Versione
1 maggio 1989
1 maggio 1989
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Versione
15 luglio 1989
15 luglio 1989
Art. 2. 1. Le preture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non comprese nell' articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo di circondario. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173 , convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173 , convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni.
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/1999, n. 9824Provvedimento: […] La sentenza ora impugnata dev'essere cassata senza rinvio, stante l'inammissibilità dell'impu-gnazione ordinaria (l'appello ex art.339 c.p.c.) proposta avverso il suddetto provvedimento pretorile di riunione delle due procedure relative all'eredità del suddetto BR (IA IC), inammissibilità che è sfuggita al Tribunale e che in questa sede di legittimità può e deve essere rilevato d'ufficio (v. ex multis, Cass. 1996 n. 4502). Con la sentenza n. 1374 del 1994 le Sezioni Unite civili hanno ritenuto, sulla base del disposto degli artt. 2 e 5 della legge n.30 del 1989, come successivamente modificata, che i rapporti tra laLeggi di più...
- fattispecie·
- provvedimento relativo a tale organizzazione·
- rapporti tra pretura circondariale e sezioni distaccate·
- questione di competenza·
- organizzazione interna di un unico ufficio·
- configurabilità·
- impugnabilità con i mezzi ordinari·
- esclusione·
- appello·
- ammissibilità ed inammissibilità·
- impugnazioni civili