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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/11/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n 917/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: dott. Lucia SCHIARETTI Presidente dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est. dott. Costanza COMUNALE Giudice visti gli atti della causa n. 917/2024 R.G. pendente
tra (C.F.= nato a [...] il Parte_1 C.F._1 ente in presentato e difeso dall'Avv. Lara CHIRICONI ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Prato viale Montegrappa 116, come da procura in calce al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), nata a Prato in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 reside n. 37, anche quale rappresentante del minore (n. il 19.02.2020), Persona_1 elettivamente domiciliata in P 35, presso lo studio dell'avv. Massimo GORI che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto il 15.5.2024, la causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti.
Conclusioni per il ricorrente: ".. Preliminarmente: in ragione di quanto irritualmente ed illegittimamente riportato dalla resistente nell'ambito di una mera istanza di rinvio di udienza depositata da controparte in data 03 dicembre 2024, si chiede la soppressione totale dell'istanza o la cancellazione del contenuto della suddetta laddove indica il signor
[...]
come persona condannata definitivamente in I° e II° grado nel Pt_1 risultando essa notizia assolutamente falsa, ed in tal senso disporre ai sensi dell'art.89 cpc e 598 cp che parte resistente venga condannata al pagamento di un risarcimento danni a favore dell'esponente. Nel merito: 1) Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
1 2) L'orario di permanenza di con l'uno o l'altro genitore sarà stabilito in Per_1 base ai turni di lavoro di entrambi considerando che da lunedì al venerdì il bambino frequenta la scuola materna fino alle ore 16 (nelle more del procedimento l'orario scolastico è cambiato). Pertanto: quando il Signor volgerà il turno pomeridiano/serale (14/22), e Pt_1 la madre il turno di mattina (6-14) sarà portato a scuola dal padre e Per_1 ripreso dall'asilo alle 16 dalla madr iportarlo presso la casa del babbo la sera dopo cena, dove il bambino pernotterà. La settimana in cui sarà la ad avere il turno pomeridiano/serale (14/22) CP_1 ed i signor uello di mattina (6-14), il bambino pernotterà presso la madre Pt_1 che provve portarlo a scuola. verrà ripreso dal padre alle 16. La Per_1 madre poi andrà a riprendere la sera dopo cena all'uscita dal lavoro Per_1 verso le ore 22,00.
3) I fine settimana li trascorrerà alternativamente con il padre e con la Per_1 madre, dal venerdì la alla domenica sera dopo cena.
4) Durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni con ciascun Per_1 genitore da concordare entro gio di ogni anno.
5) Durante le festività natalizie: il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo intercorrente tra il 24 ed il 30 dicembre con un genitore ed il periodo intercorrente tra il 30 dicembre ed il 06 gennaio con l'altro; Durante le festività pasquali, il minore sempre ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
6) Si chiede che venga collocato prevalentemente presso il padre e che Per_1 in ragione di ciò al signor gli venga assegnata la casa familiare di sua Pt_1 proprietà, anche in consider del fatto che il bambino trascorre la maggior parte del suo tempo libero con il padre ed i nonni paterni e che una eventuale assegnazione alla madre dell'abitazione non asseconderebbe gli interessi del minore ma unicamente quelli della madre. La suddetta richiesta è avvalorata anche dalla recente documentazione sanitaria depositata da controparte, che denota un disturbo psichiatrico della signora tale da rendere necessario una cura di psicofarmaci. Al momento il CP_1 coadiuvato dai propri genitori, sta offrendo al bambino una Pt_1 normale situazione familiare, improntata su una sana quotidianità necessaria ad un bambino dell'età di . Per_1
7) Fino a che l'abitazione di Via Catracci 37 verrà utilizzata dalla signora la stessa provvederà a pagare le utenze dell'immobile e tutte le spese ad CP_1 esso inerenti (gas, luce, acqua, tari, condominio), rimborsando all'esponente quanto finora pagato per le medesime da giugno 2023. 8) L'uso del garage dell'appartamento di Via Catracci, non venendo usato dalla continuerà CP_1 ad essere in uso del Signor come attualmente si sta ve Pt_1
9) La macchina in uso esclusivo della tg GJ127ED sarà a carico della CP_1 stessa che provvederà al pagamento del relativo finanziamento.
10) Si chiede che la signora contribuisca con euro 300 al mantenimento CP_1 di in considerazio el fatto che il Signor ta provvedendo Per_1 Pt_1 a pagare, in base al piano di rientro concordato con le finanziarie, una somma di circa 620,00 euro mensili, al fine di rientrare con i finanziamenti accesi durante la relazione con la e conseguentemente l'unica entrata economica a cui lo CP_1 stesso attinge e te ridotta per i debiti contratti per fare fronte alle necessità familiari.
11) L'assegno unico, che attualmente sta percependo interamente la signora
sarà equamente suddiviso fra entrambi i genitori. CP_1 12) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi nella misura paritaria del 50% in base al protocollo stabilito dal Tribunale di Prato. Tali spese dovranno
2 essere preventivamente concordate, in caso contrario graveranno sul genitore che ne avrà disposto la spesa senza il preventivo consenso dell'altro..."
Per la resistente:
"… Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: Preso atto di quanto disposto dal Giudice a mezzo dell'ordinanza del 4.04.2025, questa difesa intende richiamare integralmente le richieste, le eccezioni e, soprattutto, le CONCLUSIONI rassegnate in comparsa di costituzione, da intendersi trascritte anche in questa sede, tenendo conto delle puntualizzazioni contenute nella memoria depositata il 30.07.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., parimenti richimate in questa sede. Ove il Tribunale ritenesse anche in minima parte di non accogliere le richieste conclusive della signora – convenuta e ricorrente in riconvenzione – la CP_1 difesa della stessa insiste affinché siano ammesse tutte le richieste istruttorie compiutamente e tempestivamente indicate in comparsa di costituzione, con specifico riferimento alle istanze di cui al paragrafo n.
7. Si richiamano quindi tutti i motivi di contestazione già avanzati, riservando ogni ulteriore considerazione agli scritti preordinati all'approfondimento. Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o indebitamente modificate. La scrivente difesa si oppone, infine, a tutte le richieste finora avanzate ex adverso, in disparte quelle per le quali è stato ribadito sin dall'inizio il consenso (v. comparsa di costituzione), esistente (per queste ultime) prima dell'introduzione del giudizio. Ogni altra deduzione e istanza resta riservata...".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. Parte_1 in data 2 maggio 2024 allegando :
- di avere conosciuto a febbraio 2019, andando a Controparte_2 convivere con la medesima presso la propria abitazione di Via Catracci
37 nel maggio/giugno dello stesso anno;
- che dalla relazione era nato il [...] il figlio , Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
- che già al momento della nascita del figlio, la relazione era entrata in crisi, tanto che nel marzo 2020 la aveva iniziato una nuova CP_1 relazione, continuando tuttavia ad abitare nell'appartamento di via
Catracci 37 insieme al ricorrente ed al figlio, sino al marzo 2023;
- che nel frattempo la situazione finanziaria di entrambi era andata a peggiorare a causa di svariati finanziamenti contratti per la famiglia sino a quando, nel marzo 2023, il conto intestato al ricorrente era stato bloccato;
- che a causa dei frequenti litigi e dopo la denuncia presentata dalla
3 nei suoi confronti per lesione, era stato costretto a trasferirsi CP_1
a casa dei propri genitori, sita a Prato, via AG Pero, 14, nel giugno 2023;
- che la era rimasta ad abitare insieme al figlio CP_1 Per_1 nell'abitazione di proprietà esclusiva del ricorrente, il quale frequentemente era a casa dei nonni paterni, e nel frattempo erano intervenuti anche i servizi sociali per monitorare le situazione dell'intero gruppo familiare;
- che il figlio soffriva di alcune patologie sin dalla nascita per le Per_2 quali era seguito dall'Ospedale Mayer di Firenze, e da aprile 2024 entrambi i genitori avevano iniziato a percorrere un percorso di sostegno psicologico individuale;
- che la disciplina della permanenza del figlio avrebbe dovuto tenere conto degli impegni scolastici, del bambino, il quale frequenta la scuola materna, nonché dei turni lavorativi dei genitori, i quali erano ripartiti tra la mattina e il pomeriggio a settimane alterne;
- che sia il he la sono lavoratori dipendenti, l'uno di II Pt_1 CP_1 livello presso la Rifinizione Penny s.r.l. , l'altra di IV livello, presso la GT
2000, con una retribuzione superiore rispetto a quella del primo di circa
300€ mensili;
- che la attualmente percepisce l'assegno unico e risiede CP_1 nell'abitazione di proprietà del ricorrente, il quale provvede a pagare le utenze, il condominio e la TARI,
Sulla base di tali deduzioni chiedeva l'affidamento condiviso di Per_1 con collocazione prevalente presso il padre e l'assegnazione della casa familiare, comprensiva del garage, ponendo a carico della madre assegno di mantenimento da determinare in una somma mensile pari ad €
300,00, oltre alla quota delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione Controparte_1 dei fatti, precisando di lavorare in qualità di “ operaia orditrice” presso la ditta con turni di lavoro giornalieri di 8 ore, a settimane CP_3 alternate tra mattina e pomeriggio, e di ricorrere all'ausilio dei genitori del ricorrente solo negli orari di lavoro.
Deduceva, altresì, che l'intensificarsi dei litigi, che aveva portato alla
4 rottura della relazione, era culminato in grave episodio verificatosi il 16 aprile 2023, allorquando era stata presa a pugni dal n presenza Pt_1 del bambino, procurandole lesioni gravi e proferendo al suo indirizzo minacce oggetto di denuncia ai Carabinieri e per le quali era stato richiesto il rinvio a giudizio per i reati di lesioni aggravate. per il quale il veva avanzato richiesta di messa alla prova, e atti persecutori. Pt_1
Soggiungeva che, quanto ai finanziamenti, non esser vero che fossero stati contratti da entrambe le parti per far fronte alle esigenze della famiglia e che, a differenza delle finalità del ricorrente, mai chiarite.
Dolendosi dell'omesso contributo da parte del padre, prestava consenso alle modalità di visita e frequentazione del minore prospettate dal ricorrente e sulla compartecipazione paritaria al pagamento delle spese straordinarie, concludeva per la collocazione del minore alla madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare, avanzando in via riconvenzionale domanda di contributo del mantenimento del figlio in misura di € 400,00 mensili, oltre arretrati non corrisposto dal maggio
2023, al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti in conseguenza dei fatti verificatisi il 16 aprile 2023, nonché ai sensi dell'art 96 cpc, con il favore delle spese.
Esaurita l'istruttoria con la produzione dei documenti e dato atto dell'accordo delle parti in ordine al regime di frequentazione del minore con i genitori, all'udienza del 18 giugno 2025 la causa era definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art 473 bis 28 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO I PRINCIPI APPLICABILI E LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO In linea generale, ritiene il Tribunale che debba i farsi applicazione del libro I del Codice Civile, Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, Capo II “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di
5 procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”, tenuto conto che, per quanto concerne la competenza del Tribunale di Prato, il minore risulta risiedere in comune all'interno del circondario di questo
Tribunale. Il criterio cui attenersi nella scelta delle forme di affidamento dei figli, infatti, deve essere costituito dal loro esclusivo interesse morale e materiale ( art 155 c.c. , oggi 337 quater) , sì da imporre di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità.
Ad avviso del Collegio, in linea generale, occorre in primo luogo richiamare:
• il principio della pari capacità dei genitori (Trib. Milano 14.1.2015) e del diritto dei minori alla bi-genitorialità, riconosciuto sin dalla legge 54 del 2006, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23.9.2015, n 18817). Tale principio, deve essere bilanciato, in caso di disgregazione del nucleo familiare, con la necessità di garantire stabilità ai minori individuando un parametro per modulare i tempi di permanenza presso i genitori, modulato anche in ragione dell'età e del prioritario interesse della prole (cfr. Cass. 19594/2011);
• La necessità di contemperare il principio di cui al primo punto, con la opportunità, sottesa alla situazione di fatto sostanzialmente oramai instaurata dalle stesse parti, della presenza costante e quotidiana di entrambi i genitori, in contesto il più possibile stabile e privo di traumi, dando atto della permanenza del bambino con uno dei due genitori (la madre) presso la casa familiare, quale primo e diretto punto di riferimento. Adottando tale impostazione , alla regola dell'affidamento condiviso si può derogare solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, (Cass., 6 marzo 2019, n 6535; Cass., 2.12.2010, n 24356), da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti a comportamenti che
6 risultano, anche potenzialmente, pregiudizievoli all'esigenza di una crescita serena ed equilibrata.
Ciò in quanto le condotte dei genitori non devono mai esprimersi in forme atte ad alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque tali – per ciò solo- da pregiudicare i loro interessi (Cass 22. 9.2016, n 18559 per ipotesi di reato), in rapporto alle imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica.
Siffatta considerazione impone un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante apprezzamento della personalità del genitore (Cass., 19.7.2016, n 14728), delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando in ogni caso il rispetto del principio della bi-genitorialità, che va comunque inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23.9.2015, n 18817).
Elementi in tal senso possono essere tratti, al più, anche indirettamente dalle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante apprezzamento della complessiva personalità del soggetto (Cass., 19.7.2016, n 14728), delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, sì da imporre di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Ora, per quanto concerne l'affidamento di , n il 19 febbraio 2020, ad avviso del Per_1
Collegio l'affidamento in forma condivisa si presenta confacente al superiore interesse del minore e al soddisfacimento dei suoi bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori all'attualità e in costanza di convivenza.
7 Almeno in questa fase, infatti, non sembra potersi affermare che tale forma risulti pregiudizievole per l'interesse della prole, in quanto entrambe le parti hanno dato buona prova si svolgere il proprio ruolo con piena consapevolezza, adattando le proprie abitudini alle esigenze del figlio minore.
Di segno contrario le condotte poste in essere dal ricorrente il 16 aprile
2023 nel corso di un violento litigio e tali da portare al rinvio a giudizio in sede penale a seguito della denuncia presentata dalla CP_1
Purtuttavia si tratta di comportamenti che, per quanto gravi e poco commendevoli, non sembrano in grado di modificare il quadro complessivamente emergente dall'istruttoria svolta, in ragione del carattere episodico della violenza, mai in precedenza manifestatasi e non più reiterata in successive occasioni, almeno per quanto ad oggi risulta.
Al contrario, l' atteggiamento marcatamente collaborativo di entrambe le parti merita di essere valorizzato attraverso la condivisione dell'affidamento, in modo che sia il padre che la madre anche nel futuro risulteranno parimenti coinvolti nelle scelte del bambino mantenendo il proprio insostituibile ruolo genitoriale. In ogni caso entrambi avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata solo per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, qualora siano da adottare con carattere di urgenza.
II. MODI E TEMPI DELLA PERMANENZA DEL MINORE PRESSO I GENITORI Quanto al collocamento del bambino ed alle modalità di esercizio di visita e frequentazione - facendo applicazione dei principi sopra esposti e salvi differenti accordi tra i genitori- si ritiene possano essere disciplinati nei termini in concreto sostanzialmente concordati tra le parti e quindi, all'attualità, in base ai rispettivi turni di lavoro ed agli orari scolastici.
Ad avviso del Tribunale, tali modalità, possono essere ritenute conformi all'interesse del minore di mantenere il rapporto con entrambi i genitori e, in difetto di differenti accordi tra le parti, costituire la disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario.
8 Valutata infatti la complessiva situazione oramai instauratasi da tempo, al contempo, pur recependo le indicazioni delle parti sull'ampia presenza del padre, con l'ausilio dei nonni, si ritiene opportuno che il collocamento del bambino risulti comunque presso la madre nel luogo dove entrambi risultano essere attualmente residenti e dove peraltro – in base agli accordi- il minore pernotta nelle settimane in cui la madre ha i turni di lavoro pomeridiani.
Una differente soluzione prospettata, che tenga conto dei pernottamenti presso i nonni paterni, non sembra, almeno allo stato, rispondente a criteri di pratica gestione della vita familiare, giacché comporterebbe il trasferimento della madre in altro alloggio e, inevitabilmente, porterebbe nella sostanza a cambiamenti di abitudini e stravolgimenti nella organizzazione delle diverse attività del bambino per i periodi corrispondenti. L' applicazione dei principi che sono stati sopra richiamati suggerisce al contrario di mantenere una adeguata permanenza presso il padre ed i nonni nella cornice della collocazione presso la madre, in continuità con la situazione di fatto radicata oramai da anni e, come detto, suscettibile di positiva valutazione per la crescita e formazione del bambino.
Quindi, riconosciuto l'affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori e la collocazione presso la madre, l'orario di permanenza di con l'uno o l'altro genitore sarà stabilito in base ai turni di Per_1 lavoro di entrambi, tenendo conto degli orari scolastici che il minore frequenta .
All'attualità, secondo quanto concordato dalle parti e fermo il diritto di ciascun genitore di potere vedere sempre il figlio, il regime delle visite risulta allo stato il seguente:
1) quando il volgerà il turno pomeridiano/serale (14/22), e Pt_1 la madre il turno di mattina (6-14) sarà portato e ripreso Per_1 dall'istituto scolastico dal padre. La e suo turno (ore 14,00) andrà a riprendere il figlio a casa dei nonni per poi riportarlo la sera dopo cena dove il bambino pernotterà. La settimana in cui sarà la ad avere il turno pomeridiano/serale CP_1
(14/22) ed il uello (6-14), il bambino pernotterà presso Pt_1 la madre che provvederà a portarlo a scuola. verrà ripreso dai Per_1
9 nonni alle ore 13 al fine di potere trascorrere il pomeriggio con il padre al momento in cui questi terminerà il proprio turno alle 14. La madre poi andrà a riprendere la sera dopo cena. Per_1
2) I fine settimana li trascorrerà alternativamente con il Per_1 padre e con la madre, d dopo scuola alla domenica sera dopo cena.
3) Durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni Per_1 con ciascun genitore da concordar 1 maggio di ogni anno.
4) Durante le festività natalizie: il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo intercorrente tra il 24 ed il 30 dicembre con un genitore ed il periodo intercorrente tra il 30 dicembre ed il 06 gennaio con l'altro; Durante le festività pasquali, il minore sempre ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
III ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Quanto alla casa familiare, il relativo provvedimento di assegnazione, pur costituendo un'utilità di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art 337 sexies c.c., è finalizzato alla tutela dei figli minorenni e dei figli maggiorenni e del loro interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Cass., 12.10.2018, n 25604) Tale principio trova applicazione anche qualora il soggetto assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che quindi limita la facoltà dell'altro genitore di disporre della propria quota dell'immobile e che, traducendosi in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (
Cass., 21 luglio 2021, n 20858). Nel caso in esame risulta che la residenza familiare è costituita da immobile ubicato in Prato, Via Catracci 37, con
10 garage annesso, di proprietà esclusiva del ricorrente, in ordine al quale, per quanto allegato e non contestato, è il ricorrente a sostenere le spese per le utenze, gli oneri condominiali e la TARI.
In ragione delle superiori determinazioni, la casa dovrà seguire la collocazione del minore e tale statuizione, in difetto di accordi differenti, non può che estendersi alle pertinenze, e quindi al garage che – secondo quanto prospettato- risulterebbe annesso all'abitazione e non è stata fornita alcuna prova della sua autonomia rispetto all'abitazione.
Al contempo, essendo l'immobile di esclusiva proprietà del convenuto, la sua assegnazione integra comunque una forma diretta di contribuzione che non può non incidere anche sulle determinazioni in ordine all'entità complessiva del contributo di mantenimento, in quanto – di fatto- limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto secondo lo schema suggerito dalla S.C.( Cass- 21 luglio 2021, n
20858). Conseguentemente, nell'attuale determinazione dell'importo del contributo per il mantenimento si terrà conto dell'incidenza dell'assegnazione dell'immobile, nelle sue componenti, per il resistente, precisando purtuttavia che tutti gli oneri connessi alla utilizzazione non possono che far carico al soggetto che ne ha l'esclusivo godimento, e quindi alla sino a che permarrà la sua assegnazione, CP_1 aderendo per il futuro a quanto richiesto dal ricorrente. Non è invece ammissibile nel presente procedimento la domanda di restituzione di pagamenti già effettuati, trattandosi di questione di natura strettamente patrimoniale e, peraltro, subordinata alla dimostrazione delle condizioni di cui agli artt 2033 e ss. c.c..
IV CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO E ULTERIORI RICHIESTE Con riferimento alle disposizioni di carattere economico, ai sensi dell'art
337 ter c.c., nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori.
11 Nel caso di minori, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ( Cass., 6.8.2020, n 16739).
Ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n 975).
Tuttavia, ai fini della determinazione corretta, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ( Cass. 11 aprile 2023, n 9619).
In concreto, sotto il profilo economico, per quanto dedotto dalle parti, entrambe le parti godono allo stato di sufficienti redditi.
In particolare di segnala quanto segue.
12 è dipendente a tempo indeterminato di II livello per la Parte_1
Rifinizione Penny s.r.l.. , con stipendio mensile netto di circa € 1612,00
(imponibile di oltre 1990,00), circa € 22.500,00 di reddito imponibile sino al 2022. La è dipendente della , in qualità di CP_1 CP_3
“operaia orditrice“, di IV livello, documentando negli anni 2022 e 2023 un reddito annuo imponibile tra € 24.500 ed € 26.500,00 ( retribuzione mensile di poco inferiore ad € 2.000,00 secondo le ultime buste paga, su cui incide per € 100,00), una giacenza sui conti estremamente ridotta, ed
è pacifico che percepisce per intero l'assegno unico per cica € 180,00 mensili.
E' opportuno precisare, in proposito, che nella prospettiva adottata la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti deve essere oggetto di complessiva e non frazionata valutazione, senza necessità di ulteriori dettagliati approfondimenti istruttori.
In ragione dei dati istruttori complessivamente acquisiti, anche in ordine ai finanziamenti contratti ed alle motivazioni fornite a riguardo, nella prospettiva di assicurare nella sostanza l'equilibrio raggiunto, tenendo conto anche dei potenziali oneri a carico del padre per il godimento di un alloggio in conseguenza dell'assegnazione della casa familiare di sua proprietà, al Collegio pare in definitiva equo porre a carico del Pt_1
l'importo di € 180,00 per il mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data della domanda e prevedendo un meccanismo di indicizzazione rispetto all'andamento dei prezzi proprio al fine di assicurare alla madre l'effettivo potere di acquisto preso in considerazione nella determinazione della misura del contributo a carico del ricorrente.
Sempre nella prospettiva di assicurare nella sostanza l'equilibrio, pare altresì equo porre a carico del padre il contributo per le spese di carattere straordinario come determinate e disciplinate dal Protocollo di
Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche in essere presso il Tribunale di Prato, in misura paritaria del 50%, peraltro già condivisa dalle parti e del tutto in linea con i dati economici e patrimoniali acquisiti.
13 Non v'è spazio alcuno nell'ambito del presente procedimento per le ulteriori domande, formulate in via riconvenzionale, di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti in conseguenza delle condotte poste in essere il 16 aprile 2023, relativamente ai quali risulta essere stato instaurato processo penale nei confronti di . Parte_1
Invero, l'oggetto del presente procedimento va circoscritto a tutte le questioni collegate all'affidamento e collocamento della prole così che, anche in assenza di costituzione di parte civile nel processo penale, la domanda di risarcimento da illecito deve ritenersi non ammissibile, così come le questioni di natura patrimoniale relative al godimento di ulteriori beni diversi dall'assegnazione della casa familiare, quali autovetture o altro. Vanno invece disattese nel merito le richieste di condanna al risarcimento dei danni connessi alle espressioni utilizzate nell'ambito della istanza di rinvio di udienza depositata da controparte in data 03 dicembre 2024, nella parte in cui si indica il signor
[...]
come persona condannata definitivamente in I° e II° grado nel Pt_1
2009, già espressamente ritirate, e prive dell'intenzionalità di arrecare offesa, che per responsabilità processuale aggravata, rispettivamente formulate dalle parti . Peraltro, l' affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96
c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza
(Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass.,
21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in
Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass.,
2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n.
334). Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie nessuna delle parti ha dimostrato l'esistenza di un
14 danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c.
Infine, anche in ragione del parziale accoglimento delle domande e della reciproca soccombenza, si ravvisano le condizioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa:
a) Dispone: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 con domiciliazione abituale presso la ma linando le modalità di frequentazione con ognuno dei genitori nei termini specificati in parte motiva;
b) Dispone l'assegnazione della casa familiare, nei limiti precisati, alla madre;
c) Dispone a carico del padre, con decorrenza dalla instaurazione del presente giudizio, assegno di mantenimento ordinario nella misura di € 180,00 da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat a norma di legge dal gennaio di ogni anno, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie (da documentare e da concordare preventivamente); d) Dichiara inammissibile le domanda di risarcimento del danno da reato avanzata dalla resistente e rigetta ogni ulteriore domanda formulata: e) Dichiara l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Giudice rel. est. Dott. Michele Sirgiovanni
Il Presidente Dott. Lucia Schiaretti
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16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: dott. Lucia SCHIARETTI Presidente dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est. dott. Costanza COMUNALE Giudice visti gli atti della causa n. 917/2024 R.G. pendente
tra (C.F.= nato a [...] il Parte_1 C.F._1 ente in presentato e difeso dall'Avv. Lara CHIRICONI ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Prato viale Montegrappa 116, come da procura in calce al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), nata a Prato in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 reside n. 37, anche quale rappresentante del minore (n. il 19.02.2020), Persona_1 elettivamente domiciliata in P 35, presso lo studio dell'avv. Massimo GORI che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto il 15.5.2024, la causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti.
Conclusioni per il ricorrente: ".. Preliminarmente: in ragione di quanto irritualmente ed illegittimamente riportato dalla resistente nell'ambito di una mera istanza di rinvio di udienza depositata da controparte in data 03 dicembre 2024, si chiede la soppressione totale dell'istanza o la cancellazione del contenuto della suddetta laddove indica il signor
[...]
come persona condannata definitivamente in I° e II° grado nel Pt_1 risultando essa notizia assolutamente falsa, ed in tal senso disporre ai sensi dell'art.89 cpc e 598 cp che parte resistente venga condannata al pagamento di un risarcimento danni a favore dell'esponente. Nel merito: 1) Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa;
1 2) L'orario di permanenza di con l'uno o l'altro genitore sarà stabilito in Per_1 base ai turni di lavoro di entrambi considerando che da lunedì al venerdì il bambino frequenta la scuola materna fino alle ore 16 (nelle more del procedimento l'orario scolastico è cambiato). Pertanto: quando il Signor volgerà il turno pomeridiano/serale (14/22), e Pt_1 la madre il turno di mattina (6-14) sarà portato a scuola dal padre e Per_1 ripreso dall'asilo alle 16 dalla madr iportarlo presso la casa del babbo la sera dopo cena, dove il bambino pernotterà. La settimana in cui sarà la ad avere il turno pomeridiano/serale (14/22) CP_1 ed i signor uello di mattina (6-14), il bambino pernotterà presso la madre Pt_1 che provve portarlo a scuola. verrà ripreso dal padre alle 16. La Per_1 madre poi andrà a riprendere la sera dopo cena all'uscita dal lavoro Per_1 verso le ore 22,00.
3) I fine settimana li trascorrerà alternativamente con il padre e con la Per_1 madre, dal venerdì la alla domenica sera dopo cena.
4) Durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni con ciascun Per_1 genitore da concordare entro gio di ogni anno.
5) Durante le festività natalizie: il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo intercorrente tra il 24 ed il 30 dicembre con un genitore ed il periodo intercorrente tra il 30 dicembre ed il 06 gennaio con l'altro; Durante le festività pasquali, il minore sempre ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
6) Si chiede che venga collocato prevalentemente presso il padre e che Per_1 in ragione di ciò al signor gli venga assegnata la casa familiare di sua Pt_1 proprietà, anche in consider del fatto che il bambino trascorre la maggior parte del suo tempo libero con il padre ed i nonni paterni e che una eventuale assegnazione alla madre dell'abitazione non asseconderebbe gli interessi del minore ma unicamente quelli della madre. La suddetta richiesta è avvalorata anche dalla recente documentazione sanitaria depositata da controparte, che denota un disturbo psichiatrico della signora tale da rendere necessario una cura di psicofarmaci. Al momento il CP_1 coadiuvato dai propri genitori, sta offrendo al bambino una Pt_1 normale situazione familiare, improntata su una sana quotidianità necessaria ad un bambino dell'età di . Per_1
7) Fino a che l'abitazione di Via Catracci 37 verrà utilizzata dalla signora la stessa provvederà a pagare le utenze dell'immobile e tutte le spese ad CP_1 esso inerenti (gas, luce, acqua, tari, condominio), rimborsando all'esponente quanto finora pagato per le medesime da giugno 2023. 8) L'uso del garage dell'appartamento di Via Catracci, non venendo usato dalla continuerà CP_1 ad essere in uso del Signor come attualmente si sta ve Pt_1
9) La macchina in uso esclusivo della tg GJ127ED sarà a carico della CP_1 stessa che provvederà al pagamento del relativo finanziamento.
10) Si chiede che la signora contribuisca con euro 300 al mantenimento CP_1 di in considerazio el fatto che il Signor ta provvedendo Per_1 Pt_1 a pagare, in base al piano di rientro concordato con le finanziarie, una somma di circa 620,00 euro mensili, al fine di rientrare con i finanziamenti accesi durante la relazione con la e conseguentemente l'unica entrata economica a cui lo CP_1 stesso attinge e te ridotta per i debiti contratti per fare fronte alle necessità familiari.
11) L'assegno unico, che attualmente sta percependo interamente la signora
sarà equamente suddiviso fra entrambi i genitori. CP_1 12) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi nella misura paritaria del 50% in base al protocollo stabilito dal Tribunale di Prato. Tali spese dovranno
2 essere preventivamente concordate, in caso contrario graveranno sul genitore che ne avrà disposto la spesa senza il preventivo consenso dell'altro..."
Per la resistente:
"… Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: Preso atto di quanto disposto dal Giudice a mezzo dell'ordinanza del 4.04.2025, questa difesa intende richiamare integralmente le richieste, le eccezioni e, soprattutto, le CONCLUSIONI rassegnate in comparsa di costituzione, da intendersi trascritte anche in questa sede, tenendo conto delle puntualizzazioni contenute nella memoria depositata il 30.07.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., parimenti richimate in questa sede. Ove il Tribunale ritenesse anche in minima parte di non accogliere le richieste conclusive della signora – convenuta e ricorrente in riconvenzione – la CP_1 difesa della stessa insiste affinché siano ammesse tutte le richieste istruttorie compiutamente e tempestivamente indicate in comparsa di costituzione, con specifico riferimento alle istanze di cui al paragrafo n.
7. Si richiamano quindi tutti i motivi di contestazione già avanzati, riservando ogni ulteriore considerazione agli scritti preordinati all'approfondimento. Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o indebitamente modificate. La scrivente difesa si oppone, infine, a tutte le richieste finora avanzate ex adverso, in disparte quelle per le quali è stato ribadito sin dall'inizio il consenso (v. comparsa di costituzione), esistente (per queste ultime) prima dell'introduzione del giudizio. Ogni altra deduzione e istanza resta riservata...".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. Parte_1 in data 2 maggio 2024 allegando :
- di avere conosciuto a febbraio 2019, andando a Controparte_2 convivere con la medesima presso la propria abitazione di Via Catracci
37 nel maggio/giugno dello stesso anno;
- che dalla relazione era nato il [...] il figlio , Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
- che già al momento della nascita del figlio, la relazione era entrata in crisi, tanto che nel marzo 2020 la aveva iniziato una nuova CP_1 relazione, continuando tuttavia ad abitare nell'appartamento di via
Catracci 37 insieme al ricorrente ed al figlio, sino al marzo 2023;
- che nel frattempo la situazione finanziaria di entrambi era andata a peggiorare a causa di svariati finanziamenti contratti per la famiglia sino a quando, nel marzo 2023, il conto intestato al ricorrente era stato bloccato;
- che a causa dei frequenti litigi e dopo la denuncia presentata dalla
3 nei suoi confronti per lesione, era stato costretto a trasferirsi CP_1
a casa dei propri genitori, sita a Prato, via AG Pero, 14, nel giugno 2023;
- che la era rimasta ad abitare insieme al figlio CP_1 Per_1 nell'abitazione di proprietà esclusiva del ricorrente, il quale frequentemente era a casa dei nonni paterni, e nel frattempo erano intervenuti anche i servizi sociali per monitorare le situazione dell'intero gruppo familiare;
- che il figlio soffriva di alcune patologie sin dalla nascita per le Per_2 quali era seguito dall'Ospedale Mayer di Firenze, e da aprile 2024 entrambi i genitori avevano iniziato a percorrere un percorso di sostegno psicologico individuale;
- che la disciplina della permanenza del figlio avrebbe dovuto tenere conto degli impegni scolastici, del bambino, il quale frequenta la scuola materna, nonché dei turni lavorativi dei genitori, i quali erano ripartiti tra la mattina e il pomeriggio a settimane alterne;
- che sia il he la sono lavoratori dipendenti, l'uno di II Pt_1 CP_1 livello presso la Rifinizione Penny s.r.l. , l'altra di IV livello, presso la GT
2000, con una retribuzione superiore rispetto a quella del primo di circa
300€ mensili;
- che la attualmente percepisce l'assegno unico e risiede CP_1 nell'abitazione di proprietà del ricorrente, il quale provvede a pagare le utenze, il condominio e la TARI,
Sulla base di tali deduzioni chiedeva l'affidamento condiviso di Per_1 con collocazione prevalente presso il padre e l'assegnazione della casa familiare, comprensiva del garage, ponendo a carico della madre assegno di mantenimento da determinare in una somma mensile pari ad €
300,00, oltre alla quota delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione Controparte_1 dei fatti, precisando di lavorare in qualità di “ operaia orditrice” presso la ditta con turni di lavoro giornalieri di 8 ore, a settimane CP_3 alternate tra mattina e pomeriggio, e di ricorrere all'ausilio dei genitori del ricorrente solo negli orari di lavoro.
Deduceva, altresì, che l'intensificarsi dei litigi, che aveva portato alla
4 rottura della relazione, era culminato in grave episodio verificatosi il 16 aprile 2023, allorquando era stata presa a pugni dal n presenza Pt_1 del bambino, procurandole lesioni gravi e proferendo al suo indirizzo minacce oggetto di denuncia ai Carabinieri e per le quali era stato richiesto il rinvio a giudizio per i reati di lesioni aggravate. per il quale il veva avanzato richiesta di messa alla prova, e atti persecutori. Pt_1
Soggiungeva che, quanto ai finanziamenti, non esser vero che fossero stati contratti da entrambe le parti per far fronte alle esigenze della famiglia e che, a differenza delle finalità del ricorrente, mai chiarite.
Dolendosi dell'omesso contributo da parte del padre, prestava consenso alle modalità di visita e frequentazione del minore prospettate dal ricorrente e sulla compartecipazione paritaria al pagamento delle spese straordinarie, concludeva per la collocazione del minore alla madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare, avanzando in via riconvenzionale domanda di contributo del mantenimento del figlio in misura di € 400,00 mensili, oltre arretrati non corrisposto dal maggio
2023, al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti in conseguenza dei fatti verificatisi il 16 aprile 2023, nonché ai sensi dell'art 96 cpc, con il favore delle spese.
Esaurita l'istruttoria con la produzione dei documenti e dato atto dell'accordo delle parti in ordine al regime di frequentazione del minore con i genitori, all'udienza del 18 giugno 2025 la causa era definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art 473 bis 28 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO I PRINCIPI APPLICABILI E LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO In linea generale, ritiene il Tribunale che debba i farsi applicazione del libro I del Codice Civile, Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, Capo II “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di
5 procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”, tenuto conto che, per quanto concerne la competenza del Tribunale di Prato, il minore risulta risiedere in comune all'interno del circondario di questo
Tribunale. Il criterio cui attenersi nella scelta delle forme di affidamento dei figli, infatti, deve essere costituito dal loro esclusivo interesse morale e materiale ( art 155 c.c. , oggi 337 quater) , sì da imporre di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità.
Ad avviso del Collegio, in linea generale, occorre in primo luogo richiamare:
• il principio della pari capacità dei genitori (Trib. Milano 14.1.2015) e del diritto dei minori alla bi-genitorialità, riconosciuto sin dalla legge 54 del 2006, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23.9.2015, n 18817). Tale principio, deve essere bilanciato, in caso di disgregazione del nucleo familiare, con la necessità di garantire stabilità ai minori individuando un parametro per modulare i tempi di permanenza presso i genitori, modulato anche in ragione dell'età e del prioritario interesse della prole (cfr. Cass. 19594/2011);
• La necessità di contemperare il principio di cui al primo punto, con la opportunità, sottesa alla situazione di fatto sostanzialmente oramai instaurata dalle stesse parti, della presenza costante e quotidiana di entrambi i genitori, in contesto il più possibile stabile e privo di traumi, dando atto della permanenza del bambino con uno dei due genitori (la madre) presso la casa familiare, quale primo e diretto punto di riferimento. Adottando tale impostazione , alla regola dell'affidamento condiviso si può derogare solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, (Cass., 6 marzo 2019, n 6535; Cass., 2.12.2010, n 24356), da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti a comportamenti che
6 risultano, anche potenzialmente, pregiudizievoli all'esigenza di una crescita serena ed equilibrata.
Ciò in quanto le condotte dei genitori non devono mai esprimersi in forme atte ad alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque tali – per ciò solo- da pregiudicare i loro interessi (Cass 22. 9.2016, n 18559 per ipotesi di reato), in rapporto alle imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica.
Siffatta considerazione impone un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante apprezzamento della personalità del genitore (Cass., 19.7.2016, n 14728), delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando in ogni caso il rispetto del principio della bi-genitorialità, che va comunque inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23.9.2015, n 18817).
Elementi in tal senso possono essere tratti, al più, anche indirettamente dalle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante apprezzamento della complessiva personalità del soggetto (Cass., 19.7.2016, n 14728), delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, sì da imporre di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Ora, per quanto concerne l'affidamento di , n il 19 febbraio 2020, ad avviso del Per_1
Collegio l'affidamento in forma condivisa si presenta confacente al superiore interesse del minore e al soddisfacimento dei suoi bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori all'attualità e in costanza di convivenza.
7 Almeno in questa fase, infatti, non sembra potersi affermare che tale forma risulti pregiudizievole per l'interesse della prole, in quanto entrambe le parti hanno dato buona prova si svolgere il proprio ruolo con piena consapevolezza, adattando le proprie abitudini alle esigenze del figlio minore.
Di segno contrario le condotte poste in essere dal ricorrente il 16 aprile
2023 nel corso di un violento litigio e tali da portare al rinvio a giudizio in sede penale a seguito della denuncia presentata dalla CP_1
Purtuttavia si tratta di comportamenti che, per quanto gravi e poco commendevoli, non sembrano in grado di modificare il quadro complessivamente emergente dall'istruttoria svolta, in ragione del carattere episodico della violenza, mai in precedenza manifestatasi e non più reiterata in successive occasioni, almeno per quanto ad oggi risulta.
Al contrario, l' atteggiamento marcatamente collaborativo di entrambe le parti merita di essere valorizzato attraverso la condivisione dell'affidamento, in modo che sia il padre che la madre anche nel futuro risulteranno parimenti coinvolti nelle scelte del bambino mantenendo il proprio insostituibile ruolo genitoriale. In ogni caso entrambi avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata solo per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, qualora siano da adottare con carattere di urgenza.
II. MODI E TEMPI DELLA PERMANENZA DEL MINORE PRESSO I GENITORI Quanto al collocamento del bambino ed alle modalità di esercizio di visita e frequentazione - facendo applicazione dei principi sopra esposti e salvi differenti accordi tra i genitori- si ritiene possano essere disciplinati nei termini in concreto sostanzialmente concordati tra le parti e quindi, all'attualità, in base ai rispettivi turni di lavoro ed agli orari scolastici.
Ad avviso del Tribunale, tali modalità, possono essere ritenute conformi all'interesse del minore di mantenere il rapporto con entrambi i genitori e, in difetto di differenti accordi tra le parti, costituire la disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario.
8 Valutata infatti la complessiva situazione oramai instauratasi da tempo, al contempo, pur recependo le indicazioni delle parti sull'ampia presenza del padre, con l'ausilio dei nonni, si ritiene opportuno che il collocamento del bambino risulti comunque presso la madre nel luogo dove entrambi risultano essere attualmente residenti e dove peraltro – in base agli accordi- il minore pernotta nelle settimane in cui la madre ha i turni di lavoro pomeridiani.
Una differente soluzione prospettata, che tenga conto dei pernottamenti presso i nonni paterni, non sembra, almeno allo stato, rispondente a criteri di pratica gestione della vita familiare, giacché comporterebbe il trasferimento della madre in altro alloggio e, inevitabilmente, porterebbe nella sostanza a cambiamenti di abitudini e stravolgimenti nella organizzazione delle diverse attività del bambino per i periodi corrispondenti. L' applicazione dei principi che sono stati sopra richiamati suggerisce al contrario di mantenere una adeguata permanenza presso il padre ed i nonni nella cornice della collocazione presso la madre, in continuità con la situazione di fatto radicata oramai da anni e, come detto, suscettibile di positiva valutazione per la crescita e formazione del bambino.
Quindi, riconosciuto l'affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori e la collocazione presso la madre, l'orario di permanenza di con l'uno o l'altro genitore sarà stabilito in base ai turni di Per_1 lavoro di entrambi, tenendo conto degli orari scolastici che il minore frequenta .
All'attualità, secondo quanto concordato dalle parti e fermo il diritto di ciascun genitore di potere vedere sempre il figlio, il regime delle visite risulta allo stato il seguente:
1) quando il volgerà il turno pomeridiano/serale (14/22), e Pt_1 la madre il turno di mattina (6-14) sarà portato e ripreso Per_1 dall'istituto scolastico dal padre. La e suo turno (ore 14,00) andrà a riprendere il figlio a casa dei nonni per poi riportarlo la sera dopo cena dove il bambino pernotterà. La settimana in cui sarà la ad avere il turno pomeridiano/serale CP_1
(14/22) ed il uello (6-14), il bambino pernotterà presso Pt_1 la madre che provvederà a portarlo a scuola. verrà ripreso dai Per_1
9 nonni alle ore 13 al fine di potere trascorrere il pomeriggio con il padre al momento in cui questi terminerà il proprio turno alle 14. La madre poi andrà a riprendere la sera dopo cena. Per_1
2) I fine settimana li trascorrerà alternativamente con il Per_1 padre e con la madre, d dopo scuola alla domenica sera dopo cena.
3) Durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni Per_1 con ciascun genitore da concordar 1 maggio di ogni anno.
4) Durante le festività natalizie: il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo intercorrente tra il 24 ed il 30 dicembre con un genitore ed il periodo intercorrente tra il 30 dicembre ed il 06 gennaio con l'altro; Durante le festività pasquali, il minore sempre ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
III ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Quanto alla casa familiare, il relativo provvedimento di assegnazione, pur costituendo un'utilità di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art 337 sexies c.c., è finalizzato alla tutela dei figli minorenni e dei figli maggiorenni e del loro interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Cass., 12.10.2018, n 25604) Tale principio trova applicazione anche qualora il soggetto assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che quindi limita la facoltà dell'altro genitore di disporre della propria quota dell'immobile e che, traducendosi in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (
Cass., 21 luglio 2021, n 20858). Nel caso in esame risulta che la residenza familiare è costituita da immobile ubicato in Prato, Via Catracci 37, con
10 garage annesso, di proprietà esclusiva del ricorrente, in ordine al quale, per quanto allegato e non contestato, è il ricorrente a sostenere le spese per le utenze, gli oneri condominiali e la TARI.
