Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Viviana URSO Presidente dott. Caterina MUSUMECI Consigliere avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 1102/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] l'[...] e residente a [...]Parte_1
zarrone (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Bia- CodiceFiscale_1
gio Tinghino;
appellante contro
, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: P.IVA_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
[...]
appellata oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli-indennità disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 309 del 26 maggio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone, si pronunciava sul ricorso proposto da Giudice nei Pt_1
confronti dell' volto all'accertamento della sussistenza del rapporto di CP_1
lavoro in agricoltura alle dipendenze del Gruppo VAIT s.r.l. nel 1999 dal 17 maggio al 31 dicembre, nel 2000 dall'8 giugno al 29 dicembre, nel 2001 dal
5 giugno al 28 dicembre;
alle dipendenze del nel 2002 Controparte_2
dal 20 maggio al 28 dicembre e nel 2003 dal 23 maggio al 10 dicembre;
alle dipendenze della nel 2004 dal 21 giugno al 28 dicembre e Controparte_3
nel 2005 dal 4 agosto al 10 dicembre 2009, il tutto per n. 156 giornate in ciascun anno.
Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto dell' di cancel- CP_1
lare il lavoratore dagli elenchi agricoli e di rigettare la domanda di disoccu- pazione agricola e, per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del proprio di- ritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni suddetti con con- danna dell'istituto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici del comune di
Mazzarrone.
Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata la nullità dei provvedimenti di ri- getto delle domande di disoccupazione per gli anni predetti con il riconosci- mento della debenza delle relative indennità e con la condanna dell' CP_1
alla reiscrizione del ricorrente negli elenchi agricoli anche per gli anni dal
2003 al 2010. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione con condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione delle stesse.
Nel merito, chiedeva accertarsi la sussistenza del rapporto di lavoro in agri- coltura per gli anni dal 1999 al 2005 con il conseguente diritto alla reiscri- zione negli elenchi dei braccianti agricoli e alla corresponsione delle inden- nità richieste. In subordine, il ricorrente chiedeva dichiararsi errato l'importo preteso in restituzione dall' a titolo di indebito. CP_1
All'esito di istruttoria orale, il giudice del lavoro rigettava il ricorso.
In particolare, accoglieva l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970, formulata dall' , con la seguente motivazione: CP_1
“Nella specie il ricorso introduttivo del giudizio non risulta depositato nel 3
rispetto del predetto termine (120 giorni successivi alla scadenza del termine di 30 giorni stabilito per la presentazione del ricorso alla CISOA). Occorre infatti rilevare che l'odierno ricorrente, a parte la conoscibilità dei provve- dimenti di cancellazione attraverso la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione dei lavoratori agricoli, è venuto comunque a conoscenza della avvenuta cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavo- ratori agricoli per gli anni 1999-2005, in seguito alla notifica delle note del
26.11.2013, ricevute il 18 dicembre 2013.
Poiché i sopra indicati provvedimenti contengono espressamente la dicitura
“non risulta iscritto negli elenchi agricoli”, e dunque idonei a portare a conoscenza il ricorrente della non iscrizione degli elenchi dei lavoratori agricoli, era comunque dal momento della ricezione degli stessi, avvenuta in data 18.12.2013 che decorreva il dies a quo per la proposizione, nel ter- mine di trenta giorni, del ricorso al CISOA con la conseguenza che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni per proporre il ricorso, era dallo spi- rare di quel termine che doveva farsi decorrere quello di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale, dovendosi escludere la possibilità che la presentazione di un ricorso tardivo, come nel caso di specie avvenuta nelle date del 21 e 22 febbraio 2014, comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (cfr. Cass. n. 12603/2007).
Esso, dunque, è venuto in scadenza il 17 maggio 2014 (120 giorni dalla sca- denza del termine di 30 giorni per proporre il ricorso amministrativo). Il ricorso giudiziario è stato invece depositato il 10.07.2014.
4.2. Alla luce di quanto sopra esposto, non si rinviene alcuna violazione del-
l'art. 8, comma 5, della legge n. 375/1993 atteso che in materia di rico- noscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, il disposto di cui all'art. 38 co.7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/2011 ha previsto la 4
notifica mediante pubblicazione telematica degli elenchi nominativi trime- strali di variazione, oltre al fatto che, nel caso di specie, il ricorrente è ve- nuto a conoscenza della cancellazione mediante i provvedimenti impugnati notificatigli personalmente il 18.12.2013.
4.3. Ciò posto, il ricorrente è decaduto ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/ 1970 dalla possibilità di muovere qualsivoglia contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per cui la relativa domanda va dichiarata inammissibile”.
Il decidente rigettava, di conseguenza, anche la domanda di accertamento del diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione per gli anni dal 1999 al 2005, in quanto connessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agrico- li, il cui esame era precluso dall'accertata decadenza.
Rigettava, altresì, le censure in ordine alla violazione della L. n. 241/1990, in quanto il procedimento relativo al disconoscimento delle giornate di lavo- ro agricolo è soggetto a una disciplina normativa speciale, che esclude l'ap- plicabilità della L. n. 241/1990 nella sua interezza.
Dichiarava, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del potere dell' di riesaminare la posizione assicurativa del lavoratore e del CP_1
conseguente diritto di recuperare il proprio credito, giacché il potere del-
l'ente impositore di cancellare il lavoratore dagli elenchi dei braccianti agri- coli non è soggetto ad alcun termine di prescrizione o decadenza, mentre la richiesta di ripetizione di un presunto indebito è soggetta all'ordinario termi- ne decennale di prescrizione. E invero, il provvedimento impugnato di inde- bito, con cui l' aveva chiesto – fra l'altro – la restituzione dell'importo CP_1
corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2013 era stato notificato il 13 dicembre 2013, sicché – risultando corrisposta tale indennità in data 26 luglio 2014 – il termine di prescrizione decennale non poteva dirsi maturato. 5
Parimenti infondata – oltre che generica – è la doglianza sulla mancata cor- responsione dell'indennità di disoccupazione agricola oggetto di indebito, in quanto, dalla documentazione versata in atti dall'ente previdenziale, emer- geva che la prestazione, relativa agli anni 2003, 2004 e 2005 era stata posta in pagamento rispettivamente nel mese di luglio del 2004, del 2005 e del
2006: tale documentazione non era stata oggetto di contestazione specifica da parte del ricorrente.
Compensava le spese, data la controvertibilità delle questioni affrontate.
Giudice impugnava la sentenza con ricorso depositato il 25 novembre Pt_1
2022.
l' resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierno appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto inammissibile il ricorso giudiziario per essere divenuti definitivi – per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970 al momento della propo- sizione del ricorso giudiziario – i provvedimenti di disconoscimento relativi agli anni in questione (dal 1999 al 2005), nonché il provvedimento di ripeti- zione di indebito, e ciò in forza della pubblicazione telematica degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, oltre che della presa di conoscenza da parte del lavoratore della cancellazione delle giornate lavorate negli stessi anni mediante notifica delle note del 26 novembre 2013, avvenuta il CP_1
18 dicembre 2013.
Assume che non sarebbe applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, atteso che la pub- blicazione telematica degli elenchi in variazione riguarderebbe soltanto i rap- porti lavorativi sorti successivamente al 31dicembre 2010, non potendo la 6
legge disporre che per l'avvenire secondo il principio posto dall'art. 11 delle
Disposizioni Preliminari al c.c.
1.1. Assume, inoltre, parte appellante che – se è vero che la legge non de- scrive le modalità e i tempi di pubblicazione degli elenchi di variazione, ri- mettendosi sul punto alle circolari dell' (in particolare la circolare n. CP_1
82/2012) – le stesse, tuttavia, non indicherebbero date precise nelle quali gli elenchi vanno pubblicati, ma solo i termini entro cui ciò va fatto, sicché non sarebbe prevedibile a priori con certezza, ma approssimativamente la caden- za dei quindici giorni durante i quali gli elenchi restano pubblicati sul sito dell' . Tanto renderebbe estremamente difficile per il lavoratore venire CP_1
a conoscenza del provvedimento emanato dall'ente. La menomazione e la compressione del diritto di difesa del lavoratore medesimo configurerebbero un profilo di illegittimità della circolare, siccome peraltro emergente anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2021.
Con la stessa il Giudice delle Leggi – chiamato a pronunciarsi sulla legitti- mità costituzionale dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011 – aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che le censure dei remit- tenti non riguardassero tanto la norma quanto la circolare esecutiva n. CP_1
82/2012, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche per la modalità di notifica tramite pubblicazione telematica.
1.2. A distanza di pochi anni dall'introduzione della pubblicazione telema- tica, il D.L. n. 76/2020 avrebbe poi disposto una modifica legislativa dell'art. 38, comma 6, D.L. n. 98/ 2011, prevedendo che la notifica degli elenchi di variazione venga effettuata individualmente al lavoratore interessato me- diante raccomandata o pec o altro mezzo, che possa garantire la piena cono- scibilità della stessa, asseritamente non garantita dal citato art. 38.
Deduce, quindi, l'appellante che l'intenzione del legislatore – nello specifico
– sarebbe stata quella di ripristinare il precedente sistema di notifica (L. n.
608/1996) a garanzia della conoscibilità dell'atto. 7
Di talché, ai rapporti – non sussumibili nell'alveo dell'art. 38, comma 7, D.
L. n. 98/2011 – sarebbe applicabile la precedente normativa o comunque la disposizione di cui al nuovo testo dell'art. 38, comma 6, quale reviviscenza delle norme precedentemente abrogate dallo stesso decreto.
In virtù di quanto sopra, non essendo stato notificato personalmente al lavo- ratore alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole – lo stesso non sarebbe incorso nella decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970.
1.3. Parte appellante pone, quindi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011, nella formulazione precedente la riforma di cui all'art. 43, comma 7, D.L. n. 76/2020 (che ha reintrodotto l'onere per l' di provvedere alla notifica individuale del provvedimento CP_1
ai soggetti interessati), per violazione dei principi sanciti dalla Costituzione all'art. 3, nella parte in cui prevede l'applicabilità della disposizione anche ai rapporti lavorativi pregressi al 31 dicembre 2010, e all'art. 24, nella parte in cui non prevede che la pubblicazione degli elenchi in variazione con valo- re di notifica per i lavoratori debba essere effettuata dall' entro un ter- CP_1
mine finale rispetto all'anno a cui si riferisce il rapporto e, comunque, rispet- to alla pubblicazione dell'elenco annuale, e nella parte in cui non prevede almeno la fissazione di un periodo specifico dell'anno in cui effettuare le suddette pubblicazioni con valore di notifica.
1.4. Avrebbe, ancora, errato il primo giudice laddove aveva fatto decorrere il termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria dalla presa di conoscenza del provvedi- mento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, avvenuta con le note del 26 novembre 2013, ricevute il successivo 18 dicembre. CP_1
In proposito, l'appellante asserisce di non aver mai ricevuto alcuna comuni- cazione di disconoscimento o cancellazione e che tali note – avverso cui ha proposto ricorso amministrativo – avrebbero riguardato solo il rigetto delle 8
domande di disoccupazione agricola, nonché la richiesta di ripetizione di indebito.
1.5. A ulteriore comprova della non applicabilità del suddetto termine di de- cadenza sarebbe il fatto che, nei provvedimenti notificati, il termine indicato per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale competente era di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'ulteriore precisazione che, nel caso di mancata decisione del Comitato provinciale competente CP_1
entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il lavoratore aveva la possibilità di proporre azione giudiziaria entro un anno.
1.6. Parte appellante reitera poi l'eccezione di prescrizione relativa al potere dell' di riesaminare la posizione del lavoratore e al diritto di recuperare CP_1
il credito, disattesa dal primo giudice.
1.7. Nel merito, Giudice assume provata la sussistenza del rapporto Pt_1
di lavoro in agricoltura sulla scorta della produzione, attestante l'iscrizione per gli anni dal 1999 al 2005 negli elenchi agricoli del Comune di Mazzar- rone, e delle deposizioni testimoniali, che avrebbero dimostrato altresì la na- tura subordinato dei rapporti lavorativi contestati.
2. L'appello è infondato.
2.1. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla decadenza dal-
l'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. n. 7/1970, avente valore assorbente.
Nella fattispecie in esame, la cancellazione di Giudice Biagio dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 1999 al 2005 è stata comunicata attra- verso la pubblicazione sul sito Internet dell' del secondo e del terzo CP_1
elenco nominativo trimestrale 2013 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato […]” del Comune di Mazzarrone, effettuata rispettiva- mente dal 19 settembre 2013 al 7 ottobre 2013 e dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2013.
In ordine alla superiore modalità di notifica, va richiamata la previsione di cui all'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6.07.2011, n. 98, come modificato 9
dalla legge di conversione n. 111/2011, vigente ratione temporis, che ha previsto quanto segue: “7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al-
l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_1
provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di varia- zione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo- CP_1
nibili a legislazione vigente”.
Orbene, le modalità previste dall'art. 12 bis del R.D. n. 1949/40 (“Notifica mediante pubblicazione telematica”) consistono nella “pubblicazione tele- matica effettuata dall' nel proprio sito internet … secondo specifiche CP_1
tecniche stabilite dall'Istituto stesso”. A tale norma, l' ha dato seguito CP_1
con la circolare n° 104/2011, prevedendo che “Le variazioni che interver- ranno successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi per l'an- no 2012 e seguenti, saranno riepilogate in appositi elenchi trimestrali e pubblicate con modalità telematiche, aventi, a tutti gli effetti, valore di noti- fica agli interessati e, pertanto, non dovranno più essere comunicate indivi- dualmente ai lavoratori”.
Rileva, altresì, la circolare n. 82/2012, la quale – per quanto di interesse in questa sede – ha previsto: “Gli elenchi trimestrali di variazione conterranno tutti i riconoscimenti e/o i disconoscimenti di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco principale 2011; in tali elenchi confluiranno anche le variazioni valevoli per l'anno 2010 e precedenti. Gli elenchi di va- riazione verranno pubblicati secondo il seguente calendario: entro il 15 10
giugno – primo elenco di variazione;
entro il 15 settembre – secondo elenco di variazione;
entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
entro il 10 marzo dell'anno successivo - quarto elenco di variazione. I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito INTERNET dell'Istituto accessibile all'indirizzo www.inps.it, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, sotto la voce “Avvisi”, e ri- marranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. La consultazione sarà possibile mediante libero accesso e senza utilizzo del P.I.N. Decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non sa- ranno più visualizzabili. La pubblicazione dei citati elenchi di variazione avrà, ad ogni effetto di legge, valore di notifica alla parte interessata e, pertanto, al lavoratore non verrà inviata la notifica individuale della variazione di giornate. Gli elenchi saranno consultabili per singola Provin- cia e singolo Comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori contenuti, i riferi- menti normativi e procedurali a base delle variazioni, l'organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
TRASMISSIONE ELENCHI AI CENTRI PER L'IMPIEGO. Le novità nor- mative introdotte dall'art 38 citato, commi 6 e 7, non fanno venire meno
l'obbligo ex articolo 9 quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996
n. 608, della trasmissione degli elenchi ai competenti Centri per l'impiego entro i venti giorni successivi alla pubblicazione…”.
In ordine a tale modalità di notifica, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 45/2021 – invocata dall'appellante – ha ritenuto inammissibile le que- stione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei Diritti Fon- damentali dell'Unione Europea (CDFUE), e infondata la questione di legit- timità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., precisando nella parte motiva, in ordine a tale ultimo profilo, che “i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa … vanno 11
riferiti alle modalità con le quali la circolare n. 82 del 2012 ha definito CP_1
le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali. In effetti il legislatore ha rimesso a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze: da un lato, la neces- sità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica ammi- nistrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospettata di ille- gittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicu- rando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visio- ne del sito istituzionale. E ciò tenendo anche conto che tali provvedimenti incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale. A questo fine, l'amministrazione competente deve porre particolare attenzione all'esigenza di cautela che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 5570 del 2018, impronta il ricorso alla pubblicazione attraverso strumenti informatici di atti e prov- vedimenti della pubblica amministrazione, esigenza tanto più forte, nel caso di specie, per le ragioni innanzi evidenziate. Pertanto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha definito le specifiche CP_1 CP_1
tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata”.
2.2. Ciò premesso, questa Corte intende non discostarsi dall'orientamento espresso nei suoi precedenti conformi, secondo cui le modalità di pubblica- zione degli elenchi trimestrali di variazione, di cui alla citata norma, erano tali da compromettere il diritto di difesa del lavoratore agricolo, prevedendo 12
un dovere di cooperazione ai fini della conoscenza dell'atto eccessivamente gravoso.
In particolare, veniva richiesto al lavoratore agricolo di attivarsi al fine di verificare eventuali modifiche interessanti la propria posizione non già quatt- ro volte l'anno e a scadenze fisse e predeterminate ma nel corso dell'intero anno, mediante l'accesso al sito internet dell'ente di previdenza.
Va poi evidenziato che la circolare applicativa della norma di legge CP_1
non prevedeva la pubblicazione degli elenchi in periodi temporali definiti, ma entro il giorno 15 dei quattro mesi di scadenza trimestrale marzo, giugno, settembre e dicembre), con la conseguenza che il lavoratore – per evitare di incorrere in decadenza – avrebbe dovuto consultare settimanalmente i pre- detti elenchi.
Inoltre, ai fini della valutazione della eccessiva gravosità dell'onere in esa- me, rileva la circostanza che l'accesso al sito Internet dell'ente, sebbene libero, era disponibile per soli 15 giorni;
sicché, trascorso tale esiguo spazio temporale, la consultazione degli elenchi, non più visualizzabili oltre detto termine, poteva avvenire solo presso i Centri per l'Impiego, ai quali venivano trasmessi subito dopo la loro pubblicazione.
2.3. Né può rilevare in senso contrario quanto evidenziato dall' nel CP_1
richiamato giudizio di legittimità costituzionale, secondo cui “La modalità di notificazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi non sareb- be, pertanto, penalizzante, «in considerazione della ormai notoria diffusività degli strumenti informatici e delle relative conoscenze, nonché della sem- plicità di effettuazione della consultazione (non sono richieste nemmeno credenziali di accesso); al contrario, tale modalità, appare apportare significativi vantaggi agli interessati, sia in termini di rapidità che di costi, non richiedendo spostamenti fisici e potendo consentire la consultazione an- che in orari di chiusura degli Uffici al pubblico (vantaggio non irrilevante per i lavoratori). Le modalità di verifica sono altresì agevolate, oltre che 13
dalla possibilità di avvalersi di intermediari qualificati (Enti di patronato, associazioni sindacali, CAF e simili) che apprestano gratuitamente attività di assistenza e consulenza ai cittadini che alle medesime si rivolgano, anche dalla permanenza di quindici giorni della pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell'Istituto»”.
Come sopra evidenziato, nonostante la facilità di accesso al sito dell' , CP_1
non va trascurato che non è pacifico che i lavoratori agricoli siano tutti in possesso di strumenti informatici e siano anche in possesso delle relative competenze, non senza trascurare che – come detto – l'accesso doveva av- venire con cadenza quasi settimanale per evitare la decadenza di legge.
Del pari, per le considerazioni che precedono, non rileva la difesa dell'Av- vocatura Generale, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, spiegata sem- pre nel citato giudizio, secondo cui «il lavoratore può in ogni momento con- sultare il proprio estratto conto individuale che riporta la situazione aggior- nata a [...] pubblicazione degli elenchi».
3. Dalla accertata illegittimità della circolare in esame consegue la ini- CP_1
doneità della notifica effettuata dall' ai fini della conoscenza del prov- CP_1
vedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli da parte del-
l'odierno appellante.
4. Tuttavia, come già ritenuto dal primo decidente, risulta all'evidenza che tale presa di conoscenza è avvenuta con la notifica (18 dicembre 2013) dei provvedimenti qui impugnati: e invero, nei predetti provvedimenti di CP_1
reiezione delle domande di disoccupazione agricola e contestuale richiesta di ripetizione di indebito per gli anni in contestazione, si legge espressamen- te: “REIEZIONE DOM: NON RISULTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI
AGRICOLI”.
Purtuttavia, i ricorsi amministrativi sono stati presentati tra il 21 e il 22 feb- braio 2014 (v. ricevute in atti) ben oltre il termine di trenta giorni dalla CP_1
data di notifica dei provvedimenti opposti (art. 11 D. Lgs. n. 375/1993). 14
Al riguardo, il collegio intende non discostarsi dall'orientamento espresso da questa Corte nel precedente (sentenza n. 121/2020), la cui motivazione qui integralmente si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: Corret- tamente il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dall'azio- ne giudiziale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 83/70, richiamando principi del tutto consolidati della giurisprudenza della S.C. secondo cui “il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modi- fiche nella l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria
a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento defi- nitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del
1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c)”: Cassazione civile, sez. lav., 21 apri- le 2001, n. 5942 (v. anche, in senso conforme, Cass. 17239/04; 13381/04).
La Corte regolatrice ha altresì osservato che, “la speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti … si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di provvedi- menti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica … Contro i suddetti provvedimenti è data facol- tà di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedi- mento contenzioso, articolato in un duplice grado … Questo essendo il con- testo normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferi- mento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti cono- sciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei prov- 15
vedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta carat- teristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine
(30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi”: Cass. 813/07”.
Nella fattispecie, il termine di decadenza dall'esercizio dell'azione giudizia- ria deve ritenersi maturato, anche considerando – per l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine – la data di comunicazione all'appellato delle raccomandate a.r., (18 dicembre 2013, come accertato dal primo giu- dice, oltre che incontestato e documentalmente provato – v. timbri sulle buste allegate ai provvedimenti).
E invero, i ricorsi amministrativi sono stati proposti dall'appellante in data
21 e 22 febbraio 2014, oltre il temine di trenta giorni che sarebbe andato a scadere il 17 gennaio 2014; né la presentazione del ricorso tardivo consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine di decadenza (cfr. Cass. n. 15969/2017).
Già alla data di proposizione dei ricorsi, quindi, i provvedimenti erano divenuti definitivi (Cass. n. 813/2007 e numerose successive conformi) e l'interessato avrebbe dovuto proporre azione giudiziaria – a pena di deca- denza – nel successivo termine di centoventi giorni (17 maggio 2014).
Il ricorso di primo grado è stato, tuttavia, depositato il 10 luglio 2014, oltre il termine prescritto, e l'inosservanza di tale termine ha, quindi, determinato la decadenza dall'azione volta ad accertare il diritto all'iscrizione negli elen- chi dei lavoratori agricoli.
La mancata iscrizione (rectius: cancellazione) negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Mazzarrone per gli anni in questione è, pertanto, di- venuta definitiva. 16
7. Quanto alla censura relativa al legittimo affidamento dell'appellante, ge- nerato dalla indicazione – in calce ai provvedimenti impugnati – di un di- verso termine di impugnazione, la Suprema Corte ha chiarito che l'eventuale comportamento dell'ente previdenziale, che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, proponendo l'azione giud- iziale oltre il termine decadenziale, può – se del caso – assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all'affidamento erroneamente ingenerato nell'as- sicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera de jure, prescindendo dalla condotta delle parti (cfr. fra le tante Cass.
n. 25892/2009 e n. 10376/2015). Nel caso in esame poi, non vi è stata erronea indicazione dei termini, essendo stato indicati i termini per impugnare il diniego della prestazione previdenziale.
8. La decadenza della parte dalla possibilità di ottenere la reiscrizione negli elenchi comporta la definitiva mancanza di uno degli elementi costitutivi della pretesa prestazione previdenziale: la domanda di accertamento nega- tivo dell'indebito e di condanna alla corresponsione della prestazione non possono, quindi, trovare accoglimento.
8.1. Con specifico riferimento al diritto all'indennità di disoccupazione, osserva il collegio che – secondo il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, ribadito da ultimo anche da Cass. 1292/2023 cit. – il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agri- coltura alle prestazioni previdenziali è infatti condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di un'attività di lavo- ro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento e dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D.
n. 1949/1940. 17
L'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto indispensabile per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola e, dunque, non è consentito ricono- scere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dall'iscri- zione.
Conseguentemente, qualora – come nel caso che ci occupa – sia maturata la decadenza prevista dall'art. 22 D.L. n. 7/1970, che ha natura di decadenza sostanziale, la definitività del provvedimento di cancellazione esclude il di- ritto all'indennità di disoccupazione (in termini, Cass. n. 6229/2019 e ivi richiamate;
Cass. n. 9622/2015; Cass. n. 9595/1997; Cass. n. 5942/2001;
Cass. n. 16803/2003; Cass. n. 15460/ 2004; Cass. n. 10393/2005; Cass. n.
13092/2009). Tanto preclude ogni esame nel merito della sussistenza del rap- porto lavorativo contestato.
9. La dichiarata decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria e la conse- guente definitività del provvedimento di cancellazione impugnato assorbono e travolgono ogni valutazione anche sulla riproposta eccezione di prescri- zione del potere dell'ente previdenziale di riesaminare la posizione assicura- tiva dell'appellante.
9.1. Quanto alla eccepita prescrizione del diritto dell'ente alla ripetizione dell'indebito, la censura di parte appellante mal si confronta con la motivata statuizione del giudice del lavoro, laddove ha accertato che il termine di prescrizione decennale del diritto al recupero dell'indebito da parte del-
l' non poteva ritenersi maturato (v. pag. 9 sentenza): invero, l'appel- CP_1
lante – con il settimo motivo di gravame – si limita a insistere sulla prescrizione del potere dell'ente previdenziale di riesaminare la posizione assicurativa del lavoratore (v. pagg. da 32 a 34 appello). Sicché sul punto deve ritenersi intervenuto giudicato.
10. In definitiva, l'appello va rigettato. Assorbita ogni altra questione anche in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale. 18
11. Le spese processuali del presente grado sono irripetibili per la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.: tanto in applicazione del principio giurisprudenziale, secondo cui “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella ricor- renza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta (come in ipotesi) unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoc- cupazione” (v. Cass. n. 37973/2022).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315/ 2020).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nella causa n. 1102/2022 R.G.: rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unifica- to a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Viviana Urso