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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6101 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12297/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12297/2020 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CATANIA Pt_1 P.IVA_1
VIA CONTE RUGGERO 47, rappr. e dif. dall'Avv. GAETANA ANGELA MARCHESE
(cf giusta procura in atti C.F._1
ATTORE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. Controparte_1 P.IVA_2 dom. in VIA FIRENZE 172 95128 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.NOLASCO GASPARE
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
CONVENUTA
Con provvedimento del 27.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 04.11.2020, l' premetteva che, il signor , in data Pt_1 Parte_2
24 ottobre 2015, alle ore 15.40 circa, nei pressi di Pisano/Zafferana Etnea, subiva un sinistro sportivo a seguito del quale si era dovuto assentare dal lavoro per malattia, in quanto durante la partita di calcio si scontrava con un avversario a seguito del quale subiva lesioni al ginocchio destro che lo costringeva ad un periodo di malattia e assenza dal lavoro per 143 giorni, dal 24 ottobre 2015 al 21 maggio 2016.
Sicchè, gli veniva riconosciuta l'indennità economica prevista dalla Legge n.222/1984. In conseguenza dell'infortunio, l' quale ente che gestisce le assicurazioni obbligatorie, erogava a favore del proprio Pt_1
pagina 1 di 3 assicurato la somma di euro 9.514,28 a titolo di indennità economica di malattia. Con lettera raccomandata del 17 gennaio 2018, parte attrice dichiarava di volersi surrogare nei diritti del proprio assicurato, ai sensi dell'articolo 1916 CC, per il recupero delle indennità economiche di malattia erogate in favore del signor , invitando la convenuta a pagare la complessiva somma di Parte_2 euro 10.550,01 per sorte capitale, come da ultima raccomandata del 28 ottobre 2019. Avendo espletato con esito negativo l'invito a stipulare una negoziazione assistita obbligatoria, chiedeva: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato durante la manifestazione sportiva e per
l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 10.550,01 oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi al soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio.
Si costituiva la società con comparsa depositata il 05.03.2023, la quale, eccepiva Controparte_1 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, nel merito contestava la domanda in fatto ed in diritto, chiedendo: preliminarmente, per le ragioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
per l'effetto, ordinare l'estromissione della convenuta Compagnia Assicuratrice Controparte_1 dall'odierno giudizio;
con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, cpa e iva;
in subordine, sena recesso dalla superiore assorbente eccezione preliminare, ritenere e dichiarare la domanda attorea infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
per l'effetto, rigettarla con qualsivoglia legale formula;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
in estremo subordine, liquidare il giusto ed il provato.
Con ordinanza del 14.03.2023, il G.I. rilevava la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c., difettando dei requisiti di cui all'art.163 n.3 e 4 c.p.c., e disponendone l'integrazione.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, essendo stata rigettata la richiesta prova per testi con ordinanza del 17.04.2024, alla quale si rinvia, stante l'incapacità a testimoniare del teste Pt_2
, ai sensi dell'art.246 c.p.c., con provvedimento del 27.05.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva
[...] posta in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice convenuta. Ed, in effetti, non risulta dalla documentazione in atti che, con riguardo al sinistro in oggetto, l'infortunato sia assicurato con la bensì, Parte_2 Controparte_2 come dallo stesso dichiarato nel modulo allegato alla memoria depositata il 14.03.2023, dalla Zurich
Insurance per conto della , dalla quale è stato risarcito per la somma complessiva Controparte_3 di euro 4.400,00 in data 27.07.2016. pagina 2 di 3 A ciò si aggiunga, nel merito, che non risultano provate le condizioni di operatività della polizza in oggetto, n.764809087, non oggetto di contestazione, in quanto, secondo le condizioni generali lett.D):
"L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il calciatore delle somme che egli sia tenuto a pagare ad altri calciatori a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per morte e lesioni derivanti da fasi di gioco. La garanzia è operante sempreché:
• il sinistro si sia verificato durante lo svolgimento di una fase di gioco e solo in occasione di gare ufficiali e/o amichevoli fra squadre appartenenti alla Federazione Italiana GI AL (per gare ufficiali si intendono quelle di campionato, torneo, amichevole purché preventivamente autorizzata dal competente Comitato della F.I.G.C.);
• il sinistro abbia come conseguenza la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 C.P., risultanti in una invalidità permanente pari o superiore al 3%;
• la responsabilità del calciatore sia accertata con sentenza passata in giudicato".
Tali condizioni non risultano provate da parte attrice, né appare idonea a colmare tale lacuna la richiesta di prova per testi avanzata, peraltro, inammissibile, ai sensi dell'art.246 c.p.c., avendo il teste un interesse che lo legittimerebbe a partecipare al presente procedimento (si veda, in tal Parte_2 senso, Cass. Civ., n.13501/2022).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata alla luce dell'insufficiente quadro probatorio sopra evidenziato, non avendo parte attrice assolto sufficientemente all'onere della prova sulla stessa incombente, la quale, peraltro, non ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Stante la soccombenza, l' deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute Pt_1 da parte convenuta, che si liquidano, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n.
