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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1837 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Medici N.252 C.F._1
98076 SANT'AGATA presso lo studio dell'Avv. Parte_2
NOTARO TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
INPS VIA TOMMASO CAPRA MESSINA presso lo studio dell'Avv. OLLA
MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 442 e 414 c.p.c., Parte_1
domandando il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, prevista dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs.
n. 503/1992, sostenendo di possedere, al momento della presentazione della domanda amministrativa avvenuta in data 7 giugno 2018, una percentuale di invalidità non inferiore all'80%, quale soglia minima per l'ottenimento del trattamento pensionistico richiesto.
L' si è costituito in giudizio per mezzo dei propri procuratori, eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda e deducendo l'insussistenza del requisito sanitario nella misura prevista dalla normativa applicabile, richiamando altresì l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha ribadito l'applicazione stringente delle condizioni sanitarie e amministrative per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.
All'esito della fase istruttoria, ritenuta la necessità di un accertamento tecnico ai fini della valutazione medico-legale della condizione sanitaria del ricorrente, il
Tribunale ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), affidata al Dott. il quale ha provveduto ad esaminare il sig. Persona_1
, ha acquisito la documentazione clinica e amministrativa allegata Parte_1
agli atti e ha redatto dettagliata perizia, successivamente trasmessa alle parti e depositata regolarmente in giudizio.
Dalla relazione tecnica d'ufficio, redatta con metodologia accurata e fondata su parametri oggettivi, emerge che il ricorrente risulta affetto da numerose patologie, tra cui una forma di artrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale (cod.
7001), una miocardiopatia ipertensiva classificata in II classe NYHA (cod. 6442)
e una condizione di obesità severa con BMI superiore a 40 (cod. 7105), patologie che, valutate complessivamente e secondo le tabelle ministeriali di riferimento, danno luogo a una percentuale di invalidità del 75%.
Il CTU ha esaminato altresì la documentazione clinica relativa a presunte patologie dell'apparato respiratorio, tra cui sindrome ventilatoria restrittiva e sospetta sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), osservando tuttavia che tali condizioni non risultano né confermate da evidenze cliniche documentate né sufficientemente gravi da determinare una rilevante incidenza invalidante. I valori di saturazione dell'ossigeno (SPO2) risultano nella norma anche in paziente fumatore, e non sono emerse alterazioni tali da giustificare una valutazione aggiuntiva ai fini del raggiungimento della soglia dell'80%.
Le osservazioni critiche depositate dalla difesa del ricorrente sono state esaminate dal consulente, che ha ritenuto opportuno rivalutare la propria relazione, confermandone tuttavia le conclusioni, e chiarendo come le patologie respiratorie indicate non presentino i requisiti di cronicità e severità per incidere in modo determinante sul giudizio finale.
In assenza di elementi idonei a inficiare la fondatezza dell'elaborato peritale e ritenuto che quest'ultimo sia stato redatto con correttezza metodologica, con riferimento a criteri scientifici condivisi e senza vizi logici o argomentativi, il
Collegio ne condivide le risultanze, ritenendole affidabili e pienamente utilizzabili ai fini decisori.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili, deve dunque affermarsi che il ricorrente non possiede, alla data della domanda amministrativa, il requisito sanitario della percentuale minima di invalidità pari o superiore all'80%, necessario per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata. La normativa, nel richiedere tale soglia, prevede un criterio oggettivo e tassativo, che non consente interpretazioni estensive in assenza dei presupposti specifici e documentati.
Ne consegue che la domanda proposta da parte ricorrente non può essere accolta, non risultando soddisfatti i requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio previdenziale richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1837/2019
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
RESPINGE il ricorso proposto dal sig. nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_2
NULLA per le spese di lite, ai sensi e per gli effetti della dichiarazione di esonero depositata in atti ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto della natura della controversia, della sua complessità, nonché dell'oggettiva difficoltà interpretativa derivante dal continuo evolversi della giurisprudenza di legittimità in materia previdenziale, che ha reso incerta la prevedibilità dell'esito processuale;
Così deciso in Patti 15/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo