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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 2413/2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
nato il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
BONINI BARALDI MATTEO che lo rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
PM in sede
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte ricorrente
Conclusioni come da ricorso precisate con note scritte d'udienza depositate il 1.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 4.02.2025 avendo allegato disforia di Parte_1
genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a Parte_1 Persona_1
nonché, contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
Previa acquisizione della documentazione richiesta, con ordinanza del 25.7.2025, la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo
Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e
2 tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
Con la più recente sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale, recependo l'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. Ad avviso del Collegio, la pronuncia della Corte Costituzionale non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma ne impone una
3 valutazione caso per caso, potendosi, in concreto, verificare situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria (laddove, ad esempio, la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici). In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere. L'intervento di riconversione chirurgica potrà, dunque, seguire all'intervenuta rettificazione di sesso ai fini del raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, pertanto, di autorizzazione da parte del Tribunale.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti, ai fini della sua compiuta realizzazione, di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte ricorrente è seguita dell'Azienda ospedaliera universitaria Careggi CP_1
(Dipartimento materno infantile, amb. sessualità/andrologia) sin dal 2022;
- la relazione psicologica della dott.ssa del 19.11.2024 in atti (cfr. doc. 3A) Per_2
conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come Parte_1
abbia “stabile identità di genere completamente femminile e stabile espressione di
[...]
genere completamente femminile in tutti gli ambiti di vita da sei anni” ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- la relazione endocrinologica della dott.ssa specialista dell'AOU Careggi, Persona_3
in atti (cfr. doc. 3B) dà atto del percorso ormonale femminilizzante intrapreso da parte ricorrente sin da novembre 2021, concludendo che “ ha assunto la terapia prescritta in Per_1
modo regolare e responsabile, effettuando periodici controlli e visite specialistiche” e che “è consapevole che i cambiamenti corporei dovuti alla terapia de-mascolinizzante e femminilizzante non sono completamente reversibili: se decidesse di interrompere la terapia ormonale, le modificazioni corporee indotte dalla terapia ormonale non potrebbero regredire.”
4 - l'ultima relazione depositata in data 27.06.2025 dà conto che “relativamente alla terapia ormonale in atto, non sussistono controindicazioni agli interventi chirurgici di affermazione di genere” (v. relazione del 25.06.2025 a firma della dott.ssa Per_4
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla Parte_1
rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l.
164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ ” in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale Parte_1 Persona_1
da molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Deve altresì accogliersi, nel caso di specie, la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile, atteso che le relazioni mediche in atti, da un lato, escludono controindicazioni all'intervento, dall'altro, valutano l'intervento in termini di completamento del percorso di transizione nonché di piena realizzazione dell'identità di parte ricorrente e di miglioramento della qualità della sua vita.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
5 Rettifica l'attribuzione di sesso relativa ad nato a [...] Parte_1
il 22/11/1998, attribuendo il sesso FEMMINILE ed il prenome di “ ”; Persona_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vaglia (FI) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 43 parte II serie B del registro degli Parte_1
atti di nascita dell'anno 1998 del Comune di Vaglia) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come “ ” e non Persona_1
altrimenti;
Autorizza nato a BORGO SAN LORENZO (FI) il [...], a [...] a Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott.ssa Chantal Dameglio GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 2413/2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
nato il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
BONINI BARALDI MATTEO che lo rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
PM in sede
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte ricorrente
Conclusioni come da ricorso precisate con note scritte d'udienza depositate il 1.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 4.02.2025 avendo allegato disforia di Parte_1
genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a Parte_1 Persona_1
nonché, contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
Previa acquisizione della documentazione richiesta, con ordinanza del 25.7.2025, la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo
Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e
2 tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (sent. 221/2015).
Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.
Con la più recente sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale, recependo l'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. Ad avviso del Collegio, la pronuncia della Corte Costituzionale non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma ne impone una
3 valutazione caso per caso, potendosi, in concreto, verificare situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria (laddove, ad esempio, la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici). In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere. L'intervento di riconversione chirurgica potrà, dunque, seguire all'intervenuta rettificazione di sesso ai fini del raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, pertanto, di autorizzazione da parte del Tribunale.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti, ai fini della sua compiuta realizzazione, di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte ricorrente è seguita dell'Azienda ospedaliera universitaria Careggi CP_1
(Dipartimento materno infantile, amb. sessualità/andrologia) sin dal 2022;
- la relazione psicologica della dott.ssa del 19.11.2024 in atti (cfr. doc. 3A) Per_2
conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come Parte_1
abbia “stabile identità di genere completamente femminile e stabile espressione di
[...]
genere completamente femminile in tutti gli ambiti di vita da sei anni” ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
- la relazione endocrinologica della dott.ssa specialista dell'AOU Careggi, Persona_3
in atti (cfr. doc. 3B) dà atto del percorso ormonale femminilizzante intrapreso da parte ricorrente sin da novembre 2021, concludendo che “ ha assunto la terapia prescritta in Per_1
modo regolare e responsabile, effettuando periodici controlli e visite specialistiche” e che “è consapevole che i cambiamenti corporei dovuti alla terapia de-mascolinizzante e femminilizzante non sono completamente reversibili: se decidesse di interrompere la terapia ormonale, le modificazioni corporee indotte dalla terapia ormonale non potrebbero regredire.”
4 - l'ultima relazione depositata in data 27.06.2025 dà conto che “relativamente alla terapia ormonale in atto, non sussistono controindicazioni agli interventi chirurgici di affermazione di genere” (v. relazione del 25.06.2025 a firma della dott.ssa Per_4
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla Parte_1
rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l.
164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ ” in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale Parte_1 Persona_1
da molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Deve altresì accogliersi, nel caso di specie, la domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile, atteso che le relazioni mediche in atti, da un lato, escludono controindicazioni all'intervento, dall'altro, valutano l'intervento in termini di completamento del percorso di transizione nonché di piena realizzazione dell'identità di parte ricorrente e di miglioramento della qualità della sua vita.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
5 Rettifica l'attribuzione di sesso relativa ad nato a [...] Parte_1
il 22/11/1998, attribuendo il sesso FEMMINILE ed il prenome di “ ”; Persona_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vaglia (FI) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 43 parte II serie B del registro degli Parte_1
atti di nascita dell'anno 1998 del Comune di Vaglia) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come “ ” e non Persona_1
altrimenti;
Autorizza nato a BORGO SAN LORENZO (FI) il [...], a [...] a Parte_1
trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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