Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
ee 81049 REPUBBLICA ITALIANA 05270403 IN NOME DEL P OL LA CORTE SUPRE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO Presidente R. G. N. 14836/00 Dott. Antonio Dott. Walter Consigliere CELENTANO Cron. 11708 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere 1457 Rep. CECCHERINIDott. Aldo Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 84049 sul ricorso proposto da: A.I.M.A. (oggi Ag.E.A.) in persona del Presidente, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
EC OS, elettivamente dom.to in Roma via Giulio Tarra 20 presso Carmela Calabretta Licciardello e rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine, dall'avv. Matteo Calabretta di Catania -controricorrente- DO VA
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 796 del 13.9.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.1.2003 138 2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'8/11.2.1991 PAIMA conveniva innanzi al Tribunale di Palermo DO VA, IN AC e EC OS chiedendone la solidale condanna al pagamento di lire 410.747.920 quale risarcimento dei danni provocati per l'indebita e truffaldina percezione di aiuti comunitari per la produzione di agrumi. Si costituivano DO e EC nel mentre rimaneva contumace il IN: l'adito Tribunale con sentenza 11.8.95 rigettava le domande dell'Azienda. La sentenza era impugnata dall'AIMA e, costituitisi gli appellati DO e EC, l'adita Corte di Palermo con sentenza 13.9.99, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava improponibile la domanda sull'assunto che essa era stata proposta bensi dal Presidente dell'Azienda e con il patrocinio dell'Avvocatura Erariale ma senza la previa delibera autorizzatoria di cui all'art. 5 n. 21 del DPR 30/85 e come imposto dall'art. 75 c.p.c. (ed a nulla rilevando l'esonero dell'Avvocatura dall'onere di acquisire un mandato). Per la cassazione di tale sentenza l'AIMA ha proposto ricorso notificandone copia al DO il 4.7.2000 ed al EC il 7.7.2000. Il DO non si è costituito nel mentre il EC ha notificato controricorso il 27.7.2000 e lo ha illustrato in memoria finale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare alla disamina del ricorso è la decisione di questioni pregiudiziali che, afferenti la integrità del contraddittorio in fase di impugnazione e la legittimazione dell'AIMA, ben possono essere valutate anche ex officio. 2 Quanto al primo profilo, segnatamente alla mancata vocatio del IN (parte contumace del giudizio di appello, e parte vittoriosa in entrambe le fasi del merito), rileva il Collegio la inesistenza di un onere di integrazione: si tratta infatti di un convenuto in una azione di natura extracontrattuale, coobbligato solidale con DO e EC, al quale l'AIMA non ha inteso notificare l'impugnazione in sede di legittimità della sentenza d'appello che dichiarava improponibile la domanda nei suoi confronti ab initio proposta. La sua causa era pertanto affatto scindibile (Cass. 14554/02 e 3102/02) sì che l'iniziativa di disporne la vocatio in sede di gravame sarebbe stata possibile ai sensi dell'art. 332 c.p.c. Ma tale integrazione non è più a disporsi posto che il suo presupposto giustificatore, la possibilità che il chiamato proponga impugnazione incidentale, devesi ritenere affatto preclusa essendo decorso dalla pubblicazione della sentenza (13.9.99) il termine di cui all'art. 327-c.p.c. (Cass. 4635/97 e 3837/95). Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi (come già rilevato da Cass. 13493/99) che l'AIMA (oggi Ag.E.A. in forza delle disposizioni di cui al D.Leg. 165/99) all'epoca della notificazione del ricorso (luglio 2000) era bensì in liquidazione (artt. 1 e 2 D.leg. cit.) ma ancora titolare dei rapporti pendenti e pertanto pienamente legittimata alla proposizione dell'impugnazione, solo dall'1.1.2001 tali rapporti essendo stati trasferiti all'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro subentrante nella loro gestione con le modalità della legge 1404/56 (art. 12 comma 8 D.Leg. cit.). Venendo, quindi, all'esame del ricorso si rileva che con l'unico motivo, l'Avvocatura Erariale deduce la violazione degli artt. 1 e 43 R.D. 1611/33 e 5 n. 21 del DPR 30/185 per avere la Corte di Palermo erroneamente 3 affermato la rilevanza esterna (ai fini dell'art. 75 c.p.c.) del consenso al promovimento della lite previsto dalla norma statutaria in capo al Consiglio d'Amministrazione, là dove la formazione di tale consenso dovevasi ritenere mero atto interno dell'Azienda, affatto irrilevante all'esterno in base alla considerazione della presunzione di componimento di ogni contrasto per il solo fatto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, presunzione posta in via generale dall'art. 12 della legge 103/79. La censura è fondata con la conseguenza che è, da un canto, e contrariamente alla opinione dal EC esposta in controricorso, certamente ammissibile il ricorso (sotto il versante della capacità processuale dell'AIMA in questa sede) e, dall'altro, è certamente errata la decisione della Corte di merito di ritenere improponibile la domanda di primo grado e l'appello innanzi ad essa proposto, per la mancata produzione da parte dell'Avvocatura Distrettuale della delibera del C.d'A. dell'AIMA autorizzante il suo Presidente al promovimento della lite ai sensi della richiamata previsione statutaria (art. 5 n. 21 DPR 30/85). Ed infatti, questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di ripetutamente formulare principi, con riguardo alla capacità processuale di vari enti ed allo jus postulandi dell'Avvocatura (cfr. S.U. 484/99 - 8594/98 - 8587/97 - 9523/96 - e Cass. 7011/97 - 10020/97- 1308/90) che si vanno sinteticamente a precisare nei termini di cui appresso. Deve quindi affermarsi che, non solo nell'ipotesi di rappresentanza obbligatoria (come per l'AIMA: cfr. Cass. 14375/00), ma anche in quelle di rappresentanza e difesa facoltativa di enti da parte dell'Avvocatura dello Stato non è necessario che, nei singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico 4 medesima né che questa produca il mandato all'Avvocatura provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo gli artt. 1 e 45 RD 1611/33 che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi, sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedite o composte intra moenia dalla previsione dell'art. 12 della legge 103/79, sì che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione juris et de jure di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni rivenienti dalla inosservanza di regole (nella specie contenute in uno statuto approvato con D.P.R.) di formazione del consenso stesso. Essendosi dall'osservanza di tali principi la Corte di merito evidentemente sottratta, devesi cassare l'impugnata sentenza rinviando ad altra Sezione della stessa Corte perché, di tali principi fatta corretta applicazione, si proceda all'esame dell'appello a suo tempo dall'AIMA proposto (oltre che a regolare le spese del giudizio di legittimità).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, 0 7 0 2 -anche per le accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia R spese - ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. P A Così deciso in Roma il 23 Gennaio 2003 s o p II Presidente Il Consigliere estensore o D CANCELLERE Andrea Bianchi CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 29.04.03 al n. 2,601 Mod. 9 Art. 2601 Camp. (€ 14977 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n 115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA AntonellaFontana