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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2024, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 16/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6630/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvti F Silvestro e C Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pt , CP_1 sentato e difeso dall'avv. C Petrillo
NONCHE'
, in persona del lrpt , rappresentata e Controparte_2 difesa dall' avv D Santucci
FATTO E DIRITTO
- Con ricorso depositato in data 3.4.2023 ' istante e conveniva in giudizio l' e per ottenere l' accertamento negativo in relazione CP_3 CP_4 ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 07120220024487244000, chiedendone l'annullamento. In n corso di giudizio le somme in contestazione sono state oggetto di sgravio;
è stata perciò chiesta dalle parti la cessazione della materia del contendere. Va dichiarata cessata la materia del contendere
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confiniLa cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923)
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla la cartella opposta;
- condanna le convenute, in solido , al pagamento delle spese processuali liquidandole in complessivi € 400,00 Così deciso in data 16/07/2024. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 16/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6630/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvti F Silvestro e C Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pt , CP_1 sentato e difeso dall'avv. C Petrillo
NONCHE'
, in persona del lrpt , rappresentata e Controparte_2 difesa dall' avv D Santucci
FATTO E DIRITTO
- Con ricorso depositato in data 3.4.2023 ' istante e conveniva in giudizio l' e per ottenere l' accertamento negativo in relazione CP_3 CP_4 ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 07120220024487244000, chiedendone l'annullamento. In n corso di giudizio le somme in contestazione sono state oggetto di sgravio;
è stata perciò chiesta dalle parti la cessazione della materia del contendere. Va dichiarata cessata la materia del contendere
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confiniLa cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923)
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla la cartella opposta;
- condanna le convenute, in solido , al pagamento delle spese processuali liquidandole in complessivi € 400,00 Così deciso in data 16/07/2024. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio