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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 67475 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
, rappresentata dalla Parte_1 CodiceFiscale_1
, nella qualità di agente di città Roma Centro Euclide di
[...]
Generali Italia, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Castel Porziano
[...]
499 E, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Cotronei, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
Condominio Via Flaminia 260 in Roma, nella persona dell'Amm.re p.t.
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cartesio Parte_3
130, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Marinaci, che lo rappresenta e difende per procura in atti CONVENUTO
OGGETTO: Comunicazione nominativi condomini morosi
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva che Parte_1
il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 11953/21, notificata in forma esecutiva unitamente ad atto di precetto in data 25 giugno 2021, aveva condannato il al Parte_4
pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.229,50, oltre interessi;
notificato il precetto senza esito, esponeva la ricorrente di aver richiesto all'amministratore del Condominio di comunicare il nominativo dei condomini morosi con i relativi millesimi di competenza ma non aveva ottenuto risposta.
Contestava pertanto la condotta dell'amministratore, evidenziando anche il danno non patrimoniale subito, e concludeva richiedendo ordinarsi a controparte, ex art. 63 disp. att. c.c., la comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, con i relativi millesimi di proprietà, con condanna, altresì, ex art. 614 bis c.p.c.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il
Condominio Via Flaminia 260 in Roma, che evidenziava di aver comunicato all'Avv. Cotronei, in data antecedente l'iscrizione del presente giudizio, la giacenza delle somme pignorate presso il conto corrente e che, in data 10 giugno 2022, le avevano provveduto al CP_1
pagamento della somma di euro 1.217,42 in favore del procuratore di controparte;
contestava pertanto la domanda attorea e concludeva richiedendo il rigetto delle richieste formulate da controparte. Disposto il mutamento del rito con provvedimento in data 11 gennaio
2023, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio
2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente sede, parte attrice ha posto la pronuncia del
Giudice di Pace di Roma n. 11953/21, depositata in data 21 maggio
2021 e notificata al Condominio convenuto, unitamente ad atto di precetto, e con cui quest'ultimo era stato condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 1.229,50. Parte_1
Per come poi emergente dalla documentazione in atti, con comunicazione in data 19 ottobre 2021, il difensore dell'attrice richiedeva all'amministratore del Condominio i nominativi, con le rispettive quote millesimali, dei condomini morosi nel pagamento del debito di cui alla pronuncia citata e al successivo atto di precetto notificato.
Come noto, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede espressamente che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi;
nel caso di specie, per come evidenziato, parte attrice ha provato, tenuto conto della documentazione prodotta, la sussistenza del proprio credito, la non avvenuta soddisfazione dello stesso, nonché la richiesta all'amministratore, come da comunicazione in data 19 ottobre 2021.
In particolare, quanto alla non avvenuta soddisfazione del credito, si deve evidenziare, per come emergente dalla documentazione in atti, che, a fronte dell'atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il credito azionato in questa sede, dichiarava, CP_2 in data 18 ottobre 2021, la presenza dell'importo disponibile di euro
266,01, cui conseguiva, come da citata comunicazione del 19 ottobre
2021, la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento e la richiesta dei nominativi dei condomini morosi.
Peraltro, quanto alla comunicazione dell'Amministratore del
Condominio in data 6 novembre 2021, circa la presenza dell'intero importo dovuto sul conto corrente condominiale, nessuna prova dell'effettiva sussistenza della somma in questione veniva in quella sede fornita, richiamando peraltro parte attrice, nella successiva e mail in data 7 novembre 2021, la dichiarazione di in CP_2
data 18 ottobre 2021 nella quale veniva dato atto che risultava presente la sola cifra di euro 266,01.
In ogni caso, ed ai fini che in questa sede interessano, non devono condividersi le deduzioni del convenuto circa l'avvenuto pagamento della somma dovuta ed azionata con il presente giudizio, tenuto conto che il richiamato pagamento di euro 1.217,42 appare riferirsi, sulla base degli elementi introdotti dalle parti, al diverso pignoramento azionato dall'Avv. Cotronei in virtù della sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 4040/21, in ordine alla quale, nella dichiarazione in data 18 maggio 2021, dava atto della CP_2
sussistenza, sul conto corrente condominiale, della cifra di euro
1.226,13.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ed in assenza di idonei elementi di prova circa l'avvenuta, effettiva, soddisfazione del credito azionato nella presente sede da parte attrice, la domanda attrice deve quindi essere accolta e deve, per l'effetto, ordinarsi a parte convenuta ex art. 63 disp. att. c.c., come richiesto, di comunicare a parte attrice i nominativi dei condomini morosi, con i relativi millesimi di proprietà, e l'indicazione delle somme dovute in relazione al credito vantato.
Nessuna domanda risulta invece formulata nelle conclusioni attoree in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale subito, in ordine al quale, in ogni caso, nessun idoneo elemento di prova risulta introdotto nella presente sede.
Quanto infine alla formulata richiesta ex art. 614 bis c.p.c., la stessa deve essere accolta e deve quindi porsi una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, somma che appare congruo individuare, tenuto conto dell'importo del credito vantato, delle richieste svolte dal ricorrente e del ritardo sinora verificatosi, in euro 20,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte, come richiesto, in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede;
I. Condanna parte convenuta a comunicare a parte attrice i nominativi dei condomini morosi, con i relativi millesimi di proprietà, e l'indicazione delle somme dovute in relazione al credito vantato;
II. Dispone che la comunicazione dei nominativi dei condomini e dei consorziati morosi avvenga entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza e fissa, ex art. 614 bis c.p.c., in euro 20,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
III. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi euro
1.800,00, di cui euro 400.00 per la fase di studio, euro
400,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase istruttoria ed euro 500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Roma, 3 gennaio 2025 Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 67475 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
, rappresentata dalla Parte_1 CodiceFiscale_1
, nella qualità di agente di città Roma Centro Euclide di
[...]
Generali Italia, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Castel Porziano
[...]
499 E, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Cotronei, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
Condominio Via Flaminia 260 in Roma, nella persona dell'Amm.re p.t.
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cartesio Parte_3
130, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Marinaci, che lo rappresenta e difende per procura in atti CONVENUTO
OGGETTO: Comunicazione nominativi condomini morosi
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva che Parte_1
il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 11953/21, notificata in forma esecutiva unitamente ad atto di precetto in data 25 giugno 2021, aveva condannato il al Parte_4
pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.229,50, oltre interessi;
notificato il precetto senza esito, esponeva la ricorrente di aver richiesto all'amministratore del Condominio di comunicare il nominativo dei condomini morosi con i relativi millesimi di competenza ma non aveva ottenuto risposta.
Contestava pertanto la condotta dell'amministratore, evidenziando anche il danno non patrimoniale subito, e concludeva richiedendo ordinarsi a controparte, ex art. 63 disp. att. c.c., la comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, con i relativi millesimi di proprietà, con condanna, altresì, ex art. 614 bis c.p.c.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il
Condominio Via Flaminia 260 in Roma, che evidenziava di aver comunicato all'Avv. Cotronei, in data antecedente l'iscrizione del presente giudizio, la giacenza delle somme pignorate presso il conto corrente e che, in data 10 giugno 2022, le avevano provveduto al CP_1
pagamento della somma di euro 1.217,42 in favore del procuratore di controparte;
contestava pertanto la domanda attorea e concludeva richiedendo il rigetto delle richieste formulate da controparte. Disposto il mutamento del rito con provvedimento in data 11 gennaio
2023, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio
2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente sede, parte attrice ha posto la pronuncia del
Giudice di Pace di Roma n. 11953/21, depositata in data 21 maggio
2021 e notificata al Condominio convenuto, unitamente ad atto di precetto, e con cui quest'ultimo era stato condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 1.229,50. Parte_1
Per come poi emergente dalla documentazione in atti, con comunicazione in data 19 ottobre 2021, il difensore dell'attrice richiedeva all'amministratore del Condominio i nominativi, con le rispettive quote millesimali, dei condomini morosi nel pagamento del debito di cui alla pronuncia citata e al successivo atto di precetto notificato.
