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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DI GERONIMO PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 169/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso dp.isernia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO VARIAZI n. AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2025 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso.
Resistente: si riporta agli atti. Il Giudice trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2025IS0018213, con il quale l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Isernia – Ufficio Territoriale di Isernia negava la modifica della categoria catastale relativa all'immobile sito in Isernia, Indirizzo_1, per il quale era stato proposto il passaggio dalla categoria C/1 (negozi) a quella A/10 (uffici e studi privati).
Il contribuente deduceva l'erronea valutazione, peraltro eseguita in assenza di sopralluogo, che non teneva conto della destinazione effettiva del locale, adibito a sede di un'agenzia di assicurazioni, nonchè della compatibilità con il contesto urbano e con le previsioni di piano che, per la zona in questione, prevedono una destinazione mista.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto ed evidenziando come l'attribuzione della categoria va effettuata sulla base delle caratteristiche oggettive dell'immobile, a prescindere da quella che è la sua destinazione di fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che, in astratto, l'approccio seguito dall'Agenzi delle Entrate è condivisibile, nel senso di privileggiare le caratteristiche oggettive e funzionali dell'immobile, essendo questo il dato che consente l'inserimento in una delle categorie catastali previste.
In base all'art. 61 del DPR n.1142/49 le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento. Tuttavia, nel valutare la classe di riferimento occorre necessariamente tener conto non solo delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, ma anche della sua ubicazione e della destinazione prevalente che hanno immobili similari siti nelle immediate vicinanze.
A ben vedere, infatti, un immobile del tipo di quello in esame ha caratteristiche che lo rendono in astratto compatibile con più utilizzi, sicchè l'individuazione della sua destinazione di elezione è essenzialmente data dall'ubicazione dello stesso.
Applicando tale principio al caso di specie, è agevole osservare - trattandosi di fatto non oggetto di contestazione tra le parti - che l'immobile de quo si trova in zona semiperiferica, lungo una strada di collegamento con la viabilità esterna del Comune di Isernia, lungo la quale vi è una sostanziale prevalenza di tipiche attività operanti nel settore del terziario e non già del commercio.
Si tratta, pertanto, di una zona in cui anche locali siti a pian terreno e con ampia esposizione esterna non hanno una intrinseca destinazione ad ospitare negozi ed attività similari, il che rende recessive le caratteristiche strutturali dell'immobile rispetto a quella che è l'effettiva vocazione dell'area in cui lo stesso si trova.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione dell'obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, spese compensate. Isernia, 16.1.2026
Il Giudice - Paolo Di Geronimo
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DI GERONIMO PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 169/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso dp.isernia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO VARIAZI n. AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2025 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso.
Resistente: si riporta agli atti. Il Giudice trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2025IS0018213, con il quale l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Isernia – Ufficio Territoriale di Isernia negava la modifica della categoria catastale relativa all'immobile sito in Isernia, Indirizzo_1, per il quale era stato proposto il passaggio dalla categoria C/1 (negozi) a quella A/10 (uffici e studi privati).
Il contribuente deduceva l'erronea valutazione, peraltro eseguita in assenza di sopralluogo, che non teneva conto della destinazione effettiva del locale, adibito a sede di un'agenzia di assicurazioni, nonchè della compatibilità con il contesto urbano e con le previsioni di piano che, per la zona in questione, prevedono una destinazione mista.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto ed evidenziando come l'attribuzione della categoria va effettuata sulla base delle caratteristiche oggettive dell'immobile, a prescindere da quella che è la sua destinazione di fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che, in astratto, l'approccio seguito dall'Agenzi delle Entrate è condivisibile, nel senso di privileggiare le caratteristiche oggettive e funzionali dell'immobile, essendo questo il dato che consente l'inserimento in una delle categorie catastali previste.
In base all'art. 61 del DPR n.1142/49 le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento. Tuttavia, nel valutare la classe di riferimento occorre necessariamente tener conto non solo delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, ma anche della sua ubicazione e della destinazione prevalente che hanno immobili similari siti nelle immediate vicinanze.
A ben vedere, infatti, un immobile del tipo di quello in esame ha caratteristiche che lo rendono in astratto compatibile con più utilizzi, sicchè l'individuazione della sua destinazione di elezione è essenzialmente data dall'ubicazione dello stesso.
Applicando tale principio al caso di specie, è agevole osservare - trattandosi di fatto non oggetto di contestazione tra le parti - che l'immobile de quo si trova in zona semiperiferica, lungo una strada di collegamento con la viabilità esterna del Comune di Isernia, lungo la quale vi è una sostanziale prevalenza di tipiche attività operanti nel settore del terziario e non già del commercio.
Si tratta, pertanto, di una zona in cui anche locali siti a pian terreno e con ampia esposizione esterna non hanno una intrinseca destinazione ad ospitare negozi ed attività similari, il che rende recessive le caratteristiche strutturali dell'immobile rispetto a quella che è l'effettiva vocazione dell'area in cui lo stesso si trova.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione dell'obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, spese compensate. Isernia, 16.1.2026
Il Giudice - Paolo Di Geronimo