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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1470/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. D'AURIA VERONICA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025,
e premesso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio civile in data 26/06/2009 in Bari (anno
2009 – parte 1 – n. 5);
- dall'unione coniugale nascevano, il 22/11/2004, il figlio Per_1
e, il 19/04/2010, la figlia
[...] Per_2
- con ricorso depositato il 17/09/2014 domandava al Parte_1
Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con sentenza parziale n. 5446/2015 pubblicata il 14/12/2015, il Tribunale di Bari pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- le parti si erano accordate in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza dell'01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio. Con ordinanza del 28.7.2025 la causa era rimessa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti dalle parti in ordine al mantenimento della figlia minore. Le parti comparivano personalmente all'udienza del 15.10.2025 e, precisate le condizioni del divorzio, insistevano per la pronuncia di divorzio. La causa era, pertanto, nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01/04/2025.
***** La domanda di scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza non definitiva di separazione personale emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate in ricorso, come modificate e precisate a verbale di udienza del 15.10.2025 (affidamento esclusivo della figlia minore alla Per_2 madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo del padre al mantenimento della minore ) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa l'istanza congiunta. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 Parte_2
nel giudizio n. 1470/2025 R.G. V.G., con l'intervento del P.M.
[...] in sede, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi anzidetti in Bari in data 26/06/2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2009, atto n. 5, parte 1) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto come precisate e modificate a verbale di udienza del 15.10.2025 , da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 2.12.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1470/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. D'AURIA VERONICA nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025,
e premesso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratto matrimonio civile in data 26/06/2009 in Bari (anno
2009 – parte 1 – n. 5);
- dall'unione coniugale nascevano, il 22/11/2004, il figlio Per_1
e, il 19/04/2010, la figlia
[...] Per_2
- con ricorso depositato il 17/09/2014 domandava al Parte_1
Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con sentenza parziale n. 5446/2015 pubblicata il 14/12/2015, il Tribunale di Bari pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- le parti si erano accordate in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza dell'01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio. Con ordinanza del 28.7.2025 la causa era rimessa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti dalle parti in ordine al mantenimento della figlia minore. Le parti comparivano personalmente all'udienza del 15.10.2025 e, precisate le condizioni del divorzio, insistevano per la pronuncia di divorzio. La causa era, pertanto, nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01/04/2025.
***** La domanda di scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza non definitiva di separazione personale emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate in ricorso, come modificate e precisate a verbale di udienza del 15.10.2025 (affidamento esclusivo della figlia minore alla Per_2 madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo del padre al mantenimento della minore ) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa l'istanza congiunta. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 Parte_2
nel giudizio n. 1470/2025 R.G. V.G., con l'intervento del P.M.
[...] in sede, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi anzidetti in Bari in data 26/06/2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2009, atto n. 5, parte 1) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto come precisate e modificate a verbale di udienza del 15.10.2025 , da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 2.12.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato