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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/10/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 148/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. SASSONE ERICA Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. BERARDI Controparte_1 P.IVA_1
FILIPPO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009).
Esponeva parte opposta - con atto di fusione a rogito Notaio di Padova Persona_1 in data 19/12/23, rep. n. 51174 e racc. n. 22589, registrato a Padova il 19/12/23 al n.
44786 serie 1T, debitamente depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese, Controparte_2
, con sede legale in Morciano di Romagna (RN), Via R.
[...]
Bucci n. 61, Codice Fisale e Partita iva iscritta all'Albo delle Banche P.IVA_2 tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Decreto Legislativo 01/09/93, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), come successivamente integrato e modificato, è stata fusa mediante incorporazione nella che, con decorrenza dal 30/12/23, è Controparte_3 subentrata di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere o in fieri - in data 28/01/19 concedeva un finanziamento (mutuo Controparte_2 chirografario n. 104626) di € 19.000,00 all'interesse iniziale del 3,9% annuo nominale, che la parte finanziata si è obbligata a rimborsare in 5 anni mediante il pagamento di n.
60 rate mensili posticipate costanti di € 349,10 ciascuna, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi, con scadenza il giorno 28 di ogni mese di ogni anno dal 28/02/19, la prima, al 28/01/2024, l'ultima.
Ciò posto giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art. 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e
Pag. 2 di 5 supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Vi è generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi valida censura in ordine al rapporto contrattuale posto in essere.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente sono risultate carenti sul fonte probatorio.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Ebbene nulla a tal riguardo ha dedotto la parte interessata.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio
- che su di lei gravava in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione.
Né le generiche doglianze effettuate da parte opponente, la cui incidenza non è neanche specificata, possono portare alla sola ipotizzata simulazione.
Pag. 3 di 5 Rilevava correttamente e legittimamente l'opposta - l'importo del finanziamento è stato messo a disposizione del mediante accredito sul conto corrente n. 097- Parte_1
330-0006394 acceso presso la Filiale di Rimini Centro della Banca a nome della parte finanziata stessa – non sono state corrisposte alle scadenze pattuite alcune delle mensilità di ammortamento e la parte obbligata, sebbene ritualmente costituita in mora, non ha provveduto al pagamento della precorsa morosità - stante l'inadempimento alle obbligazioni assunte, la Banca, valendosi delle facoltà attribuite dalle norme che regolano il citato contratto di finanziamento, ha comunicato al la decadenza Parte_1 dal beneficio del termine, invitandolo a provvedere al pagamento di quanto dovuto - nonostante i successivi solleciti (tra cui lettera raccomandata A.R. del 22/09/23), alcunché è stato corrisposto alla Banca - il mutuatario non ha provveduto al pagamento delle rate, sì da far maturare il debito di cui alla domanda monitoria - la stessa ricostruzione fattuale offerta dall'opponente a smentire, tuttavia, la possibilità di configurare l'accordo simulatorio – il ha personalmente sottoscritto il Parte_1 contratto di finanziamento, ha acceso il conto corrente su cui fare transitare le somme, per poi destinarle al proprio datore di lavoro - il documento contrattuale non è stato disconosciuto dall'opponente.
Ciò posto appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
In definitiva la condotta di parte opponente, attese le sollevate argomentazioni, appaiono certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr.
Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n. 20399/04)
Pag. 4 di 5 Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui agli atti di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 16/10/2025
Il Giudice
F. NA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 148/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. SASSONE ERICA Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. BERARDI Controparte_1 P.IVA_1
FILIPPO
OPPOSTA
Conclusioni:
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009).
Esponeva parte opposta - con atto di fusione a rogito Notaio di Padova Persona_1 in data 19/12/23, rep. n. 51174 e racc. n. 22589, registrato a Padova il 19/12/23 al n.
44786 serie 1T, debitamente depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese, Controparte_2
, con sede legale in Morciano di Romagna (RN), Via R.
[...]
Bucci n. 61, Codice Fisale e Partita iva iscritta all'Albo delle Banche P.IVA_2 tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Decreto Legislativo 01/09/93, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), come successivamente integrato e modificato, è stata fusa mediante incorporazione nella che, con decorrenza dal 30/12/23, è Controparte_3 subentrata di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere o in fieri - in data 28/01/19 concedeva un finanziamento (mutuo Controparte_2 chirografario n. 104626) di € 19.000,00 all'interesse iniziale del 3,9% annuo nominale, che la parte finanziata si è obbligata a rimborsare in 5 anni mediante il pagamento di n.
60 rate mensili posticipate costanti di € 349,10 ciascuna, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi, con scadenza il giorno 28 di ogni mese di ogni anno dal 28/02/19, la prima, al 28/01/2024, l'ultima.
Ciò posto giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art. 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e
Pag. 2 di 5 supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Vi è generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi valida censura in ordine al rapporto contrattuale posto in essere.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente sono risultate carenti sul fonte probatorio.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Ebbene nulla a tal riguardo ha dedotto la parte interessata.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio
- che su di lei gravava in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione.
Né le generiche doglianze effettuate da parte opponente, la cui incidenza non è neanche specificata, possono portare alla sola ipotizzata simulazione.
Pag. 3 di 5 Rilevava correttamente e legittimamente l'opposta - l'importo del finanziamento è stato messo a disposizione del mediante accredito sul conto corrente n. 097- Parte_1
330-0006394 acceso presso la Filiale di Rimini Centro della Banca a nome della parte finanziata stessa – non sono state corrisposte alle scadenze pattuite alcune delle mensilità di ammortamento e la parte obbligata, sebbene ritualmente costituita in mora, non ha provveduto al pagamento della precorsa morosità - stante l'inadempimento alle obbligazioni assunte, la Banca, valendosi delle facoltà attribuite dalle norme che regolano il citato contratto di finanziamento, ha comunicato al la decadenza Parte_1 dal beneficio del termine, invitandolo a provvedere al pagamento di quanto dovuto - nonostante i successivi solleciti (tra cui lettera raccomandata A.R. del 22/09/23), alcunché è stato corrisposto alla Banca - il mutuatario non ha provveduto al pagamento delle rate, sì da far maturare il debito di cui alla domanda monitoria - la stessa ricostruzione fattuale offerta dall'opponente a smentire, tuttavia, la possibilità di configurare l'accordo simulatorio – il ha personalmente sottoscritto il Parte_1 contratto di finanziamento, ha acceso il conto corrente su cui fare transitare le somme, per poi destinarle al proprio datore di lavoro - il documento contrattuale non è stato disconosciuto dall'opponente.
Ciò posto appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
In definitiva la condotta di parte opponente, attese le sollevate argomentazioni, appaiono certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr.
Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n. 20399/04)
Pag. 4 di 5 Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui agli atti di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 16/10/2025
Il Giudice
F. NA
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