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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/09/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3110 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pt_1
BOURSIER NIUTTA CARLO e RAIMONDI PATRIZIO MARIA, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante
E
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
), ( ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
), CP_4 C.F._4 CP_5
( , ( ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
( , CP_7 C.F._5 CP_8
( ), ( ), C.F._7 CP_9 C.F._8 [...]
( ), CP_10 C.F._9 CP_11
( ), ( , C.F._10 Controparte_12 C.F._5
( ), CP_13 C.F._11 CP_14
( ), ( ), C.F._12 CP_15 C.F._13
( , Controparte_16 C.F._14 Controparte_17
( ), C.F._15 Controparte_18
( , ( ), tutti C.F._16 Controparte_19 C.F._17
1 rappresentati e difesi dall'avv. BO AB, in virtù di mandato in calce al ricorso monitorio;
Appellati
E
(C.F. ), nato a [...] il 20/01/1991, CP_9 C.F._8 rappresentato e difeso dall'Avv. LANDOLFI MARIO e dall'Avv. BARBATO LUIGIA, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Appellato
FATTO
Con distinti ricorsi monitori, tutte le odierne parti appellate chiedevano ed ottenevano la condanna della società alla consegna immediata dei singoli contratti di Pt_1 telefonia mobile da loro stipulati con la predetta società, rappresentando - a fondamento delle richieste - la necessità di disporre di tale documentazione al fine di contestare inadempienze contrattuali al gestore telefonico.
provvedeva al pagamento delle somme di lite e contestualmente si opponeva Pt_1 all'ingiunzione con singoli atti di opposizione incardinati innanzi al Giudice di Pace
, il quale disponeva la riunione di tutti i giudizi di opposizione ai singoli decreti CP_20 ingiuntivi a quello precedentemente incardinato n. 1041-2017 RG. Nello specifico, la preliminarmente eccepiva l'improponibilità della avversa domanda per il Pt_1 mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom, quindi provvedeva a contestare la competenza del giudice adito dalla controparte in sede monitoria tanto sotto il profilo del valore che della materia, indicando quale giudice competente per questi aspetti il Tribunale di Benevento;
nel merito, invece, deduceva la carenza di un effettivo interesse degli opposti ad agire in sede monitoria, nonché
l'impossibilità di richiedere detta documentazione mediante ricorso per decreto ingiuntivo, documentando – in ogni caso – di aver tempestivamente inoltrato i contratti richiesti da alcune delle parti in causa, già prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Si costituivano in giudizio gli opposti, chiedendo il rigetto di tutti i motivi di opposizione e la conferma dei singoli decreti ingiuntivi.
Con sentenza n. 88/2020 il Giudice di Pace di accoglieva l'opposizione con CP_20 riferimento a quelle posizioni per le quali la aveva compiutamente Pt_1 documentato di aver fornito la documentazione contrattuale prima della notifica del
2 decreto ingiuntivo, rigettandole per il resto, previo rigetto sia dell'eccezione di incompetenza che dell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Co. Re. Com. ex art. 1, comma 11, Lg 249/1997; nel merito – infine – la sentenza impugnata argomentava in ordine all'inadempimento dell'opponente in considerazione dell'interesse delle parti opposte alla consegna dei contratti al fine di azionare il giudizio di merito per dedotte disfunzioni nell'utenza telefonica, nonché in ordine alla sussistenza del loro diritto, confermando i decreti ingiuntivi opposti e compensando integralmente le spese di giudizio.
La proponeva appello avverso la citata sentenza solo con riferimento ai Pt_1 giudizi per i quali era stata rigettata la sua opposizione, ribadendo le proprie eccezioni preliminari, nonché le proprie argomentazioni in merito all'insussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, tenuto conto del fatto che non esiste alcuna norma di legge che imponga uno specifico diritto alla consegna del contratto, come ad esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.Lgs 1/9/93 n. 385 (T.U.B) e che non occorre acquisire la copia Codi
“del contratto” di telefonia o del Modulo identificativo ricaricabile (c.d. ) originariamente sottoscritto per poter invocare la tutela presso il Corecom Campania o davanti all'Autorità Giudiziaria, a fronte di asseriti disservizi patiti in vigenza del rapporto contrattuale;
l'odierna appellante – poi – lamentava anche l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 633 e ss. cpc per la concessione dei decreti ingiuntivi.
L'appellante chiedeva, infine, la condanna degli appellati – e per essi del loro procuratore distrattario - alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in loro favore alla luce dei decreti ingiuntivi opposti, oltre al rimborso Pt_1 delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Costituendosi in giudizio solo a ridosso dell'udienza fissata dal precedente G.I. per la precisazione delle conclusioni, gli appellati in epigrafe indicati preliminarmente eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., quindi contestavano anche nel merito l'avverso appello, riportandosi ai propri atti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Dopo aver trattenuto la causa in decisione, con l'ordinanza del 16.11.2021 il precedente G.I. la rimetteva sul ruolo, fissando la nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
3 Riservata nuovamente la causa in decisione dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo), con ordinanza del 10.9.2024 veniva nuovamente rimessa sul ruolo con dichiarazione di interruzione del giudizio, stante l'intervenuta applicazione di una misura interdittiva (sia pure temporanea) nei confronti dell'unico procuratore di parte appellata (che non presenziava più alle udienze).
Riassunto regolarmente il giudizio, solo si costituiva a mezzo di un CP_9 nuovo procuratore e la causa veniva nuovamente riservata in decisione all'udienza del
20.3.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui si avvaleva la sola parte appellante e l'appellato CP_9
DIRITTO
Preliminarmente - nonostante non vi siano state contestazioni in merito – appare opportuno richiamare in questa sede il contenuto dell'ordinanza del 4.3.2025 con la quale si dava atto di aver verificato la regolarità della notifica del ricorso ex art. 303
c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sia all'Avv. Gabriella Bongi
(cfr. Pec del 9.12.2024, depositata in pari data) che alle parti personalmente (nei termini ivi precisati) anche alla luce dei condivisibili principi espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 11918 del 13.4.20221, che – in particolare - precisava che la notifica può essere eseguita anche direttamente presso il procuratore, stante l'intervenuta cessazione della sua sospensione.
Sempre in via preliminare, occorre rigettare il motivo di appello relativo all'improponibilità e/o improcedibilità delle domande monitorie per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom Campania ai sensi della Legge 249/1997 e del Regolamento 173/07/CONS, con consequenziale richiesta di dichiarazione di nullità e/o di revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Come giustamente argomentato da parte appellata, infatti, con la sentenza n. 8240 del
28.4.2020 (richiamata – ex multis – dalla sentenza n. 34933/2023 allegata da parte appellata) le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che: “In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto
4 all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”.
Non ci si può esimere dall'evidenziare che la predetta eccezione veniva riferita esplicitamente alla sola domanda monitoria, di talchè non appare riferibile al giudizio di opposizione che ne seguiva, nel qual caso – comunque – all'omesso esperimento non sarebbe seguita l'improponibilità della domanda, ma la mera improcedibilità, con consequenziale necessità di mera sospensione del giudizio e contestuale assegnazione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione (cfr. S.S.U.U. n. 8241 del
28.4.20202), che – invece – non veniva mai richiesto in questa sede, né veniva assegnato d'ufficio alla prima udienza, di talchè sarebbe stato tardivo assegnarlo direttamente all'udienza del 7.3.2024 (allorquando la sottoscritta subentrava nel ruolo).
Del pari infondate sono anche le eccezioni di incompetenza per valore e di incompetenza per materia, da ritenersi unitariamente trattabili alla luce dell'identità delle questioni ad esse sottese prive di pregio giuridico, in quanto fondate su un'errata individuazione dell'oggetto della controversia.
Quest'ultimo, individuabile nella consegna ai richiedenti di copia di un documento contrattuale, veniva infatti dall'appellante qualificato già in sede di opposizione all'ingiunzione come una prestazione assimilabile ad un obbligo di facere infungibile, ragion per cui ne veniva evidenziata l'insindacabilità da parte del giudice della fase monitoria alla luce di quanto disposto dall'art. 633 c.p.c., il quale, come noto, prevede che il Giudice possa pronunciare ingiunzione di pagamento o consegna “su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”. Proprio il richiamo, nel caso di specie, ad una prestazione concretizzantesi in un facere non suscettibile di ingiunzione appare però non pertinente al caso in esame: invero, di un
5 obbligo di facere, che anche solo concettualmente richiama il compimento di un'attività materiale a rilevanza esterna, potrebbe correttamente parlarsi solo in rapporto a quelle prestazioni aventi ad oggetto un'attività diretta alla redazione e formazione di un documento che prima non esisteva, cui si aggiunga poi la successiva consegna dello stesso, e non - a contrario - nei casi in cui il documento dedotto in obbligazione risulti essere già materialmente esistente prima della ricezione della richiesta di consegna;
proprio in questi ultimi casi può pacificamente farsi rientrare quello, corrispondente al caso in esame, della consegna di un contratto o di una copia dello stesso, in quanto il documento contrattuale viene materialmente in esistenza con la stipulazione del contratto ad opera delle parti e, di conseguenza, la successiva richiesta di consegna non potrà che riguardare per l'appunto la semplice consegna al richiedente di tale documento ovvero di una copia dello stesso su carta o su altro supporto conforme (la cui formazione comunque non richiede un'attività sussumibile in un'obbligazione di facere in quanto essa importa solo la trasposizione su carta dei dati presenti nella documentazione già in possesso dell'ingiunto – cfr. sul punto, ex multis, Cass. 8173 del
28.3.20253).
Stabilita, perciò, la riconducibilità della richiesta avanzata dagli appellati in sede monitoria ad un obbligo di consegna di cosa mobile determinata e non, invece, ad un obbligo di facere infungibile, ne discende quale logica conseguenza la contestuale infondatezza anche dei profili di doglianza attinenti all'insussistenza della competenza per valore del giudice del decreto ingiuntivo. Indipendentemente, infatti, da se il contratto in oggetto possieda o meno, come evidenziato dall'appellante, un valore indeterminabile alla luce della periodicità delle prestazioni in esso dedotte, l'art. 14
c.p.c. dispone che “nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”. Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa fosse da intendersi ricompreso nei limiti del valore di € 1.000,00, ragion per cui anche sotto il profilo del valore risulta
6 correttamente incardinata la competenza del Giudice di Pace adito con il ricorso monitorio.
Passando al merito, infine, ed in applicazione del “principio della ragione più liquida”
- al fine di addivenire ad una più rapida e agevole soluzione della controversia, tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti - occorrerà affrontare la questione relativa all'interesse ad agire degli appellati, in quanto detta questione (ed i motivi di impugnazione ad essa connessi) hanno carattere assorbente. Gli odierni appellati – infatti - agivano con i singoli ricorsi monitori, lamentando di non aver ottenuto copia del contratto telefonico relativo al proprio numero di utenza richiesto in via stragiudiziale alla per il tramite del proprio Pt_1 difensore. Gli appellati – inoltre - giustificavano il ricorso alla procedura monitoria al fine di ottenere i predetti contratti per far valere dei disservizi relativi alle utenze telefoniche, pretesa – dunque - astrattamente meritevole di tutela, atteso che il cliente ha diritto di verificare le condizioni contrattuali. Ciò precisato, occorre evidenziare che né il Codice della Privacy, né il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) prevedono una norma che disponga la sussistenza di un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico di potere richiedere ed ottenere dal gestore una copia del contratto, come previsto – invece - dall'art. 119 T.U.B. Ne consegue che - in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso - gli odierni appellati per agire con un'azione contrattuale (come quella proposta in sede monitoria) avrebbero dovuto provare con ogni documento utile (quale ad esempio una ricarica eseguita o un estratto conto telefonico), sia di essere intestatari dell'utenza telefonica indicata (evidenziando che la mera indicazione del numero di utenza non può essere intesa come piena prova della titolarità del contratto telefonico) sia un concreto ed attuale interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. Non si rinviene – invece - l'indicazione analitica degli specifici disservizi né nel ricorso monitorio (venivano riferiti soltanto generici malfunzionamenti dell'utenza) né nel corso del primo grado di giudizio, non essendo state effettuati segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, o in altra diversa sede giudiziale, rimanendo – dunque - tali dedotti disservizi oggetto di una soltanto generica contestazione, così come rilevato dall'appellante.
7 Per tali ragioni, dunque, non essendo desumibile un concreto interesse degli appellati ad agire in giudizio, le opposizioni avanzate dalla andavano integralmente Parte_1 accolte dal Giudice di primo grado.
Ne consegue che la sentenza di primo grado andrà riformata e, per l'effetto, dovranno essere revocati tutti i decreti ingiuntivi opposti in primo grado, con assorbimento di tutte le altre questioni dedotte in giudizio.
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, appaiono sussistere i presupposti per disporre la compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18), tenuto conto della esistenza, in materia, di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
Appare meritevole di accoglimento – inoltre - la richiesta formulata dall'appellante in merito alla condanna delle controparti alla restituzione degli importi corrisposti da Pt_1
quale conseguenza dei decreti ingiuntivi opposti, precisando che le spese legali
[...] dovranno essere recuperate nei confronti del procuratore antistatario, e non nei confronti delle parti (cfr. Cass. n. 8215 del 4.4.20134 e Cass. n. 13752 del 20.9.2002 ex multis).
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 88/2020 emessa dal Giudice di Pace di , revoca tutti i decreti ingiuntivi opposti nel CP_20 proc. 1041/17 e nei procedimenti allo stesso riuniti, con condanna del procuratore antistatario alla restituzione di ogni somma ricevuta da in Pt_1 forza dei decreti ingiuntivi revocati e successivi atti connessi;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 12/09/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In caso di interruzione del processo a causa della sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, la temporaneità della sanzione, diversifica i riflessi che la stessa produce sul processo interrotto nel senso che, una volta cessata, non è necessaria una nuova procura alle liti ed il procuratore, del tutto consapevole ed informato dell'evento interruttivo e della sua durata, pur in assenza della conoscenza legale, deve riprendere automaticamente ad esercitare il mandato alla scadenza anche in relazione agli adempimenti ex art. 305 c.p.c.” 2 “In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda;
ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)” 3 Il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, può essere fatto valere anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, configurandosi come autonomo diritto sostanziale alla consegna dei dati e non ad un facere, rispetto al quale pertanto, quale che sia il supporto sul quale gli stessi vengano incorporati, l'eventuale attività di formazione della copia assume carattere meramente secondario e strumentale. 4 In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento