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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7160/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7160/2015 vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lapecorella Parte_1
APPELLANTE
e
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Distefano
APPELLATA
e
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Vito Veneziani
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 4.3.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7/2015 Parte_1
con la quale il GdP di Bari ha rigettato, ritenendola “non provata” la domanda, dallo stesso spiegata,
di risarcimento dei danni (patrimoniali e non), subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Bari
il 28.5.2012, alle ore 12.45 circa, allorché questi - mentre alla guida del motociclo di sua proprietà
“Piaggio Vespa GTS 300” (tg. DP9945), manlevato per la RCA da Controparte_1
percorreva viale Maratona con direzione Via Verdi - giunto in prossimità dell'ingresso delle Piscine
Comunali, veniva attinto da tergo dall'autobus tg. DB995AS di proprietà della , CP_2
garantito per la RCA dalle nell'occasione condotto da , Controparte_3 Persona_1
il quale, “proveniente a velocità elevata dallo stesso Viale Maratona, giunto in prossimità del
predetto incrocio, non riusciva ad arrestare per tempo la sua andatura, così urtando il motociclo di
proprietà attorea, che lo precedeva regolarmente e che era intento, dopo aver tempestivamente
azionato il corrispondente indicatore di direzione, a spostarsi sul margine sinistro della carreggiata
stradale al fine di parcheggiare”.
A seguito della collisione, cadeva al suolo e il “motore finiva sotto l'autobus”, subendo Pt_1
danni “da ambo i lati, prima per l'urto contro l'autobus e poi per le strisciate sull'asfalto”. In
conseguenza del sinistro, l'attore subiva lesioni, diagnosticate dai sanitari del P.S. del Policlinico di
Bari, come “contusione trauma, escoriazione ginocchio dx, abrasione gomito sx, lieve cervicalgia
post traumatica” con prognosi iniziale di sei giorni.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 140, 141, 145, 148 e 149 C.d.S.
Instauratosi il contraddittorio si sono costituite in giudizio sia Controparte_1
sia , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per
[...] CP_2
violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'interposto appello poiché infondato in fatto e diritto.
2 All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo
quaestionum, le eccezioni formulate dalle convenute (comunque non dirimenti e come tali prive del carattere di decisività) possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, in virtù del quale la causa può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n. 11356; Cass., sez. III,
ord. 25.1.2010, n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass., S.U., 8.5.2014, n. 9936; Cass., sez. VI-L.,
28.5.2014, n. 12002).
Venendo al merito della controversia, valgano le seguenti considerazioni.
Il GdP ha ritenuto la domanda attorea “infondata e non provata”, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio su di esso gravante ex art. 2697, comma 1, c.c. e considerato che (i) “le
dichiarazioni rese dal teste (della convenuta confermano la responsabilità CP_2 Testimone_1
del conducente del motociclo” e (ii) l'unico teste indicato da parte attrice “da una parte rende
affermazioni generiche, dall'altra offre, invece, una rappresentazione dei fatti non dissimile da quella
prospettata dalle convenute”.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di un adeguato e puntuale vaglio delle risultanze istruttorie, espresso con motivazione esaustiva avuto riguardo al thema decidendum.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il giudice di prime cure ha compiutamente illustrato le motivazioni poste a fondamento della propria statuizione, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che, come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità
dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze
probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di
3 fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte
di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento” (Cass., n.5231/2001, in senso conforme Cass., n.11933/2003; Cass. n.16034/2002;
Cass., n. 5964/2001).
Sempre in via preliminare va disattesa la richiesta di c.t.u. medico-legale avanzata da parte appellante.
Al riguardo, giova rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di (i) esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, o (ii) di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 6, 30.10.2019, n. 27776; Cass., sez. lav., 01.04.2019, n. 9020;
Cass. civ., sez. 6, 15.04.2015, n. 7639; Cass. civ., sez. 6, 22.01.2014, n. 1299); al suddetto limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al consulente di acquisire ogni elemento necessario, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Nel caso di specie, la CTU medico-legale non è ammissibile in ragione delle lacune probatorie, non colmate in corso di causa, evidenziate dall'adito GdP e poste a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea.