Come noto, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede espressamente che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi;
nel caso di specie, per come evidenziato, parte attrice ha provato, tenuto conto della documentazione prodotta, la sussistenza del proprio credito, la non avvenuta soddisfazione dello stesso, nonché la richiesta all'amministratore, come da comunicazione in data 19 ottobre 2021.
In particolare, quanto alla non avvenuta soddisfazione del credito, si deve evidenziare, per come emergente dalla documentazione in atti, che, a fronte dell'atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il credito azionato in questa sede, dichiarava, CP_2 in data 18 ottobre 2021, la presenza dell'importo disponibile di euro
266,01, cui conseguiva, come da citata comunicazione del 19 ottobre
2021, la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento e la richiesta dei nominativi dei condomini morosi.
Peraltro, quanto alla comunicazione dell'Amministratore del
Condominio in data 6 novembre 2021, circa la presenza dell'intero importo dovuto sul conto corrente condominiale, nessuna prova dell'effettiva sussistenza della somma in questione veniva in quella sede fornita, richiamando peraltro parte attrice, nella successiva e mail in data 7 novembre 2021, la dichiarazione di in CP_2
data 18 ottobre 2021 nella quale veniva dato atto che risultava presente la sola cifra di euro 266,01.
In ogni caso, ed ai fini che in questa sede interessano, non devono condividersi le deduzioni del convenuto circa l'avvenuto pagamento della somma dovuta ed azionata con il presente giudizio, tenuto conto che il richiamato pagamento di euro 1.217,42 appare riferirsi, sulla base degli elementi introdotti dalle parti, al diverso pignoramento azionato dall'Avv. Cotronei in virtù della sentenza del
Giudice di Pace di Roma n. 4040/21, in ordine alla quale, nella dichiarazione in data 18 maggio 2021, dava atto della CP_2
sussistenza, sul conto corrente condominiale, della cifra di euro
1.226,13.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ed in assenza di idonei elementi di prova circa l'avvenuta, effettiva, soddisfazione del credito azionato nella presente sede da parte attrice, la domanda attrice deve quindi essere accolta e deve, per l'effetto, ordinarsi a parte convenuta ex art. 63 disp. att. c.c., come richiesto, di comunicare a parte attrice i nominativi dei condomini morosi, con i relativi millesimi di proprietà, e l'indicazione delle somme dovute in relazione al credito vantato.
Nessuna domanda risulta invece formulata nelle conclusioni attoree in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale subito, in ordine al quale, in ogni caso, nessun idoneo elemento di prova risulta introdotto nella presente sede.
Quanto infine alla formulata richiesta ex art. 614 bis c.p.c., la stessa deve essere accolta e deve quindi porsi una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, somma che appare congruo individuare, tenuto conto dell'importo del credito vantato, delle richieste svolte dal ricorrente e del ritardo sinora verificatosi, in euro 20,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte, come richiesto, in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede;
I. Condanna parte convenuta a comunicare a parte attrice i nominativi dei condomini morosi, con i relativi millesimi di proprietà, e l'indicazione delle somme dovute in relazione al credito vantato;
II. Dispone che la comunicazione dei nominativi dei condomini e dei consorziati morosi avvenga entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza e fissa, ex art. 614 bis c.p.c., in euro 20,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
III. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi euro
1.800,00, di cui euro 400.00 per la fase di studio, euro
400,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase istruttoria ed euro 500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Roma, 3 gennaio 2025 Il Giudice