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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5406 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott. GI EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 3640/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:24 sono presenti l'avv. PASTORELLO MARIO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
GI EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3640 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PASTORELLO MARIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002719254;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali,
CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-002719254 relativa all'atto di accertamento n.
2 5500.15/11/2019. 0649064 del 26/04/2018 seguito al mancato CP_1
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2011, deducendone l'illegittimità per carenza di legittimazione passiva e intercorsa prescrizione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando variamente la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.6.2025 e poi in note conclusive, la parte ricorrente eccepiva inoltre, a seguito della memoria di costituzione del convenuto , CP_2
l'intercorsa decadenza dalla potestà sanzionatoria, ex art. 14 della L. n.
689/1981, poi reiterando l'eccezione in note conclusive.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla parte ricorrente.
Deve infatti osservarsi che la sanzione irrogata con l'ordinanza impugnata è conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità
2011, allorquando la ricorrente era legale rappresentante dell'azienda sanzionata.
Appare dunque evidente che tale omissione, poi successivamente depenalizzata e degradata ad illecito amministrativo, non può che essere ascritta alla condotta della ricorrente, cessata dalla carica in data in data
12.4.2012.
Ciò posto va, per motivi di pregiudizialità logica, esaminata l'eccezione di decadenza formulata dalla ricorrente che, pur non formulata in ricorso ma alla prima udienza di comparizione, si ritiene dover acquisire, non essendo la stessa da considerare nuovo motivo di ricorso né nuova domanda ma, viceversa nuovo vizio dell'atto impugnato conseguente alla valutazione della
3 documentazione versata in atti dal resistente.
Premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L.
n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso, e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo,
4 prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n.
124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei periodi 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11 del 2011 e che, all'epoca della violazione erano oggetto di sanzione penale;
rilevato che l'atto di accertamento è stato notificato in data 16.12.2019; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della
L. 689/1981, pur trattandosi di un illecito omissivo istantaneo, qualora però reiterato nel vincolo della continuazione, deve essere posto dal momento della commissione dell'ultima violazione (12/2011); ritenuto che la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio);
Ritenuto infine che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il relativo CP_1
onere probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale complessità dell'accertamento determinante uno slittamento del dies a quo del termine decadenziale, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L.
689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione
5 delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…) Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. 1921/2019); ritenuto inoltre che con sentt. 7641 e 8075/2025 la Suprema Corte ha fissato un “principio di diritto”: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9 comma 4° del
D.Lgs n. 8 del 2016 l' deve notificare al responsabile la violazione CP_1
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_1
alcuna attività istruttoria". ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_1
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
Il Giudice Onorario
GI EN
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott. GI EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 3640/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:24 sono presenti l'avv. PASTORELLO MARIO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
GI EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3640 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PASTORELLO MARIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/12/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002719254;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali,
CPA e IVA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/03/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-002719254 relativa all'atto di accertamento n.
2 5500.15/11/2019. 0649064 del 26/04/2018 seguito al mancato CP_1
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2011, deducendone l'illegittimità per carenza di legittimazione passiva e intercorsa prescrizione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando variamente la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.6.2025 e poi in note conclusive, la parte ricorrente eccepiva inoltre, a seguito della memoria di costituzione del convenuto , CP_2
l'intercorsa decadenza dalla potestà sanzionatoria, ex art. 14 della L. n.
689/1981, poi reiterando l'eccezione in note conclusive.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla parte ricorrente.
Deve infatti osservarsi che la sanzione irrogata con l'ordinanza impugnata è conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità
2011, allorquando la ricorrente era legale rappresentante dell'azienda sanzionata.
Appare dunque evidente che tale omissione, poi successivamente depenalizzata e degradata ad illecito amministrativo, non può che essere ascritta alla condotta della ricorrente, cessata dalla carica in data in data
12.4.2012.
Ciò posto va, per motivi di pregiudizialità logica, esaminata l'eccezione di decadenza formulata dalla ricorrente che, pur non formulata in ricorso ma alla prima udienza di comparizione, si ritiene dover acquisire, non essendo la stessa da considerare nuovo motivo di ricorso né nuova domanda ma, viceversa nuovo vizio dell'atto impugnato conseguente alla valutazione della
3 documentazione versata in atti dal resistente.
Premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L.
n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso, e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo,
4 prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n.
124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei periodi 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11 del 2011 e che, all'epoca della violazione erano oggetto di sanzione penale;
rilevato che l'atto di accertamento è stato notificato in data 16.12.2019; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della
L. 689/1981, pur trattandosi di un illecito omissivo istantaneo, qualora però reiterato nel vincolo della continuazione, deve essere posto dal momento della commissione dell'ultima violazione (12/2011); ritenuto che la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio);
Ritenuto infine che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il relativo CP_1
onere probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale complessità dell'accertamento determinante uno slittamento del dies a quo del termine decadenziale, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L.
689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione
5 delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…) Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. 1921/2019); ritenuto inoltre che con sentt. 7641 e 8075/2025 la Suprema Corte ha fissato un “principio di diritto”: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9 comma 4° del
D.Lgs n. 8 del 2016 l' deve notificare al responsabile la violazione CP_1
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_1
alcuna attività istruttoria". ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_1
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
Il Giudice Onorario
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