Orbene, dev'essere in primo luogo rimarcata l'assenza in atti di documentazione fotografica ritraente il luogo del sinistro, utile a consentire di individuare con precisione lo stato di quiete assunto
4 da entrambi i veicoli a seguito dell'impatto e dalla quale poter desumere la dinamica del sinistro così
come prospettata da parte attrice.
In secondo luogo, va dato atto che, nell'immediatezza dei fatti, sono intervenuti gli Istruttori
di Polizia Municipale di Bari, i quali hanno accertato: - che solo l'autobus “era fermo nella posizione
di quiete assunta dopo l'urto” e che sulla sede stradale era presente una “traccia di frenata prodotta
dal[lo] pneumatico anteriore destro dell'autobus per una lunghezza di circa m. 500”; - i danni riportati da entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, consistenti in “ammaccatura e abrasioni parte
spigolo anteriore destro inferiore”, per l'autobus, e “tracce giallo arancio parte centrale laterale
sinistra”, sul motociclo.
Come noto, la relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale all'esito degli accertamenti espletati, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. civ., 38/2014).
Ebbene, nel verbale in parola non si rinviene alcun riferimento alla presenza sul luogo del sinistro al momento della collisione dell'unico teste indicato da parte attrice, ossia . Testimone_2
In sostanza, la presenza del teste sui luoghi di causa al momento dell'incidente non emerge da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di Polizia nell'immediatezza del sinistro e, in generale,
da alcuna fonte documentale “ufficiale”.
Tale circostanza, a fortiori in quanto rimasta non spiegata, concorre, con tutta evidenza, a privare di attendibilità e rilevanza le dichiarazioni rese dal teste nel corso del primo grado di giudizio.
sentito a sommarie informazioni dai verbalizzanti il giorno stesso del Testimone_1
sinistro, ha riferito che: - “ero a bordo del BUS di linea urbana [coinvolto nell'incidente, ndr]”; - “il
veicolo percorrendo v.le di Maratona giungeva alla intersezione con la via dove era fermo all'angolo
Parte di fronte su lato sinistro un motociclista”; - “il conducente del nell'impegnare l'area di incrocio
segnalava al motociclista il suo giungere”; - “nel mentre, quest'ultimo avviava la sua marcia da un
5 estremo all'altro della carreggiata e si dirigeva verso l'entrata delle piscine;
ma inaspettatamente,
il motociclista deviava la sua marcia verso sinistra facendo inversione”; - “il motociclista ha
Parte praticamente tagliato la strada al conducente del che -nonostante frenava tentando di evitare
Parte la collisione- non riusciva ad evitare l'urto che interessava la parte anteriore spigolo destro del
e la fiancata sinistra parte centrale della moto”.
Ascoltato in corso di causa all'udienza dell'11.3.2014, ha dichiarato: - “ricordo che ES
ci eravamo appena fermati in prossimità del Penny Market, che trovasi prima dell'incrocio con la
via Mascagni. Ricordo che l'autobus aveva oltrepassato il detto incrocio”; - “io mi trovavo a fianco
del conducente”; - “ho visto una vespa, che era davanti all'autobus, sul margine destro della strada,
che procedeva lentamente sul v.le Di Maratona, con la stessa direzione di marcia dell'autobus. La
Vespa era scura”; - “Ricordo che il conducente dell'autobus voleva superarla, pertanto si è spostato
sulla sinistra, in quel mentre la Vespa ha fatto inversione ad “U” e l'impatto è avvenuto tra lo spigolo
anteriore destro dell'autobus e lo scudo anteriore sinistro del motociclo”.
Orbene, al contrario di quanto addotto dall'odierno appellante, le dichiarazioni rese da a distanza di circa due anni dal sinistro non si pongono in contraddizione con quelle rese ES
nell'immediatezza dei fatti.
Non si ravvisa, cioè, alcuna sostanziale discrasia tra le due versioni poc'anzi riportate.
Sicché, dal contenuto della deposizione di si evince, in maniera inequivoca, che ES
, alla guida del suo ciclomotore, ha effettuato manovra -non consentita- di inversione Parte_1
“ad U” e, nel porla in essere, ha “tagliato la strada” all'autobus, il cui conducente, nonostante abbia tempestivamente tentato di frenare (com'è peraltro comprovato dalle tracce di frenata riconducibili al mezzo “ rinvenute sulla sede stradale dagli Istruttori di PM intervenuti), non è riuscito a CP_2
evitare l'impatto con il veicolo di proprietà dell'odierno appellante.
Pertanto, l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi a . Pt_1
Inoltre, è appena il caso di sottolineare che i verbalizzanti non hanno mai qualificato come
“vistosa” la traccia di frenata rinvenuta in loco, ragion per cui -contrariamente a quanto sostenuto da
6 non è possibile affermare che l'autobus procedesse “a velocità sostenuta o, quantomeno, Pt_1
inadeguata allo stato dei luoghi”, non essendo tale circostanza emersa né dalle dichiarazioni dei testi né dagli accertamenti espletati dagli Istruttori di PM né dalla documentazione in atti.
Peraltro, entrambi i testi hanno riferito di aver visto , in un primo momento, procedere Pt_1
sulla corsia di destra di viale Maratona, per poi spostarsi sulla corsia di sinistra, prima di impattare con l'autobus.
La ricostruzione operata dal teste trova conferma, come correttamente evidenziato ES
dal giudice di prime cure, nei punti di contatto e di ammaccatura del ciclomotore e dell'autobus
(accertati dagli Istruttori di PM intervenuti), incompatibili con un tamponamento da tergo da parte dell'autobus.
Infatti, se la dinamica del sinistro fosse stata effettivamente quella allegata dall'attore, i veicoli avrebbero riportato danni localizzati in parti differenti da quelle risultate danneggiate, come -si ribadisce- evidenziato dall'adito GdP: “la ricostruzione svolta dall'attore appare inverosimile atteso
che l'urto da tergo avrebbe dovuto prevedere danni per l'autobus nella parte anteriore (e non lo
spigolo), nella parte posteriore del motociclo, che invece non sussistono” (cfr. pag. 5 della motivazione).
Infine, è senza dubbio priva di rilievo la documentazione sanitaria prodotta in giudizio, poiché
nulla comprova in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle condotte tenute dai conducenti e, dunque, in punto di ascrivibilità delle relative responsabilità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, appare corretta la valutazione delle emergenze istruttorie da parte del primo giudice, che ha concluso per il rigetto della domanda di ristoro del danno patito da Parte_1
Conclusivamente, si rammenta che la giurisprudenza ha altresì precisato che, laddove il conducente riesca a provare che l'incidente sia stato determinato da caso fortuito (oppure da colpa del danneggiato o del terzo o da forza maggiore), verrà meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure
prevedibile” (Cass. Civ., sez III, 6 giugno 2006, n. 13268).
In ogni caso, nella fattispecie in rassegna, il GdP -in maniera condivisibile- ha ritenuto non provato l'an debeatur, non avendo l'istruttoria confermato la ricostruzione dei fatti operata in citazione.
Sicché, in ragione di tali non sanate lacune probatorie, non può farsi applicazione neanche dell'art. 2054, comma 2, c.c. e della regola della presunzione di pari responsabilità.
D'altronde, “la voluntas legis (della previsione ex art. 2054 c.c.) è quella di introdurre un
criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di
accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di
stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento” (Cass.,
sez. VI, ordinanza n. 28662, anno 2022).
Tanto, si ribadisce, non è avvenuto nel caso di specie.
Alla luce di quanto innanzi resta, pertanto, assorbita ogni ulteriore questione afferente al
quantum debeatur.
Dai suesposti rilievi discende l'integrale reiezione dell'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza, anche con riguardo alla statuizione relativa alle spese di lite, che il GdP ha correttamente posto a carico dell'attore, la cui domanda è stata già rigettata in primo grado.
3 – La regolamentazione delle spese del presenta grado di giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia, facendo applicazione degli onorari minimi (attesa la scarsa complessità
delle questioni in fatto e diritto trattate) in base al valore della domanda (nulla è dovuto per la fase istruttoria poiché non tenutasi).
8 In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, va dato atto della presenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
7/15, depositata il 5.1.2015, del Giudice di Pace di Bari, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione in favore di “ e di Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_2
850,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale, per ciascuno degli appellati vittoriosi;
- si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Così deciso in Bari il 4 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2054 c.c., e questo perché “non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7160/2015 vertente
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lapecorella Parte_1
APPELLANTE
e
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Distefano
APPELLATA
e
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Vito Veneziani
APPELLATA
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 4.3.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7/2015 Parte_1
con la quale il GdP di Bari ha rigettato, ritenendola “non provata” la domanda, dallo stesso spiegata,
di risarcimento dei danni (patrimoniali e non), subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Bari
il 28.5.2012, alle ore 12.45 circa, allorché questi - mentre alla guida del motociclo di sua proprietà
“Piaggio Vespa GTS 300” (tg. DP9945), manlevato per la RCA da Controparte_1
percorreva viale Maratona con direzione Via Verdi - giunto in prossimità dell'ingresso delle Piscine
Comunali, veniva attinto da tergo dall'autobus tg. DB995AS di proprietà della , CP_2
garantito per la RCA dalle nell'occasione condotto da , Controparte_3 Persona_1
il quale, “proveniente a velocità elevata dallo stesso Viale Maratona, giunto in prossimità del
predetto incrocio, non riusciva ad arrestare per tempo la sua andatura, così urtando il motociclo di
proprietà attorea, che lo precedeva regolarmente e che era intento, dopo aver tempestivamente
azionato il corrispondente indicatore di direzione, a spostarsi sul margine sinistro della carreggiata
stradale al fine di parcheggiare”.
A seguito della collisione, cadeva al suolo e il “motore finiva sotto l'autobus”, subendo Pt_1
danni “da ambo i lati, prima per l'urto contro l'autobus e poi per le strisciate sull'asfalto”. In
conseguenza del sinistro, l'attore subiva lesioni, diagnosticate dai sanitari del P.S. del Policlinico di
Bari, come “contusione trauma, escoriazione ginocchio dx, abrasione gomito sx, lieve cervicalgia
post traumatica” con prognosi iniziale di sei giorni.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 140, 141, 145, 148 e 149 C.d.S.
Instauratosi il contraddittorio si sono costituite in giudizio sia Controparte_1
sia , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per
[...] CP_2
violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'interposto appello poiché infondato in fatto e diritto.
2 All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo
quaestionum, le eccezioni formulate dalle convenute (comunque non dirimenti e come tali prive del carattere di decisività) possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, in virtù del quale la causa può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n. 11356; Cass., sez. III,
ord. 25.1.2010, n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass., S.U., 8.5.2014, n. 9936; Cass., sez. VI-L.,
28.5.2014, n. 12002).
Venendo al merito della controversia, valgano le seguenti considerazioni.
Il GdP ha ritenuto la domanda attorea “infondata e non provata”, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio su di esso gravante ex art. 2697, comma 1, c.c. e considerato che (i) “le
dichiarazioni rese dal teste (della convenuta confermano la responsabilità CP_2 Testimone_1
del conducente del motociclo” e (ii) l'unico teste indicato da parte attrice “da una parte rende
affermazioni generiche, dall'altra offre, invece, una rappresentazione dei fatti non dissimile da quella
prospettata dalle convenute”.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di un adeguato e puntuale vaglio delle risultanze istruttorie, espresso con motivazione esaustiva avuto riguardo al thema decidendum.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il giudice di prime cure ha compiutamente illustrato le motivazioni poste a fondamento della propria statuizione, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che, come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità
dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze
probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di
3 fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte
di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento” (Cass., n.5231/2001, in senso conforme Cass., n.11933/2003; Cass. n.16034/2002;
Cass., n. 5964/2001).
Sempre in via preliminare va disattesa la richiesta di c.t.u. medico-legale avanzata da parte appellante.
Al riguardo, giova rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di (i) esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, o (ii) di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 6, 30.10.2019, n. 27776; Cass., sez. lav., 01.04.2019, n. 9020;
Cass. civ., sez. 6, 15.04.2015, n. 7639; Cass. civ., sez. 6, 22.01.2014, n. 1299); al suddetto limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al consulente di acquisire ogni elemento necessario, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
Nel caso di specie, la CTU medico-legale non è ammissibile in ragione delle lacune probatorie, non colmate in corso di causa, evidenziate dall'adito GdP e poste a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea.
Orbene, dev'essere in primo luogo rimarcata l'assenza in atti di documentazione fotografica ritraente il luogo del sinistro, utile a consentire di individuare con precisione lo stato di quiete assunto
4 da entrambi i veicoli a seguito dell'impatto e dalla quale poter desumere la dinamica del sinistro così
come prospettata da parte attrice.
In secondo luogo, va dato atto che, nell'immediatezza dei fatti, sono intervenuti gli Istruttori
di Polizia Municipale di Bari, i quali hanno accertato: - che solo l'autobus “era fermo nella posizione
di quiete assunta dopo l'urto” e che sulla sede stradale era presente una “traccia di frenata prodotta
dal[lo] pneumatico anteriore destro dell'autobus per una lunghezza di circa m. 500”; - i danni riportati da entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, consistenti in “ammaccatura e abrasioni parte
spigolo anteriore destro inferiore”, per l'autobus, e “tracce giallo arancio parte centrale laterale
sinistra”, sul motociclo.
Come noto, la relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale all'esito degli accertamenti espletati, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. civ., 38/2014).
Ebbene, nel verbale in parola non si rinviene alcun riferimento alla presenza sul luogo del sinistro al momento della collisione dell'unico teste indicato da parte attrice, ossia . Testimone_2
In sostanza, la presenza del teste sui luoghi di causa al momento dell'incidente non emerge da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di Polizia nell'immediatezza del sinistro e, in generale,
da alcuna fonte documentale “ufficiale”.
Tale circostanza, a fortiori in quanto rimasta non spiegata, concorre, con tutta evidenza, a privare di attendibilità e rilevanza le dichiarazioni rese dal teste nel corso del primo grado di giudizio.
sentito a sommarie informazioni dai verbalizzanti il giorno stesso del Testimone_1
sinistro, ha riferito che: - “ero a bordo del BUS di linea urbana [coinvolto nell'incidente, ndr]”; - “il
veicolo percorrendo v.le di Maratona giungeva alla intersezione con la via dove era fermo all'angolo
Parte di fronte su lato sinistro un motociclista”; - “il conducente del nell'impegnare l'area di incrocio
segnalava al motociclista il suo giungere”; - “nel mentre, quest'ultimo avviava la sua marcia da un
5 estremo all'altro della carreggiata e si dirigeva verso l'entrata delle piscine;
ma inaspettatamente,
il motociclista deviava la sua marcia verso sinistra facendo inversione”; - “il motociclista ha
Parte praticamente tagliato la strada al conducente del che -nonostante frenava tentando di evitare
Parte la collisione- non riusciva ad evitare l'urto che interessava la parte anteriore spigolo destro del
e la fiancata sinistra parte centrale della moto”.
Ascoltato in corso di causa all'udienza dell'11.3.2014, ha dichiarato: - “ricordo che ES
ci eravamo appena fermati in prossimità del Penny Market, che trovasi prima dell'incrocio con la
via Mascagni. Ricordo che l'autobus aveva oltrepassato il detto incrocio”; - “io mi trovavo a fianco
del conducente”; - “ho visto una vespa, che era davanti all'autobus, sul margine destro della strada,
che procedeva lentamente sul v.le Di Maratona, con la stessa direzione di marcia dell'autobus. La
Vespa era scura”; - “Ricordo che il conducente dell'autobus voleva superarla, pertanto si è spostato
sulla sinistra, in quel mentre la Vespa ha fatto inversione ad “U” e l'impatto è avvenuto tra lo spigolo
anteriore destro dell'autobus e lo scudo anteriore sinistro del motociclo”.
Orbene, al contrario di quanto addotto dall'odierno appellante, le dichiarazioni rese da a distanza di circa due anni dal sinistro non si pongono in contraddizione con quelle rese ES
nell'immediatezza dei fatti.
Non si ravvisa, cioè, alcuna sostanziale discrasia tra le due versioni poc'anzi riportate.
Sicché, dal contenuto della deposizione di si evince, in maniera inequivoca, che ES
, alla guida del suo ciclomotore, ha effettuato manovra -non consentita- di inversione Parte_1
“ad U” e, nel porla in essere, ha “tagliato la strada” all'autobus, il cui conducente, nonostante abbia tempestivamente tentato di frenare (com'è peraltro comprovato dalle tracce di frenata riconducibili al mezzo “ rinvenute sulla sede stradale dagli Istruttori di PM intervenuti), non è riuscito a CP_2
evitare l'impatto con il veicolo di proprietà dell'odierno appellante.
Pertanto, l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi a . Pt_1
Inoltre, è appena il caso di sottolineare che i verbalizzanti non hanno mai qualificato come
“vistosa” la traccia di frenata rinvenuta in loco, ragion per cui -contrariamente a quanto sostenuto da
6 non è possibile affermare che l'autobus procedesse “a velocità sostenuta o, quantomeno, Pt_1
inadeguata allo stato dei luoghi”, non essendo tale circostanza emersa né dalle dichiarazioni dei testi né dagli accertamenti espletati dagli Istruttori di PM né dalla documentazione in atti.
Peraltro, entrambi i testi hanno riferito di aver visto , in un primo momento, procedere Pt_1
sulla corsia di destra di viale Maratona, per poi spostarsi sulla corsia di sinistra, prima di impattare con l'autobus.
La ricostruzione operata dal teste trova conferma, come correttamente evidenziato ES
dal giudice di prime cure, nei punti di contatto e di ammaccatura del ciclomotore e dell'autobus
(accertati dagli Istruttori di PM intervenuti), incompatibili con un tamponamento da tergo da parte dell'autobus.
Infatti, se la dinamica del sinistro fosse stata effettivamente quella allegata dall'attore, i veicoli avrebbero riportato danni localizzati in parti differenti da quelle risultate danneggiate, come -si ribadisce- evidenziato dall'adito GdP: “la ricostruzione svolta dall'attore appare inverosimile atteso
che l'urto da tergo avrebbe dovuto prevedere danni per l'autobus nella parte anteriore (e non lo
spigolo), nella parte posteriore del motociclo, che invece non sussistono” (cfr. pag. 5 della motivazione).
Infine, è senza dubbio priva di rilievo la documentazione sanitaria prodotta in giudizio, poiché
nulla comprova in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle condotte tenute dai conducenti e, dunque, in punto di ascrivibilità delle relative responsabilità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, appare corretta la valutazione delle emergenze istruttorie da parte del primo giudice, che ha concluso per il rigetto della domanda di ristoro del danno patito da Parte_1
Conclusivamente, si rammenta che la giurisprudenza ha altresì precisato che, laddove il conducente riesca a provare che l'incidente sia stato determinato da caso fortuito (oppure da colpa del danneggiato o del terzo o da forza maggiore), verrà meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure
prevedibile” (Cass. Civ., sez III, 6 giugno 2006, n. 13268).
In ogni caso, nella fattispecie in rassegna, il GdP -in maniera condivisibile- ha ritenuto non provato l'an debeatur, non avendo l'istruttoria confermato la ricostruzione dei fatti operata in citazione.
Sicché, in ragione di tali non sanate lacune probatorie, non può farsi applicazione neanche dell'art. 2054, comma 2, c.c. e della regola della presunzione di pari responsabilità.
D'altronde, “la voluntas legis (della previsione ex art. 2054 c.c.) è quella di introdurre un
criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di
accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di
stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento” (Cass.,
sez. VI, ordinanza n. 28662, anno 2022).
Tanto, si ribadisce, non è avvenuto nel caso di specie.
Alla luce di quanto innanzi resta, pertanto, assorbita ogni ulteriore questione afferente al
quantum debeatur.
Dai suesposti rilievi discende l'integrale reiezione dell'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza, anche con riguardo alla statuizione relativa alle spese di lite, che il GdP ha correttamente posto a carico dell'attore, la cui domanda è stata già rigettata in primo grado.
3 – La regolamentazione delle spese del presenta grado di giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia, facendo applicazione degli onorari minimi (attesa la scarsa complessità
delle questioni in fatto e diritto trattate) in base al valore della domanda (nulla è dovuto per la fase istruttoria poiché non tenutasi).
8 In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, va dato atto della presenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
7/15, depositata il 5.1.2015, del Giudice di Pace di Bari, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione in favore di “ e di Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € CP_2
850,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale, per ciascuno degli appellati vittoriosi;
- si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Così deciso in Bari il 4 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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2054 c.c., e questo perché “non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non
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