Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4802/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Giovanni Trotta;
-ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
anche quale mandatario della società in persona Controparte_2
del l.r.p.t. , rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 5.8.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e la proponendo CP_3 CP_2
opposizione avverso l'avviso di addebito notificatogli il
24.01.2023, con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 3.196,25 per omesso pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti nell'anno 2021, e ne chiedeva l'annullamento. Deduceva che l' aveva proceduto CP_3
all'iscrizione d'ufficio nella Gestione commercianti sulla base della acquisita qualità di socio accomandatario della sas rivestita
1
L' si costituiva in giudizio deducendo con varie CP_3
argomentazioni in fatto ed in diritto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In mancanza di contestazioni sul punto ed in presenza di specifiche allegazioni dell deve ritenersi che l'avviso di CP_3
addebito in questione non afferisca all'attività svolta nella sas di cui il ricorrente è stato accomandatario fino all'11.10.2011 (cfr. visura camerale in atti) ma alla attività svolta come ditta individuale a decorrere dal 12.3.2013 (cfr. visura camerale), per la quale, peraltro, lo stesso ricorrente ha chiesto volontariamente l'iscrizione alla gestione commercianti, in quanto partecipante direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. richiesta di iscrizione quadro AC)
Ne deriva l'inconferenza ai fini del decidere dell'eccezione sollevata in ricorso relativa alla mancata partecipazione al lavoro aziendale quale socio accomandatario.
Infine, i vizi formali denunciati (eccesso di potere-violazione di legge per vizi afferenti la motivazione, violazione dell'art. 7 L.
241/1990) sono inammissibili in quanto fatti valere oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art.617 cpc, ove si consideri che il ricorso dinnanzi al Tribunale di Nola qui riassunto è stato presentato il 3.3.2023 mentre l'avviso di addebito è stato notificato il 24.1.2023 (cfr. ordinanza di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Nola in data 4.6.2024).
2 Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso deve essere rigettato .
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in complessivi euro 1.350,00, oltre CP_3
rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 9.4.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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