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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI AN RI EL, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2254/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03819132089 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'atto di comunicazione n. AA42 T1 930049427685 concernente l'esito del controllo formale art. 36 ter DPR 600/73 con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 8.317,40 a titolo di IRPEF e IVA dovuti per l'anno d'imposta
2019.
Deduceva che la richiesta dell'Ufficio derivava dal disconoscimento della detrazione rivendicata in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti su immobile di sua proprietà qualificati dall'Agenzia come
“nuova costruzione” in quanto consistiti in demolizione totale dell'immobile e ricostruzione dello stesso con ampliamento.
Eccepiva:
- Violazione art. 42 D.P.R. 600/73 per omessa sottoscrizione e sottoscrizione apposta da funzionario non appartenente e comunque non autorizzato in forza di una delega in possesso di tutti i requisiti previsti. Sosteneva che la carenza di sottoscrizione dell'atto ne determina la giuridica inesistenza, insuscettibile di sanatoria;
- La nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione digitale ex art. 24 Dlgs 82/2005 CAD e art. 42 Dpr
600/1973;
- Decadenza dal potere di rettifica avendo l'Ufficio disconosciuto le quote degli oneri dichiarati nelle sezioni “III A” “III C” e “IV” detratte nell'anno di imposta 2019, relativamente a spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2013 e 2014, mentre per gli anni di imposta 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017 non era stato notificato alcun avviso di accertamento né alcuna comunicazione.
- Le opere edilizie erano state realizzate sulla base di concessione edilizia n. 56 del 2012 con la quale era stato concesso un intervento di conservazione del patrimonio edilizio e non una “nuova costruzione”, per l'esecuzione di “lavori per la ristrutturazione ed ampliamento orizzontale e verticale di un fabbricato composto da 2 piani terra adibiti ad uso residenziale, ubicato nella Indirizzo_1 identificato”.
Integratosi il contraddittorio l'Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso atto non suscettibile di autonoma impugnazione, e comunque il rigetto.
Con memoria del 6 ottobre 2025 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, la Corte, sulle conclusioni delle parti, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte resistente dovendo rilevarsi che, secondo un consolidato insegnamento del Supremo Collegio, la comunicazione di irregolarità, emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73 è autonomamente impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, in quanto, nonostante la sua natura endoprocedimentale, è tuttavia ritenuto idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa definita, legittimandone l'impugnazione per tutelare il diritto di difesa, così da consentire al contribuente di evitare l'iscrizione a ruolo delle somme e l'avvio della riscossione coattiva.
2.È altresì possibile per l'Agenzia delle Entrate recuperare imposte per detrazioni non spettanti anche per anni pregressi in cui non vi era stata contestazione, a condizione che l'accertamento di eventuali errori o indebite detrazioni venga effettuato entro termini decadenziali specifici, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo, anche se non vi sono stati controlli automatici immediati.
3.È infondata l'eccezione di decadenza in quanto l'art 25 D.P.R. 600/73 il quale statuisce che: “ Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
La dichiarazione oggetto di controllo è quella presentata, per l'anno d'imposta 2019, nel 2020 e la cartella risulta notificata entro il 31/12/2024.
Sono, altresì infondate le eccezioni di parte ricorrente relative al difetto di delega e di valida sottoscrizione dell'atto dovendo considerarsi che l'atto impugnato è un invito bonario al pagamento e non già un atto tributario propriamente detto e che le norme invocate dal ricorrente come violate non sono riferibili alla comunicazione.
4.Nel merito il ricorso è infondato. L'articolo 16-bis del TUIR (DPR n. 917/86) disciplina le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La Risoluzione n. 4/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione si applica solo ai lavori di ristrutturazione della parte esistente, non a quelli di ampliamento, che configurano nuova costruzione. Tuttavia, è possibile beneficiare dell'agevolazione se i costi vengono rigorosamente separati.
Pertanto, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una 'nuova costruzione'.
Nell'ipotesi di ristrutturazione “senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una 'nuova costruzione'”.
Nel caso di specie, dalla Concessione Edilizia n.56 del 2012, richiamata dal ricorrente, risulta che sull'immobile sono stati eseguiti “Lavori di Ristrutturazione e Lavori di Ampliamento sia Orizzontale che
Verticale” del fabbricato di c.da S. Domenica in catasto foglio 20 particella ex 539. Trattandosi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente;
essendo stato effettuato un aumento della volumetria l'intervento non può essere considerato come “nuova costruzione”, con ulteriore perdita del diritto alla detrazione anche delle spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati e di quelle per interventi di risparmio energetico.
Inoltre, alla stregua della documentazione allegata da parte ricorrente, non risulta possibile procedere ad una distinzione tra le spese afferenti i lavori di ristrutturazione e quelle afferenti invece i lavori di ampliamento.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 605,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
605,00.
Agrigento 12.12.2025 Il Presidente
Il componente est.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI AN RI EL, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2254/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03819132089 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'atto di comunicazione n. AA42 T1 930049427685 concernente l'esito del controllo formale art. 36 ter DPR 600/73 con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 8.317,40 a titolo di IRPEF e IVA dovuti per l'anno d'imposta
2019.
Deduceva che la richiesta dell'Ufficio derivava dal disconoscimento della detrazione rivendicata in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti su immobile di sua proprietà qualificati dall'Agenzia come
“nuova costruzione” in quanto consistiti in demolizione totale dell'immobile e ricostruzione dello stesso con ampliamento.
Eccepiva:
- Violazione art. 42 D.P.R. 600/73 per omessa sottoscrizione e sottoscrizione apposta da funzionario non appartenente e comunque non autorizzato in forza di una delega in possesso di tutti i requisiti previsti. Sosteneva che la carenza di sottoscrizione dell'atto ne determina la giuridica inesistenza, insuscettibile di sanatoria;
- La nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione digitale ex art. 24 Dlgs 82/2005 CAD e art. 42 Dpr
600/1973;
- Decadenza dal potere di rettifica avendo l'Ufficio disconosciuto le quote degli oneri dichiarati nelle sezioni “III A” “III C” e “IV” detratte nell'anno di imposta 2019, relativamente a spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2013 e 2014, mentre per gli anni di imposta 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017 non era stato notificato alcun avviso di accertamento né alcuna comunicazione.
- Le opere edilizie erano state realizzate sulla base di concessione edilizia n. 56 del 2012 con la quale era stato concesso un intervento di conservazione del patrimonio edilizio e non una “nuova costruzione”, per l'esecuzione di “lavori per la ristrutturazione ed ampliamento orizzontale e verticale di un fabbricato composto da 2 piani terra adibiti ad uso residenziale, ubicato nella Indirizzo_1 identificato”.
Integratosi il contraddittorio l'Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso atto non suscettibile di autonoma impugnazione, e comunque il rigetto.
Con memoria del 6 ottobre 2025 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, la Corte, sulle conclusioni delle parti, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte resistente dovendo rilevarsi che, secondo un consolidato insegnamento del Supremo Collegio, la comunicazione di irregolarità, emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73 è autonomamente impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, in quanto, nonostante la sua natura endoprocedimentale, è tuttavia ritenuto idoneo a portare a conoscenza del contribuente una pretesa definita, legittimandone l'impugnazione per tutelare il diritto di difesa, così da consentire al contribuente di evitare l'iscrizione a ruolo delle somme e l'avvio della riscossione coattiva.
2.È altresì possibile per l'Agenzia delle Entrate recuperare imposte per detrazioni non spettanti anche per anni pregressi in cui non vi era stata contestazione, a condizione che l'accertamento di eventuali errori o indebite detrazioni venga effettuato entro termini decadenziali specifici, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo, anche se non vi sono stati controlli automatici immediati.
3.È infondata l'eccezione di decadenza in quanto l'art 25 D.P.R. 600/73 il quale statuisce che: “ Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
La dichiarazione oggetto di controllo è quella presentata, per l'anno d'imposta 2019, nel 2020 e la cartella risulta notificata entro il 31/12/2024.
Sono, altresì infondate le eccezioni di parte ricorrente relative al difetto di delega e di valida sottoscrizione dell'atto dovendo considerarsi che l'atto impugnato è un invito bonario al pagamento e non già un atto tributario propriamente detto e che le norme invocate dal ricorrente come violate non sono riferibili alla comunicazione.
4.Nel merito il ricorso è infondato. L'articolo 16-bis del TUIR (DPR n. 917/86) disciplina le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La Risoluzione n. 4/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione si applica solo ai lavori di ristrutturazione della parte esistente, non a quelli di ampliamento, che configurano nuova costruzione. Tuttavia, è possibile beneficiare dell'agevolazione se i costi vengono rigorosamente separati.
Pertanto, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una 'nuova costruzione'.
Nell'ipotesi di ristrutturazione “senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una 'nuova costruzione'”.
Nel caso di specie, dalla Concessione Edilizia n.56 del 2012, richiamata dal ricorrente, risulta che sull'immobile sono stati eseguiti “Lavori di Ristrutturazione e Lavori di Ampliamento sia Orizzontale che
Verticale” del fabbricato di c.da S. Domenica in catasto foglio 20 particella ex 539. Trattandosi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente;
essendo stato effettuato un aumento della volumetria l'intervento non può essere considerato come “nuova costruzione”, con ulteriore perdita del diritto alla detrazione anche delle spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati e di quelle per interventi di risparmio energetico.
Inoltre, alla stregua della documentazione allegata da parte ricorrente, non risulta possibile procedere ad una distinzione tra le spese afferenti i lavori di ristrutturazione e quelle afferenti invece i lavori di ampliamento.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 605,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
605,00.
Agrigento 12.12.2025 Il Presidente
Il componente est.