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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10234 /2023 del ruolo generale promossa da
– in Parte_1 Parte_2
proprio nonché unitamente a quale genitore esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore - Persona_1
rappresentate e difese in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. ti CALDERA
GIORGIO e ZAMBONI SARA BENEDETTA, con domicilio eletto presso il loro
Indirizzo Telematico
parte attrice
contro
CP_2
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. BORTOLUZZI ANDREA,
con domicilio eletto presso il suo INDIRIZZO TELEMATICO
1
in punto: Morte
conclusioni di parte attrice : come da nota di precisazione delle conclusioni dimesa in data 24.01.2025;
conclusioni parte convenuta: come da nota di precisazioni delle conclusioni dimessa in data 24.01.2025
La presente controversia è stata instaurata all'esito di procedimento connesso instaurato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Venezia e conclusasi con sentenza n. 204/2022, pubblicata il 22.3.2022 passata in giudicato, dai congiunti di persona deceduta per le vicende di cui è causa, ossia (coniuge), e Parte_1 Parte_1 Pt_2
(figlie), (nipote rappresentata dai genitori
[...] Persona_1
già attrice in proprio e ) che hanno Parte_2 Controparte_1
evocato in giudizio per sentirla condannare - accertatane e CP_2
dichiaratane la responsabilità per il decesso di - al Persona_2
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto dalle medesime patito iure proprio da liquidarsi nelle somme ritenute di giustizia con diminuzione del 50% ex art. 1227 I° co. c.c. atteso l'effetto sinergico del fumo di sigaretta imputabile al concorso del fatto colposo da parte del de cuius.
La pretesa risarcitoria era stata azionata nei confronti di CP_2
quale committente di , all'epoca ancora in vita, allegando Persona_2
quale successore universale di già lo CP_3 Controparte_4
svolgimento di operazioni di coibentazione e scoibentazione su tubi, oltre alla saldatura degli stessi, comportando almeno sino agli inizi degli
'anni 90 l'impiego di amianto e indicando altre manchevolezze, come a titolo esemplificativo l'uso della maschera “a filtro universale” a disposizione limitatamente a qualche minuto in caso di emergenza e non con impiego costante durante le lavorazioni.
2 Nelle more del giudizio era deceduto. Persona_2
La causa si concludeva con la richiamata sentenza del Giudice del
Lavoro del Tribunale che affermava la riconducibilità della malattia che aveva condotto al decesso del all'esposizione all'amianto in Pt_2
sinergia con il fumo di sigaretta, e per l'effetto aveva condannato la resistente a corrispondere agli eredi di , a titolo di Persona_2
risarcimento del danno non patrimoniale differenziale loro spettante iure hereditatis in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege,
l'importo di euro 92.557,50 - così ridotto del 50% ex art. 1227 I° comma c.c. atteso l'effetto sinergico del fumo di sigaretta.
A seguito di notifica di atto di precetto aveva corrisposto CP_2
gli importi de quibus.
Le attrici, ritenuto alla luce di quanto accertato dal Tribunale di Venezia
Sezione Lavoro con la cennata sentenza che spettava alle stesse, anche il risarcimento dei danni sofferti iure proprio a seguito del decesso del proprio congiunto da quantificarsi utilizzando le tabelle integrate a punti elaborate dal Tribunale di Milano in ossequio ai nuovi principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione a partire dalla nota sentenza n.
10579/2021, davano corso alla relativa causa innanzi al presente Ufficio. si costituiva tardivamente in giudizio eccependo CP_2
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva nonché chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa attorea ritenuta infondata in fatto e in diritto e, subordinatamente, il contenimento della stessa nei limiti dell'equo e del provato ed opponendosi, in via istruttoria, all'ammissione della prova testimoniale attorea ed invocando l'espletamento di C.T.U. medico-legale allo scopo di accertare la causa del decesso di PE
. All'udienza dd. 16.06.2024 parte attrice rilevava la tardività
[...]
della costituzione in giudizio di l'inammissibilità ed CP_2
infondatezza delle doglianze avversarie trattandosi delle medesime questioni già risolte dal Tribunale di Venezia sezione lavoro con
3 sentenza n. 204/2022 passata in giudicato;
la tardività delle istanze istruttorie di parte convenuta che avrebbero dovuto essere formulate nel rispetto dei termini preclusivi di cui all'art. 171 ter c.p.c.; la presenza in actis della C.T.U. medico-legale già espletata nell'ambito del giudizio precedentemente promosso avanti il Tribunale di Venezia sezione lavoro tramite la quale si assumeva come accertato, come la genesi del carcinoma polmonare fosse concausalmente riconducibile all'accertata esposizione professionale all'amianto e al fumo di sigaretta. Parte attrice insisteva, dunque, per l'ammissione della prova testimoniale capitolata onde dimostrare il grado di affettività intercorrente tra la vittima e gli attori nelle reciproche relazioni parentali.
Con provvedimento in data 27.6.2024 il Giudice ammetteva la prova orale attorea che veniva assunta all'udienza del 29.10.2024.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione in decisione per il giorno 26.3.2025 con assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali.
*****
Dirimenti per la decisione della presente controversia si sono rivelate le allegazioni attinenti al procedimento n. 134/2020 instaurato innanzi alla
Sezione Lavoro del presente Ufficio, a cominciare dalla sentenza n.
204/2022, pubblicata il 22.03.2022 e passata in giudicato, otre alla CTU svolta nel suindicato procedimento.
Nella specie si verte nel regime delle cd. prove atipiche.
Va in proposito osservato che nell' ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall' art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l' ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Nondimeno, l' assenza di una norma di chiusura nel senso dell' indicazione del numerus clausus delle prove, l' oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'
4 affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono dottrina e giurisprudenza (Cass. n.
1593/2017, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 3425/2016 ) , ad escludere che l' elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche. L' ingresso delle prove atipiche nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità ex adverso di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cfr. Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000). Nella specie, devono essere considerate prove atipiche le allegazioni documentali relative al procedimento instaurato innanzi alla Sezione lavoro, a cominciare dalla suindicata sentenza. Infatti, nel rito processuale civile manca una norma come quella dell' art. 238 c.p.p., che nel processo penale disciplina in modo generale l' acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, conferendo loro, laddove esse siano state formate in processi in cui l' imputato era parte, dignità di piena prova anche nel processo penale nel quale trovano ingresso;
nel processo civile, invece, l' unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall' art. 310, comma 3, c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale (cfr. Cass. n. 22384/2014, Cass. n.
15714/2010, Cass. n. 2904/2009 ) , hanno valore indiziario, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse o altre parti (Cfr. Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 10825/2016, Cass.
5 n. 23516/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 569/2015). Quanto all' efficacia probatoria di tali prove atipiche, essa è indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova (cfr. Cass. n.
18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999,
Cass. n. 11077/1998). Ciò premesso, il fatto storico come narrato da parte attrice nei suoi atti appare fondato e suscettibile di accoglimento con la conseguenza che va accolta la domanda risarcitoria per il danno da lesione del rapporto parentale, con riguardo a ciascuno degli attori.
Tale posta risarcitoria va liquidata in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata' (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 907/2018). In particolare, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Vi è da sottolineare infine che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico - relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. civ., sez. III, n.
23469/2018).
Il danno, tuttavia, non è riconosciuto automaticamente (in re ipsa) ma il danneggiato deve dimostrare il pregiudizio patito e spetta al giudice valutare se riconoscere il ristoro (Cass. N. 25164/2020). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne
6 vengano allegati e provati gli elementi costitutivi (Cass. Sez. 3
17/07/2012, n. 12236).
La Corte di Cassazione, invero, pur affermando l'esistenza di una presunzione iuris tantum di danno in favore dei membri della famiglia nucleare, ha ribadito a più riprese che il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni è consentito sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (Cass. Civ., Sez. III, 6/9/2012,
n.14931).
La possibilità di provare per presunzioni non esonera, in altri termini, chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. (Cass. Civ., Sez. III, 17/1/2018, n. 907).
Tale principio è, invero, funzionale a consentire al giudice di operare una corretta quantificazione del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale. L'assenza, infatti, di elementi probatori minimi non consente al giudicante di apprezzare la consistenza del danno lamentato e conseguentemente, di procedere ad una idonea quantificazione.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi come parte attrice ha allegato come il danno parentale debba essere identificato in quelli previsti dalla tabella approvata dal Consiglio Giudiziario di
Milano del 2024 e maggiorati di quanto possa essere equitativamente riconosciuto per il forte legame tra tutti i componenti della famiglia.
L'esito dell'istruttoria testimoniale ha confermato la sussistenza di un rapporto attivo e imperniato sulla effettiva frequentazione tra il de cuius
e gli odierni attori. Nello specifico, l'unica teste escussa alla udienza del
29.10.2024 (madre del marito della attrice Parte_2 Tes_1
, interrogata sui capitoli di prova all'uopo dedotti da parte attrice in
[...]
seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha così risposto: 1) “vero che i rapporti di con la moglie , le figlie Persona_2 Parte_1
e e la nipote erano Parte_1 Parte_2 Persona_1
sereni e non turbati da incomprensioni o litigi”. Si è vero, i rapporti
7 erano buoni. 2) “vero che la frequentazione tra i coniugi e le Pt_2
figlie e e la nipote era Parte_1 Parte_2 Persona_1
quotidiana”. Si è vero. ADR Vi erano visite reciproche ed in più si andava a fare qualche gita. Inoltre era usanza trovarsi per fare un picnic insieme. 3) “vero che , la moglie , le figlie Persona_2 Parte_1
e e la nipote Parte_1 Parte_2 Persona_1
festeggiavano insieme il Natale, la Pasqua e i compleanni dei componenti della famiglia”. Si è vero. 4) “vero che a settembre 2020
, la moglie , le figlie e Persona_2 Parte_1 Parte_1
e la nipote hanno trascorso insieme una Parte_2 Persona_1
settimana di vacanze ad Auronzo di Cadore alloggiando nel medesimo appartamento in affitto”. La vacanza è durata una settimana. Durante quella settimana mi sono presa cura dei cani dei Sig.ri e Persona_2
” Parte_1
Invero la deposizione pur rivelandosi di somma utilità per comprendere che non vi era un rapporto meramente formale tra il nucleo familiare di e la famiglia nucleare del de cuius (in Parte_2 Persona_2
base alla documentazione anagrafica è emerso che la figlia Pt_1
all'epoca dei fatti, vivesse ancora con i genitori e quindi pur
[...]
essendo plausibile la conduzione di una vita autonoma da parte della stessa, sulla scorta delle massime di comune esperienza si può ritenere che la convivenza con i genitori fosse piena, partecipe e aperta ai bisogni e alle esigenze dei genitori) non ha chiarito quanto fossero effettivamente forti e intensi i legami tra il defunto e gli Persona_2
odierni attori;
né ad un tanto si poteva effettivamente pervenire sulla base del capitolato.
In conseguenza il risarcimento andrà commisurato a quanto effettivamente provato dagli attori in sede di istruttoria ovvero la ricorrenza di un buon rapporto di frequentazione, tale da coinvolgere la
8 nipote come in particolare è emerso dalle vacanze Persona_1
trascorse ad Auronzo di Cadore.
Per quanto concerne l'aspetto peculiare della modalità di liquidazione del pregiudizio, deve farsi applicazione del principio di diritto espresso recentemente dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn.
10579/2021; 33005/2021) in omaggio al quale: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Ritiene la scrivente pertanto di poter applicare le tabelle in uso al
Tribunale di Milano, come indicato da parte attrice, le quali prevedono un sistema di calcolo di tale voce di danno basato sul meccanismo del punto nonché di altri correttivi modulanti quali l'età della vittima, del superstite, il rapporto di parentela e di convivenza ed attenersi a valori mediani per le considerazioni sopra esposte.
Possono pertanto liquidarsi in favore di anni 76 al Parte_1
momento dell'evento del coniuge – convivente la somma di Euro
131.028,50 ( Euro 3.911,00 x 67 punti così costituiti: 12 punti per età della vittima primaria –12 punti per età della vittima secondaria – 16 punti per rapporto convivenza tra congiunto e vittima – 12 punti con riguardo al numero dei familiari sopravvissuti nel nucleo primario – 15
9 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva nei termini emersi nella istruttoria e sopra specificati, e così per complessive Euro
262.037,00 a cui va applicata la detrazione ex art. 1227 1° comma c.c. del 50%), in favore di figlia convivente di anni 55 Parte_1
(giusto quanto emerge dalla documentazione anagrafica dimessa sub. doc. 6 fascicolo parte attrice) la somma di Euro 132.974,00 ( Euro
3.911,00 x 68 punti così costituiti: 12 punti per età della vittima primaria –18 punti per età della vittima secondaria– 12 punti con riguardo al numero dei familiari sopravvissuti nel nucleo primario- 16 punti per rapporto di convivenza tra congiunto e vittima – 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva nei termini emersi nella istruttoria e sopra specificati, e così per complessive Euro 265.948,00 a cui va applicata la detrazione ex art. 1227 1° comma c.c. del 50%) in favore di figlia di anni 49 al momento dell'evento la Parte_2
somma di Euro 105.597,00 ( Euro 3.911,00 x 54 punti così costituiti: 12 punti per l'età della vittima primaria – 20 punti per età della vittima secondaria – 12 punti con riguardo al numero dei familiari sopravvissuti nel nucleo primario -10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva nei termini emersi nella istruttoria e sopra specificati, e così per complessive Euro 211.194,00 a cui va applicata la detrazione ex art. 1227 1° comma c.c. del 50%) in qualità di nipote Persona_1
di anni 11 al momento dell'evento la somma di Euro 42.450,00 ( Euro
1.698,00 x 50 punti così costituiti: 8 punti per l'età della vittima primaria -20 punti per età della vittima secondaria- 12 punti con riguardo al numero dei familiari sopravvissuti nel nucleo primario- 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva nei termini emersi nella istruttoria e sopra specificati, così per complessive Euro 84.900,00
a cui va applicata la detrazione ex art. 1227 1° comma c.c. del 50%)
Gli importi sopra liquidati sono già calcolate all'attualità e non deve quindi farsi luogo alla rivalutazione delle stesse.
10 In relazione alle somme liquidiate andranno aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell' equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l' insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., SS.UU . , n. 1712 del 17.2.95 ) , decorrono dalla produzione dell' evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto originante l'obbligazione risarcitoria
(06.12.2015 nella fattispecie ), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell' indice Istat. Sugli importi come determinati all' attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
*****
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto, in via generale, delle caratteristiche e del pregio della attività svolta, delle questioni di fatto e diritto trattate, nonché dell'aumento del 90% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione, oltre alla distrazione delle spese e competenze in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
p.q.m.
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, in persona dello scrivente Got in funzione di Giudice Unico, e pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza così provvede:
-condanna per le causali di cui in parte motiva, a CP_2
corrispondere a titolo di risarcimento danni iure proprio le seguenti somme di denaro;
- Euro 131.028,50 in favore di Parte_1
- Euro 132.974,00 in favore di Parte_1
- Euro 105.597,00in favore di Parte_2
11 Euro 42.450,00in favore di Persona_1
-oltre agli interessi in favore di ciascun attore, come in parte motiva nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dal deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
- condanna la convenuta a rifondere in favore solidale degli attori le spese processuali che liquida in Euro 21.942,60 per competenze relative al presente procedimento, in Euro 545,00 . per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte attrice ex art. 93 cpc dichiaratisi procuratori antistatari
Venezia, il 25.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Luca Trognacara
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10234 /2023 del ruolo generale promossa da
– in Parte_1 Parte_2
proprio nonché unitamente a quale genitore esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore - Persona_1
rappresentate e difese in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. ti CALDERA
GIORGIO e ZAMBONI SARA BENEDETTA, con domicilio eletto presso il loro
Indirizzo Telematico
parte attrice
contro
CP_2
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. BORTOLUZZI ANDREA,
con domicilio eletto presso il suo INDIRIZZO TELEMATICO
1
in punto: Morte
conclusioni di parte attrice : come da nota di precisazione delle conclusioni dimesa in data 24.01.2025;
conclusioni parte convenuta: come da nota di precisazioni delle conclusioni dimessa in data 24.01.2025
La presente controversia è stata instaurata all'esito di procedimento connesso instaurato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Venezia e conclusasi con sentenza n. 204/2022, pubblicata il 22.3.2022 passata in giudicato, dai congiunti di persona deceduta per le vicende di cui è causa, ossia (coniuge), e Parte_1 Parte_1 Pt_2
(figlie), (nipote rappresentata dai genitori
[...] Persona_1
già attrice in proprio e ) che hanno Parte_2 Controparte_1
evocato in giudizio per sentirla condannare - accertatane e CP_2
dichiaratane la responsabilità per il decesso di - al Persona_2
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto dalle medesime patito iure proprio da liquidarsi nelle somme ritenute di giustizia con diminuzione del 50% ex art. 1227 I° co. c.c. atteso l'effetto sinergico del fumo di sigaretta imputabile al concorso del fatto colposo da parte del de cuius.
La pretesa risarcitoria era stata azionata nei confronti di CP_2
quale committente di , all'epoca ancora in vita, allegando Persona_2
quale successore universale di già lo CP_3 Controparte_4
svolgimento di operazioni di coibentazione e scoibentazione su tubi, oltre alla saldatura degli stessi, comportando almeno sino agli inizi degli
'anni 90 l'impiego di amianto e indicando altre manchevolezze, come a titolo esemplificativo l'uso della maschera “a filtro universale” a disposizione limitatamente a qualche minuto in caso di emergenza e non con impiego costante durante le lavorazioni.
2 Nelle more del giudizio era deceduto. Persona_2
La causa si concludeva con la richiamata sentenza del Giudice del
Lavoro del Tribunale che affermava la riconducibilità della malattia che aveva condotto al decesso del all'esposizione all'amianto in Pt_2
sinergia con il fumo di sigaretta, e per l'effetto aveva condannato la resistente a corrispondere agli eredi di , a titolo di Persona_2
risarcimento del danno non patrimoniale differenziale loro spettante iure hereditatis in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege,
l'importo di euro 92.557,50 - così ridotto del 50% ex art. 1227 I° comma c.c. atteso l'effetto sinergico del fumo di sigaretta.
A seguito di notifica di atto di precetto aveva corrisposto CP_2
gli importi de quibus.
Le attrici, ritenuto alla luce di quanto accertato dal Tribunale di Venezia
Sezione Lavoro con la cennata sentenza che spettava alle stesse, anche il risarcimento dei danni sofferti iure proprio a seguito del decesso del proprio congiunto da quantificarsi utilizzando le tabelle integrate a punti elaborate dal Tribunale di Milano in ossequio ai nuovi principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione a partire dalla nota sentenza n.
10579/2021, davano corso alla relativa causa innanzi al presente Ufficio. si costituiva tardivamente in giudizio eccependo CP_2
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva nonché chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa attorea ritenuta infondata in fatto e in diritto e, subordinatamente, il contenimento della stessa nei limiti dell'equo e del provato ed opponendosi, in via istruttoria, all'ammissione della prova testimoniale attorea ed invocando l'espletamento di C.T.U. medico-legale allo scopo di accertare la causa del decesso di PE
. All'udienza dd. 16.06.2024 parte attrice rilevava la tardività
[...]
