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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/11/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2604 /2025
Oggi 04/11/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2604/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO ON , per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di
mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Nel caso di specie parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è limitato a contestare, in maniera del tutto generica, con espressioni ripetitive ed astratte, che lo stesso non ha tenuto in debita considerazione le patologie gravi da cui risulta essere affetta.
In particolare, il ricorrente si è limitato a ripetere, in più passaggi, la asserita mancanza di correttezza del giudizio clinico del CTU, senza però fornire alcuna critica specifica alla visita peritale espletata. Invero, in ricorso si legge che il ctu “ha chiaramente sottovalutato e
omesso di correttamente ed integralmente considerare il quadro clinico complessivo del sig Pt_1
e non ha attenzionato le conseguenze di tali infermità dell' odierno ricorrente che unitamente alle
3 altre patologie morbose costituiscono una patologia complessa che ha un notevole impatto sulla
capacità di lavoro del sig. ; “ha elaborato la sua relazione senza prendere in considerazione Pt_1
quanto specificato innanzi che se fosse stato valutato correttamente e nella sua completezza avrebbe
di certo modificato in melius per il ricorrente l'esito della predetta relazione”; “Il CTU non ha tenuto
adeguatamente conto delle patologie documentate”.
In definitiva, dunque, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal ctu , si è limitato a fondare il ricorso post atp su CP_2
delle generiche censure di erroneità e inadeguatezza dell'elaborato peritale.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il consulente ha ritenuto affetto da cardiopatia ischemica in soggetto con pregresso IMA, enfisema Pt_1
polmonare a scarsa incidenza funzionale, polipi colon ascendente. In particolare il ctu, in seno all'elaborato peritale, affermato che: “le patologie presentate dal sebbene abbiano una
valenza clinica non indifferente e rendono necessarie e terapie croniche virgole e controlli clinici e
strumentali frequenti, non sono ad un livello evolutivo tale da impedire l'attività lavorativa di
bracciante agricolo o qualsiasi attività lavorativa. Non c'è traccia, infatti, di scompenso cardiaco
virgola di gravi aritmie, ne è presente insufficiente respiratoria. I polipi del colon sono stati rimossi e
comunque al momento sono asintomatici”.
Il Ctu ha correttamente affermato che tali patologie non riducono le capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, concludendo che lo stesso non possiede, pertanto, le condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984.
Per quanto attiene al secondo motivo di doglianza si deve evidenziare che,
contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il ctu analizza specificatamente come le patologie sofferte dal ricorrente incidano, in particolare, sullo specifico mestiere svolto dal ovvero quello di bracciante agricolo. Invero, come si legge a pag. 10 Pt_1
dell'elaborato peritale, il ctu , nel valutare il complesso delle patologie di cui soffre CP_2
il ricorrente, tiene in debita considerazione la sua specifica attività lavorativa.
Con il terzo motivo di doglianza parte ricorrente lamenta che il ctu non abbia valutato
“in modo completo le certificazioni specialistiche depositate (ASP certificati cardiologici, Per_2
4 esami diagnostici del 2024-2025)”. Neppure tale argomentazione trova fondamento per i motivi che seguono. Parte attrice si limita a segnalare la presunta mancata analisi da parte del consulente di tale documentazione, senza compiere lo sforzo ulteriore di indicare perché
tali documenti sanitari siano rilevanti per il caso di specie né quali dati sanitari si traggano dagli stessi. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, invece, il ctu, come si rileva dalla lettura di pag. 2, 3 e 4 dell'elaborato peritale, ha valutato tale documentazione sanitaria. A fronte di ciò, parte ricorrente nulla ha aggiunto rispetto alla rilevanza di tale documentazione nel caso de quo;
pertanto, tale motivo di censura risulta infondato oltre che astratto e generico.
Infine, una parte significativa dell'atto introduttivo è dedicata a definizioni delle patologie in esame (si vedano in particolare pagg. 3,4,5 del ricorso). Com'è evidente, anche tali passaggi risultano privi di adeguata motivazione in relazione ai passaggi argomentativi seguiti dal consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, si risolvono in espressioni astratte e generiche.
Per le ragioni esposte non si rinvengono i presupposti per disporre un rinnovo delle operazioni di consulenza. Invero, siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge e rendono il ricorso inammissibile. Per contro, invece, le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr. Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(cfr. relazione di consulenza in atti).
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite,
trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Marsala, il 4.11.2025
IL GIUDICE
CI IN
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