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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop, in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5554/2021 R.G.
TRA
– in persona del Commissario Liquidatore e legale Parte_1
rappresentante pro tempore –, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo rilasciata in virtù del decreto n.6 del 6 Luglio 2021, dall'Avv. Gaspare Salamone
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Luigi Guercio, n. 353
– ricorrente –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore –, rappresentato e difeso a mezzo di funzionario delegato, in virtù di delega allegata
1 agli atti, ed elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Giuseppe Garibaldi (Palazzo
Amato)
– resistente –
Avente ad oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 2828/3018 emessa dall'
' in data 12 Febbraio 2021 e notificata il 7 Controparte_1
Giugno 2021.
Conclusioni delle parti: all'udienza di discussione del 24 Settembre 2025, le parti concludevano chiedendo decidersi la causa. All'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ritualmente proposto, il – in persona del Parte_1
Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore – chiedeva che fosse annullata l'ordinanza ingiunzione n. 2828/3018 emessa dall Controparte_1
in data 12 Febbraio 2021 e notificata il 7 Giugno 2021 con la quale gli era ingiunto
[...]
di provvedere al pagamento della somma di € 2.835,00, oltre € 32,00 per spese, come sanzione amministrativa per le violazioni di legge accertate con rapporto n. 3018 del
4.02.2021, redatto a seguito di accertamento dell'11.11.2016, notificato il 03.01.2017,
perché, in violazione dell'art 53, comma primo, DPR 1124/1965 e dell'art. 1 lettera d) della
2 legge 28.12.1993, n. 561 e successive modificazioni, avrebbe trasmesso in ritardo, ossia in data 11.11.2016, all'istituto assicuratore la denuncia dell'infortunio sul lavoro occorso CP_2
in data 03.11.2016 al dipendente . Parte_2
Deduceva il ricorrente la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per omessa motivazione e per insufficienza del richiamo per relationem al rapporto di accertamento,
peraltro, sconosciuto e non notificato.
Nel merito, deduceva la propria assoluta mancanza di responsabilità atteso che, sulla base della convenzione stipulata con il Dott. Prof. tutti gli adempimenti richiesti Parte_2
dalla legge relativamente allo svolgimento dei rapporti lavorativi in essere erano stati delegati a detto professionista esterno.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
eccependo l'infondatezza dell'impugnazione della quale chiedeva il rigetto.
[...]
All'udienza del 24 Settembre 2025, la causa, istruita documentalmente, previa discussione orale, presenti i procuratori delle parti, era decisa con riserva di giorni 15 per il deposito della sentenza.
L'impugnazione è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorrente non ha contestato la sussistenza dell'illecito amministrativo consistente nell'avere trasmesso in ritardo la denuncia dell'infortunio occorso al dipendente in data 3 Giugno 2016, deducendo essenzialmente il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e la propria esenzione da responsabilità stante l'affidamento dei compiti di gestione dei rapporti lavorativi a professionista esterno all'amministrazione.
3 Orbene, dette eccezioni sono des tituite di fondamento.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'ordinanza per cui è giudizio risulta adeguatamente motivata indicando la norma violata, la condotta illecita e gli elementi probatori posti a fondamento degli accertamenti. Né assume rilievo la mancata conoscenza da parte del ricorrente del rapporto informativo trasmesso dall' all' trattandosi di atto CP_2 CP_1
meramente interno.
Parimenti infondata è l'esimente invocata dal ricorrente atteso che l'eventuale Parte_1
accordo intercorso con un professionista esterno in ordine agli adempimenti di legge relativi alla presentazione della denuncia di infortunio non può essere invocato a discolpa del soggetto datore di lavoro sul quale grava l'obbligo di denuncia dell'infortunio nei termini di legge.
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del convenuto , Controparte_1
ridotti del 20% ex art. 9, comma secondo, D. Lgs. 149/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Avv. Ornella Mannino definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 5554/2021, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) IG
4 l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. 2828/3018 emessa dall' in data 12 febbraio 2021 e notificata il 7 Controparte_1
giugno 2021; 2) AN il ricorrente – in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto – in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – che liquida in complessivi € 852,00, oltre rimborso forfettario del 15%, a norma dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. 149/2015.
Riserva giorni 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 24 Settembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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