della costituzione in giudizio di l'inammissibilità ed CP_2
infondatezza delle doglianze avversarie trattandosi delle medesime questioni già risolte dal Tribunale di Venezia sezione lavoro con
3 sentenza n. 204/2022 passata in giudicato;
la tardività delle istanze istruttorie di parte convenuta che avrebbero dovuto essere formulate nel rispetto dei termini preclusivi di cui all'art. 171 ter c.p.c.; la presenza in actis della C.T.U. medico-legale già espletata nell'ambito del giudizio precedentemente promosso avanti il Tribunale di Venezia sezione lavoro tramite la quale si assumeva come accertato, come la genesi del carcinoma polmonare fosse concausalmente riconducibile all'accertata esposizione professionale all'amianto e al fumo di sigaretta. Parte attrice insisteva, dunque, per l'ammissione della prova testimoniale capitolata onde dimostrare il grado di affettività intercorrente tra la vittima e gli attori nelle reciproche relazioni parentali.
Con provvedimento in data 27.6.2024 il Giudice ammetteva la prova orale attorea che veniva assunta all'udienza del 29.10.2024.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione in decisione per il giorno 26.3.2025 con assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali.
*****
Dirimenti per la decisione della presente controversia si sono rivelate le allegazioni attinenti al procedimento n. 134/2020 instaurato innanzi alla
Sezione Lavoro del presente Ufficio, a cominciare dalla sentenza n.
204/2022, pubblicata il 22.03.2022 e passata in giudicato, otre alla CTU svolta nel suindicato procedimento.
Nella specie si verte nel regime delle cd. prove atipiche.
Va in proposito osservato che nell' ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall' art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l' ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Nondimeno, l' assenza di una norma di chiusura nel senso dell' indicazione del numerus clausus delle prove, l' oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'
4 affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono dottrina e giurisprudenza (Cass. n.
1593/2017, Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 3425/2016 ) , ad escludere che l' elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche. L' ingresso delle prove atipiche nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere effettuato con lo strumento della produzione documentale e deve conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza ed alla possibilità ex adverso di replicare, interloquire e controdedurre, ciò che è peraltro confermato dalla giurisprudenza richiedendo la produzione del documento integrante la prova atipica, nel rispetto delle preclusioni istruttorie (Cfr. Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000). Nella specie, devono essere considerate prove atipiche le allegazioni documentali relative al procedimento instaurato innanzi alla Sezione lavoro, a cominciare dalla suindicata sentenza. Infatti, nel rito processuale civile manca una norma come quella dell' art. 238 c.p.p., che nel processo penale disciplina in modo generale l' acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, conferendo loro, laddove esse siano state formate in processi in cui l' imputato era parte, dignità di piena prova anche nel processo penale nel quale trovano ingresso;
nel processo civile, invece, l' unica norma di riferimento è quella specificamente posta dall' art. 310, comma 3, c.p.c. con riferimento al valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto. Tuttavia, sulla base di tale disposizione, è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale (cfr. Cass. n. 22384/2014, Cass. n.
15714/2010, Cass. n. 2904/2009 ) , hanno valore indiziario, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse o altre parti (Cfr. Cass. n. 16893/2019, Cass. n. 10825/2016, Cass.
5 n. 23516/2015, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 569/2015). Quanto all' efficacia probatoria di tali prove atipiche, essa è indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova (cfr. Cass. n.
18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999,
Cass. n. 11077/1998). Ciò premesso, il fatto storico come narrato da parte attrice nei suoi atti appare fondato e suscettibile di accoglimento con la conseguenza che va accolta la domanda risarcitoria per il danno da lesione del rapporto parentale, con riguardo a ciascuno degli attori.
Tale posta risarcitoria va liquidata in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata' (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 907/2018). In particolare, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Vi è da sottolineare infine che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico - relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. civ., sez. III, n.
23469/2018).
Il danno, tuttavia, non è riconosciuto automaticamente (in re ipsa) ma il danneggiato deve dimostrare il pregiudizio patito e spetta al giudice valutare se riconoscere il ristoro (Cass. N. 25164/2020). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne
6 vengano allegati e provati gli elementi costitutivi (Cass. Sez. 3
17/07/2012, n. 12236).
La Corte di Cassazione, invero, pur affermando l'esistenza di una presunzione iuris tantum di danno in favore dei membri della famiglia nucleare, ha ribadito a più riprese che il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni è consentito sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (Cass. Civ., Sez. III, 6/9/2012,
n.14931).
La possibilità di provare per presunzioni non esonera, in altri termini, chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. (Cass. Civ., Sez. III, 17/1/2018, n. 907).
Tale principio è, invero, funzionale a consentire al giudice di operare una corretta quantificazione del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale. L'assenza, infatti, di elementi probatori minimi non consente al giudicante di apprezzare la consistenza del danno lamentato e conseguentemente, di procedere ad una idonea quantificazione.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi come parte attrice ha allegato come il danno parentale debba essere identificato in quelli previsti dalla tabella approvata dal Consiglio Giudiziario di
Milano del 2024 e maggiorati di quanto possa essere equitativamente riconosciuto per il forte legame tra tutti i componenti della famiglia.
L'esito dell'istruttoria testimoniale ha confermato la sussistenza di un rapporto attivo e imperniato sulla effettiva frequentazione tra il de cuius
e gli odierni attori. Nello specifico, l'unica teste escussa alla udienza del
29.10.2024 (madre del marito della attrice Parte_2 Tes_1
, interrogata sui capitoli di prova all'uopo dedotti da parte attrice in
[...]
seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha così risposto: 1) “vero che i rapporti di con la moglie , le figlie Persona_2 Parte_1
e e la nipote erano Parte_1 Parte_2 Persona_1
sereni e non turbati da incomprensioni o litigi”. Si è vero, i rapporti
7 erano buoni. 2) “vero che la frequentazione tra i coniugi e le Pt_2
figlie e e la nipote era Parte_1 Parte_2 Persona_1
quotidiana”. Si è vero. ADR Vi erano visite reciproche ed in più si andava a fare qualche gita. Inoltre era usanza trovarsi per fare un picnic insieme. 3) “vero che , la moglie , le figlie Persona_2 Parte_1
e e la nipote Parte_1 Parte_2 Persona_1
festeggiavano insieme il Natale, la Pasqua e i compleanni dei componenti della famiglia”. Si è vero. 4) “vero che a settembre 2020
, la moglie , le figlie e Persona_2 Parte_1 Parte_1
e la nipote hanno trascorso insieme una Parte_2 Persona_1
settimana di vacanze ad Auronzo di Cadore alloggiando nel medesimo appartamento in affitto”. La vacanza è durata una settimana. Durante quella settimana mi sono presa cura dei cani dei Sig.ri e Persona_2
” Parte_1
Invero la deposizione pur rivelandosi di somma utilità per comprendere che non vi era un rapporto meramente formale tra il nucleo familiare di e la famiglia nucleare del de cuius (in Parte_2 Persona_2
base alla documentazione anagrafica è emerso che la figlia Pt_1
all'epoca dei fatti, vivesse ancora con i genitori e quindi pur
[...]
essendo plausibile la conduzione di una vita autonoma da parte della stessa, sulla scorta delle massime di comune esperienza si può ritenere che la convivenza con i genitori fosse piena, partecipe e aperta ai bisogni e alle esigenze dei genitori) non ha chiarito quanto fossero effettivamente forti e intensi i legami tra il defunto e gli Persona_2
odierni attori;
né ad un tanto si poteva effettivamente pervenire sulla base del capitolato.
In conseguenza il risarcimento andrà commisurato a quanto effettivamente provato dagli attori in sede di istruttoria ovvero la ricorrenza di un buon rapporto di frequentazione, tale da coinvolgere la
8 nipote come in particolare è emerso dalle vacanze Persona_1
trascorse ad Auronzo di Cadore.
Per quanto concerne l'aspetto peculiare della modalità di liquidazione del pregiudizio, deve farsi applicazione del principio di diritto espresso recentemente dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn.
10579/2021; 33005/2021) in omaggio al quale: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Ritiene la scrivente pertanto di poter applicare le tabelle in uso al
Tribunale di Milano, come indicato da parte attrice, le quali prevedono un sistema di calcolo di tale voce di danno basato sul meccanismo del punto nonché di altri correttivi modulanti quali l'età della vittima, del superstite, il rapporto di parentela e di convivenza ed attenersi a valori mediani per le considerazioni sopra esposte.
Possono pertanto liquidarsi in favore di anni 76 al Parte_1
momento dell'evento del coniuge – convivente la somma di Euro
131.028,50 ( Euro 3.911,00 x 67 punti così costituiti: 12 punti per età della vittima primaria –12 punti per età della vittima secondaria – 16 punti per rapporto convivenza tra congiunto e vittima – 12 punti con riguardo al numero dei familiari sopravvissuti nel nucleo primario – 15
9 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva nei termini emersi nella istruttoria e sopra specificati, e così per complessive Euro
262.037,00 a cui va applicata la detrazione ex art. 1227 1° comma c.c. del 50%), in favore di figlia convivente di anni 55 Parte_1
(giusto quanto emerge dalla documentazione anagrafica dimessa sub. doc. 6 fascicolo parte attrice) la somma di Euro 132.974,00 ( Euro
3.911,00 x 68 punti così costituiti: 12 punti per età della vittima primaria –18 punti per età della vittima secondaria– 12 punti con riguardo al numero dei familiari sopravvissuti nel nucleo primario- 16 punti per rapporto di convivenza tra congiunto e vittima – 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva nei termini emersi nella istruttoria e sopra specificati, e così per complessive Euro 265.948,00 a cui va applicata la detrazione ex art. 1227 1° comma c.c. del 50%) in favore di figlia di anni 49 al momento dell'evento la Parte_2
somma di Euro 105.597,00 ( Euro 3.911,00 x 54 punti così costituiti: 12 punti per l'età della vittima primaria – 20 punti per età della vittima secondaria – 12 punti con riguardo al numero dei familiari sopravvissuti nel nucleo primario -10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva nei termini emersi nella istruttoria e sopra specificati, e così per complessive Euro 211.194,00 a cui va applicata la detrazione ex art. 1227 1° comma c.c. del 50%) in qualità di nipote Persona_1
di anni 11 al momento dell'evento la somma di Euro 42.450,00 ( Euro
1.698,00 x 50 punti così costituiti: 8 punti per l'età della vittima primaria -20 punti per età della vittima secondaria- 12 punti con riguardo al numero dei familiari sopravvissuti nel nucleo primario- 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva nei termini emersi nella istruttoria e sopra specificati, così per complessive Euro 84.900,00
a cui va applicata la detrazione ex art. 1227 1° comma c.c. del 50%)
Gli importi sopra liquidati sono già calcolate all'attualità e non deve quindi farsi luogo alla rivalutazione delle stesse.
10 In relazione alle somme liquidiate andranno aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell' equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l' insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., SS.UU . , n. 1712 del 17.2.95 ) , decorrono dalla produzione dell' evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto originante l'obbligazione risarcitoria
(06.12.2015 nella fattispecie ), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell' indice Istat. Sugli importi come determinati all' attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
*****
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto, in via generale, delle caratteristiche e del pregio della attività svolta, delle questioni di fatto e diritto trattate, nonché dell'aumento del 90% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione, oltre alla distrazione delle spese e competenze in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
p.q.m.
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, in persona dello scrivente Got in funzione di Giudice Unico, e pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza così provvede:
-condanna per le causali di cui in parte motiva, a CP_2
corrispondere a titolo di risarcimento danni iure proprio le seguenti somme di denaro;
- Euro 131.028,50 in favore di Parte_1
- Euro 132.974,00 in favore di Parte_1
- Euro 105.597,00in favore di Parte_2
11 Euro 42.450,00in favore di Persona_1
-oltre agli interessi in favore di ciascun attore, come in parte motiva nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dal deposito della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
- condanna la convenuta a rifondere in favore solidale degli attori le spese processuali che liquida in Euro 21.942,60 per competenze relative al presente procedimento, in Euro 545,00 . per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte attrice ex art. 93 cpc dichiaratisi procuratori antistatari
Venezia, il 25.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Luca Trognacara
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