147/2022, valori bassi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 1.698,50 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, rigetta la domanda avanzata da con atto di citazione Pt_1 notificato il 04.11.2020;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in € 1.698,50 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 18.11.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12297/2020 promossa da:
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CATANIA Pt_1 P.IVA_1
VIA CONTE RUGGERO 47, rappr. e dif. dall'Avv. GAETANA ANGELA MARCHESE
(cf giusta procura in atti C.F._1
ATTORE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. Controparte_1 P.IVA_2 dom. in VIA FIRENZE 172 95128 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.NOLASCO GASPARE
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
CONVENUTA
Con provvedimento del 27.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 04.11.2020, l' premetteva che, il signor , in data Pt_1 Parte_2
24 ottobre 2015, alle ore 15.40 circa, nei pressi di Pisano/Zafferana Etnea, subiva un sinistro sportivo a seguito del quale si era dovuto assentare dal lavoro per malattia, in quanto durante la partita di calcio si scontrava con un avversario a seguito del quale subiva lesioni al ginocchio destro che lo costringeva ad un periodo di malattia e assenza dal lavoro per 143 giorni, dal 24 ottobre 2015 al 21 maggio 2016.
Sicchè, gli veniva riconosciuta l'indennità economica prevista dalla Legge n.222/1984. In conseguenza dell'infortunio, l' quale ente che gestisce le assicurazioni obbligatorie, erogava a favore del proprio Pt_1
pagina 1 di 3 assicurato la somma di euro 9.514,28 a titolo di indennità economica di malattia. Con lettera raccomandata del 17 gennaio 2018, parte attrice dichiarava di volersi surrogare nei diritti del proprio assicurato, ai sensi dell'articolo 1916 CC, per il recupero delle indennità economiche di malattia erogate in favore del signor , invitando la convenuta a pagare la complessiva somma di Parte_2 euro 10.550,01 per sorte capitale, come da ultima raccomandata del 28 ottobre 2019. Avendo espletato con esito negativo l'invito a stipulare una negoziazione assistita obbligatoria, chiedeva: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato durante la manifestazione sportiva e per
l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 10.550,01 oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi al soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio.
Si costituiva la società con comparsa depositata il 05.03.2023, la quale, eccepiva Controparte_1 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, nel merito contestava la domanda in fatto ed in diritto, chiedendo: preliminarmente, per le ragioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
per l'effetto, ordinare l'estromissione della convenuta Compagnia Assicuratrice Controparte_1 dall'odierno giudizio;
con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, cpa e iva;
in subordine, sena recesso dalla superiore assorbente eccezione preliminare, ritenere e dichiarare la domanda attorea infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
per l'effetto, rigettarla con qualsivoglia legale formula;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
in estremo subordine, liquidare il giusto ed il provato.
Con ordinanza del 14.03.2023, il G.I. rilevava la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c., difettando dei requisiti di cui all'art.163 n.3 e 4 c.p.c., e disponendone l'integrazione.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, essendo stata rigettata la richiesta prova per testi con ordinanza del 17.04.2024, alla quale si rinvia, stante l'incapacità a testimoniare del teste Pt_2
, ai sensi dell'art.246 c.p.c., con provvedimento del 27.05.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva
[...] posta in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice convenuta. Ed, in effetti, non risulta dalla documentazione in atti che, con riguardo al sinistro in oggetto, l'infortunato sia assicurato con la bensì, Parte_2 Controparte_2 come dallo stesso dichiarato nel modulo allegato alla memoria depositata il 14.03.2023, dalla Zurich
Insurance per conto della , dalla quale è stato risarcito per la somma complessiva Controparte_3 di euro 4.400,00 in data 27.07.2016. pagina 2 di 3 A ciò si aggiunga, nel merito, che non risultano provate le condizioni di operatività della polizza in oggetto, n.764809087, non oggetto di contestazione, in quanto, secondo le condizioni generali lett.D):
"L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il calciatore delle somme che egli sia tenuto a pagare ad altri calciatori a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per morte e lesioni derivanti da fasi di gioco. La garanzia è operante sempreché:
• il sinistro si sia verificato durante lo svolgimento di una fase di gioco e solo in occasione di gare ufficiali e/o amichevoli fra squadre appartenenti alla Federazione Italiana GI AL (per gare ufficiali si intendono quelle di campionato, torneo, amichevole purché preventivamente autorizzata dal competente Comitato della F.I.G.C.);
• il sinistro abbia come conseguenza la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 C.P., risultanti in una invalidità permanente pari o superiore al 3%;
• la responsabilità del calciatore sia accertata con sentenza passata in giudicato".
Tali condizioni non risultano provate da parte attrice, né appare idonea a colmare tale lacuna la richiesta di prova per testi avanzata, peraltro, inammissibile, ai sensi dell'art.246 c.p.c., avendo il teste un interesse che lo legittimerebbe a partecipare al presente procedimento (si veda, in tal Parte_2 senso, Cass. Civ., n.13501/2022).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata alla luce dell'insufficiente quadro probatorio sopra evidenziato, non avendo parte attrice assolto sufficientemente all'onere della prova sulla stessa incombente, la quale, peraltro, non ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Stante la soccombenza, l' deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute Pt_1 da parte convenuta, che si liquidano, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n.
147/2022, valori bassi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 1.698,50 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, rigetta la domanda avanzata da con atto di citazione Pt_1 notificato il 04.11.2020;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in € 1.698,50 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 18.11.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino pagina 3 di 3