In ragione delle superiori determinazioni, la casa dovrà seguire la collocazione del minore e tale statuizione, in difetto di accordi differenti, non può che estendersi alle pertinenze, e quindi al garage che – secondo quanto prospettato- risulterebbe annesso all'abitazione e non è stata fornita alcuna prova della sua autonomia rispetto all'abitazione.
Al contempo, essendo l'immobile di esclusiva proprietà del convenuto, la sua assegnazione integra comunque una forma diretta di contribuzione che non può non incidere anche sulle determinazioni in ordine all'entità complessiva del contributo di mantenimento, in quanto – di fatto- limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto secondo lo schema suggerito dalla S.C.( Cass- 21 luglio 2021, n
20858). Conseguentemente, nell'attuale determinazione dell'importo del contributo per il mantenimento si terrà conto dell'incidenza dell'assegnazione dell'immobile, nelle sue componenti, per il resistente, precisando purtuttavia che tutti gli oneri connessi alla utilizzazione non possono che far carico al soggetto che ne ha l'esclusivo godimento, e quindi alla sino a che permarrà la sua assegnazione, CP_1 aderendo per il futuro a quanto richiesto dal ricorrente. Non è invece ammissibile nel presente procedimento la domanda di restituzione di pagamenti già effettuati, trattandosi di questione di natura strettamente patrimoniale e, peraltro, subordinata alla dimostrazione delle condizioni di cui agli artt 2033 e ss. c.c..
IV CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO E ULTERIORI RICHIESTE Con riferimento alle disposizioni di carattere economico, ai sensi dell'art
337 ter c.c., nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori.
11 Nel caso di minori, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ( Cass., 6.8.2020, n 16739).
Ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n 975).
Tuttavia, ai fini della determinazione corretta, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ( Cass. 11 aprile 2023, n 9619).
In concreto, sotto il profilo economico, per quanto dedotto dalle parti, entrambe le parti godono allo stato di sufficienti redditi.
In particolare di segnala quanto segue.
12 è dipendente a tempo indeterminato di II livello per la Parte_1
Rifinizione Penny s.r.l.. , con stipendio mensile netto di circa € 1612,00
(imponibile di oltre 1990,00), circa € 22.500,00 di reddito imponibile sino al 2022. La è dipendente della , in qualità di CP_1 CP_3
“operaia orditrice“, di IV livello, documentando negli anni 2022 e 2023 un reddito annuo imponibile tra € 24.500 ed € 26.500,00 ( retribuzione mensile di poco inferiore ad € 2.000,00 secondo le ultime buste paga, su cui incide per € 100,00), una giacenza sui conti estremamente ridotta, ed
è pacifico che percepisce per intero l'assegno unico per cica € 180,00 mensili.
E' opportuno precisare, in proposito, che nella prospettiva adottata la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti deve essere oggetto di complessiva e non frazionata valutazione, senza necessità di ulteriori dettagliati approfondimenti istruttori.
In ragione dei dati istruttori complessivamente acquisiti, anche in ordine ai finanziamenti contratti ed alle motivazioni fornite a riguardo, nella prospettiva di assicurare nella sostanza l'equilibrio raggiunto, tenendo conto anche dei potenziali oneri a carico del padre per il godimento di un alloggio in conseguenza dell'assegnazione della casa familiare di sua proprietà, al Collegio pare in definitiva equo porre a carico del Pt_1
l'importo di € 180,00 per il mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data della domanda e prevedendo un meccanismo di indicizzazione rispetto all'andamento dei prezzi proprio al fine di assicurare alla madre l'effettivo potere di acquisto preso in considerazione nella determinazione della misura del contributo a carico del ricorrente.
Sempre nella prospettiva di assicurare nella sostanza l'equilibrio, pare altresì equo porre a carico del padre il contributo per le spese di carattere straordinario come determinate e disciplinate dal Protocollo di
Intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche in essere presso il Tribunale di Prato, in misura paritaria del 50%, peraltro già condivisa dalle parti e del tutto in linea con i dati economici e patrimoniali acquisiti.
13 Non v'è spazio alcuno nell'ambito del presente procedimento per le ulteriori domande, formulate in via riconvenzionale, di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti in conseguenza delle condotte poste in essere il 16 aprile 2023, relativamente ai quali risulta essere stato instaurato processo penale nei confronti di . Parte_1
Invero, l'oggetto del presente procedimento va circoscritto a tutte le questioni collegate all'affidamento e collocamento della prole così che, anche in assenza di costituzione di parte civile nel processo penale, la domanda di risarcimento da illecito deve ritenersi non ammissibile, così come le questioni di natura patrimoniale relative al godimento di ulteriori beni diversi dall'assegnazione della casa familiare, quali autovetture o altro. Vanno invece disattese nel merito le richieste di condanna al risarcimento dei danni connessi alle espressioni utilizzate nell'ambito della istanza di rinvio di udienza depositata da controparte in data 03 dicembre 2024, nella parte in cui si indica il signor
[...]
come persona condannata definitivamente in I° e II° grado nel Pt_1
2009, già espressamente ritirate, e prive dell'intenzionalità di arrecare offesa, che per responsabilità processuale aggravata, rispettivamente formulate dalle parti . Peraltro, l' affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96
c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza
(Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave (Cass.,
21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in
Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass.,
2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass., 23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n.
334). Tale esigenza probatoria non può venir meno neppure in considerazione della qualità delle parti perché la sussistenza del danno deve essere espressione di un giudizio concreto e non astratto, mentre nel caso di specie nessuna delle parti ha dimostrato l'esistenza di un
14 danno patrimoniale concretamente subito né si ravvisano le condizioni per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c.
Infine, anche in ragione del parziale accoglimento delle domande e della reciproca soccombenza, si ravvisano le condizioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa:
a) Dispone: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 con domiciliazione abituale presso la ma linando le modalità di frequentazione con ognuno dei genitori nei termini specificati in parte motiva;
b) Dispone l'assegnazione della casa familiare, nei limiti precisati, alla madre;
c) Dispone a carico del padre, con decorrenza dalla instaurazione del presente giudizio, assegno di mantenimento ordinario nella misura di € 180,00 da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat a norma di legge dal gennaio di ogni anno, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie (da documentare e da concordare preventivamente); d) Dichiara inammissibile le domanda di risarcimento del danno da reato avanzata dalla resistente e rigetta ogni ulteriore domanda formulata: e) Dichiara l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Giudice rel. est. Dott. Michele Sirgiovanni
Il Presidente Dott. Lucia Schiaretti
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