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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3996/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e nata il Controparte_1 CP_2
30.09.1989 a LORETO (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CHERUBINI MICHENRI;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori. CP_3
3) Il figlio manterrà la propria residenza presso la casa coniugale, sita in OR via CP_3
Marconi n. 50, con la madre che sarà il genitore collocatario.
4) La casa coniugale sita OR via Marconi n. 50 distinta al catasto del comune di al fg 6, part. 16, sub 1è assegnata alla sig.ra CP_2
5) Il sig. versa alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Controparte_1 CP_2
la somma di euro 200 mensili, adeguata annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e si accolla la spesa della assicurazione a favore del figlio. La regolamentazione delle spese straordinarie e la loro identificazione avviene secondo il “protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” in vigore
- 1 - presso il Tribunale di Ancona e che si intende richiamato come parte integrante dell'accordo e allegato (cfr. all.n.2).
Qualora tali spese dovessero essere sostenute dal sig. la sig.ra dovrà rimborsare il CP_3 CP_2
50% della spesa sostenuta.
6) Il minore trascorrerà il proprio tempo con i singoli genitori secondo il piano genitoriale allegato
(cfr. all.n.1)”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Controparte_1 CP_2
a OR (AN) il 4.10.2014, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 CP_2
matrimonio a OR (AN) il 4/10/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
OR (AN) al n. 31, parte 2, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 2 - nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3996/2024 promosso da:
nato il [...] a [...] e nata il Controparte_1 CP_2
30.09.1989 a LORETO (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CHERUBINI MICHENRI;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori. CP_3
3) Il figlio manterrà la propria residenza presso la casa coniugale, sita in OR via CP_3
Marconi n. 50, con la madre che sarà il genitore collocatario.
4) La casa coniugale sita OR via Marconi n. 50 distinta al catasto del comune di al fg 6, part. 16, sub 1è assegnata alla sig.ra CP_2
5) Il sig. versa alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Controparte_1 CP_2
la somma di euro 200 mensili, adeguata annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e si accolla la spesa della assicurazione a favore del figlio. La regolamentazione delle spese straordinarie e la loro identificazione avviene secondo il “protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” in vigore
- 1 - presso il Tribunale di Ancona e che si intende richiamato come parte integrante dell'accordo e allegato (cfr. all.n.2).
Qualora tali spese dovessero essere sostenute dal sig. la sig.ra dovrà rimborsare il CP_3 CP_2
50% della spesa sostenuta.
6) Il minore trascorrerà il proprio tempo con i singoli genitori secondo il piano genitoriale allegato
(cfr. all.n.1)”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati Controparte_1 CP_2
a OR (AN) il 4.10.2014, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 CP_2
matrimonio a OR (AN) il 4/10/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
OR (AN) al n. 31, parte 2, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 2 - nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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