tesi sostenuta in sede cautelare dal G.E. , il quale con ordinanza dell' 11.6.2020 aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo azionato, rilevando che la non aveva fornito la prova di aver messo in mora per ottenere la consegna Pt_1 CP
della documentazione relativa al sinistro stradale del 26.5.2015 .
La presente causa di opposizione al precetto intimato dall'odierna appellante ad per CP
E 106.114,95 ha origine dalla sentenza n. 3469/2016, emessa dal G.P. di Taranto in data 29.10.2016 e passata in giudicato, con cui la menzionata assicurazione, chiamata in causa nell'originaria controversia instaurata dalla nei confronti della ed ivi rimasta Pt_1 CP_2
contumace, veniva ritenuta inadempiente all'obbligo di fornire la documentazione inerente al sinistro stradale del 26.5.2015 .
Il G.P. nel dispositivo dichiarava “il diritto dell'attrice personalmente o a Parte_1
mezzo di delegato, di ottenere da in persona del legale rappresentante, la CP
documentazione in suo possesso riguardante il sinistro per cui è causa, come ad essa richiesta da con la missiva 06.10.2015, ricevuta il 13.10.2015” ed “in applicazione dell'art 614 CP_2
bis cpc” ( che per la verità prevede la competenza del Giudice del merito soltanto in ipotesi di pronunzia di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro )
determinava in E 20,00 la somma da versare alla “per ogni giorno di ritardo nella Pt_1
ostensione e comunicazione di quanto indicato nel capo che precede, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento, per i primi 30 giorni”, importo elevato ad E 100,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo;
condannava infine alla rifusione delle CP
spese di lite in favore di e della , con distrazione in favore in favore del suo CP_2 Pt_1
difensore avv Carmine Lattarulo .
Quest'ultimo, con atto di precetto notificato ad il 6.12.2016 unitamente alla citata CP
sentenza del G.P., reclamava dall'assicurazione il pagamento delle spese legali liquidate per un totale di E 2.111,98, importo che gli veniva prontamente corrisposto .
Trascorsi oltre tre anni, in data 9.1.2020 la , sempre assistita dall'avv Lattarulo, intimava Pt_1
all' precetto di pagamento per E 106.114,95, sempre in forza della sentenza del G.P. n. CP
3469/2016, non avendo a suo dire la compagnia “ancora evaso l'obbligazione di fare di cui alla predetta sentenza”, nel frattempo passata in giudicato .
Con atto di opposizione ex art 615 cpc datato 17.1.2020 chiedeva, previa sospensione CP
dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, la declaratoria di nullità ed inefficacia del precetto, rilevando innanzitutto che, stante la natura meramente dichiarativa della sentenza del G.P., per configurare un colpevole ritardo o inerzia da parte della compagnia, tale da legittimare l'applicazione dell' astreinte di cui all'art 614 bis cpc, era necessario che la mettesse in Pt_1
mora la compagnia per la consegna della documentazione ( per altro formalmente richiesta alla sua assicurazione e non direttamente all' , assicuratrice della controparte CP_2 CP
), mentre nella specie la stessa non si era mai attivata in tal senso .
Il G.E. adito in sede cautelare, ritenuta “la verosimile fondatezza del motivo di opposizione”, con ordinanza dell' 11.6.2020 sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato ed all'esito del giudizio di merito anche il Giudice monocratico sostanzialmente aderiva a tale tesi, sia pure dopo alcune “giravolte” interpretative, ribadendo che “ l'opposta non sembra aver provato di aver esercitato il diritto di accesso di cui al DM 191/2008 ed all'art 148 del Codice delle Assicurazioni
onde difettando l'inadempimento, neppure può essere reclamata la pena privata imposta dalla legge per tale eventualità”.
Per la verità ( soltanto ) dopo la pronunzia cautelare del G.E., il difensore della , Pt_1
costituendosi nel successivo giudizio di merito, ha tentato di dimostrare che la stessa con svariate missive aveva più volte richiesto invano all' la consegna della documentazione in CP
oggetto, allegando la copia delle lettere a suo dire recapitate alla sede centrale di a mezzo di Pt_2
poste private Nexive in data 25.11.2016 – 20.1.2017 – 28.2.2017 – 23.6.2017 – 30.8.2017 –
13.10.2017 e 14.12.2017.
ha però sempre decisamente negato di aver ricevuto tali missive ( che tra l'altro CP
sembrano avere il tenore di semplici richieste e mai di formali costituzioni in mora ), sia sostenendo l'inefficacia probatoria della consegna delle stesse a mezzo dell'operatore di poste private Nexive
( privo dei poteri certificatori propri degli addetti di Poste italiane ), sia documentando che nelle stesse date sopra citate, sempre a mezzo di Nexive, aveva ricevuto dall'avv Carmine Lattarulo
differenti missive inerenti ad altri sinistri stradali . Occorre in sostanza convenire con il Giudice di prime cure che non vi è agli atti prova certa della messa in mora di da parte della , sicchè, stante la natura meramente dichiarativa CP Pt_1
della pronunzia del G.P. e l'uso improprio della misura di cui all'art 614 bis cpc ( per altro anche nella sua sentenza ricollegata al “ritardo nella ostensione e comunicazione di quanto indicato nel capo che precede” ), nella specie non è configurabile alcun colpevole ritardo da parte della compagnia e la misura di coercizione indiretta non può quindi trovare concreta applicazione,
con conseguente accoglimento della fondata opposizione all'esecuzione proposta dall'assicurazione .
A ciò va soltanto aggiunto che, trattandosi di obbligazione di consegna di una cosa determinata, la stessa va adempiuta nel luogo in cui il documento richiesto si trovava quando l'obbligazione è
sorta ( art 1182, 2° comma, cc ) ovvero al domicilio del debitore al tempo della scadenza ( art
1182, commi 4°, cc ), in ogni caso presso la sede generale o locale dell'assicurazione, che lo dovrebbe ivi conservare;
il debitore è poi costituito in mora mediante intimazione o richiesta scritta ai sensi del 1° comma dell'art 1219 cc, non potendo configurarsi nella specie alcuna delle ipotesi di mora ex re di cui al 2° comma della stessa norma .
L'appello proposto da va quindi rigettato, mentre appare equo compensare tra Parte_1
le parti anche le spese del presente grado, stante le ragioni della decisione, l'incertezza probatoria della lite e l'indubbia particolarità del caso di specie .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta l'appello, confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Taranto
n. 2358/2023 ;
2. Compensa tra le parti le spese della presente fase;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato .
Così deciso in Taranto in data 12.2.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto
Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva