TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6113/2024 cui è stata riunita quella di ATPO R.G. n. 2512/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Casanova di Carinola Parte_1
(CE) via Ten. Troianiello n. 8 presso lo studio dell'avv. Brigida Miola che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis e Davide
Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena
Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 agosto 2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 l. 222/84.
In conseguenza del diniego in sede amministrativa, deduceva di aver presentato ricorso per ATP
(proc. n. 2512/2023 R.G.) e che tuttavia il nominato CTU non lo riconosceva invalido ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, l' si è opposto alla domanda eccependone con varie CP_1 argomentazioni la inammissibilità del ricorso nonché nel merito l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza del 16.9.2025, disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO
n. R.G. 2512/2023, ritenuta l'insussistenza di ragioni per procedere al rinnovo delle operazioni peritali, la causa è definita mediante sentenza.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.07.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 30.7.2024. Il ricorso è stato depositato il giorno
27.08.2024.
Va poi evidenziato che le contestazioni mosse alla consulenza presentano il grado di specificità richiesto dall'art. 445 bis comma 6 c.p.c., avendo la parte ricorrente dedotto l'omessa valutazione dell'incidenza delle patologie e delle terapie praticate sulla sua capacità di lavoro che laddove correttamente valutata avrebbe determinato il riconoscimento della prestazione.
Da tanto consegue l'ammissibilità dell'opposizione anche sotto tale ultimo profilo.
Ciò posto, si osserva, tuttavia, che le suddette censure sono destituite di fondamento e nel merito il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Infatti, il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamate nell'odierno ricorso. Ha poi considerato e valutato compiutamente l'incidenza di tali patologie, tenendo conto della capacità di lavoro specifica.
In particolare, il consulente, pur considerata la gravità della patologia articolare che determina algie locali, ha escluso - alla luce dell'esame obiettivo - la sussistenza di un deficit funzionale rilevante al punto da incidere sulla capacità di lavoro del ricorrente. Nella relazione peritale che si richiama ha infatti evidenziato l'assenza di elementi presuntivi di fenomeni di sofferenza radicolare.
Sicché non è ravvisabile alcuna contraddizione nella motivazione del consulente tecnico e la doglianza della parte ricorrente si configura quale mero dissenso diagnostico e, quindi, come espressione di una non condivisione della valutazione espressa dall'ausiliario del giudice.
Ne consegue che le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante e possono essere poste a base della decisione.
Nella specie occorre, inoltre, osservare che la valutazione cui è chiamato il Giudice nell'indagare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ex L. 222/84 è differente da quella relativa alla concessione dell'assegno di invalidità civile, posto che nel primo caso riveste importanza fondamentale la capacità lavorativa conservata dall'istante nelle occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Invero, la nozione di invalidità pensionabile ex L. 222/84 è ancorata alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Ai fini dell'accertamento della detta invalidità è dunque necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età e della formazione professionale, in modo da valutare la sua possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse che costituiscano una naturale estrinsecazione delle sue attitudini, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento dell'organismo per essere sproporzionati alla residua efficienza fisiopsichica (cfr. Cass. n. 1186/2016, Ord. 6443/2017, 15265/2007).
Inoltre, la documentazione medica di formazione successiva prodotta dal ricorrente unitamente al ricorso in opposizione è da sé insufficiente a fondare il dedotto aggravamento delle patologie, già riconosciute e valutate dal consulente in quanto la stessa attesta esclusivamente una differente terapia del diabete di cui il ricorrente è affetto, ma nulla dice in ordine alla presenza di complicanze o danni d'organo che potrebbero assumere rilevanza. Pertanto, si ritiene che non sussistano elementi per disporre un supplemento di istruttoria.
A questo punto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente nella valutazione, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 16.9.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6113/2024 cui è stata riunita quella di ATPO R.G. n. 2512/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Casanova di Carinola Parte_1
(CE) via Ten. Troianiello n. 8 presso lo studio dell'avv. Brigida Miola che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis e Davide
Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena
Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 agosto 2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 l. 222/84.
In conseguenza del diniego in sede amministrativa, deduceva di aver presentato ricorso per ATP
(proc. n. 2512/2023 R.G.) e che tuttavia il nominato CTU non lo riconosceva invalido ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, l' si è opposto alla domanda eccependone con varie CP_1 argomentazioni la inammissibilità del ricorso nonché nel merito l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza del 16.9.2025, disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO
n. R.G. 2512/2023, ritenuta l'insussistenza di ragioni per procedere al rinnovo delle operazioni peritali, la causa è definita mediante sentenza.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.07.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 30.7.2024. Il ricorso è stato depositato il giorno
27.08.2024.
Va poi evidenziato che le contestazioni mosse alla consulenza presentano il grado di specificità richiesto dall'art. 445 bis comma 6 c.p.c., avendo la parte ricorrente dedotto l'omessa valutazione dell'incidenza delle patologie e delle terapie praticate sulla sua capacità di lavoro che laddove correttamente valutata avrebbe determinato il riconoscimento della prestazione.
Da tanto consegue l'ammissibilità dell'opposizione anche sotto tale ultimo profilo.
Ciò posto, si osserva, tuttavia, che le suddette censure sono destituite di fondamento e nel merito il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Infatti, il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamate nell'odierno ricorso. Ha poi considerato e valutato compiutamente l'incidenza di tali patologie, tenendo conto della capacità di lavoro specifica.
In particolare, il consulente, pur considerata la gravità della patologia articolare che determina algie locali, ha escluso - alla luce dell'esame obiettivo - la sussistenza di un deficit funzionale rilevante al punto da incidere sulla capacità di lavoro del ricorrente. Nella relazione peritale che si richiama ha infatti evidenziato l'assenza di elementi presuntivi di fenomeni di sofferenza radicolare.
Sicché non è ravvisabile alcuna contraddizione nella motivazione del consulente tecnico e la doglianza della parte ricorrente si configura quale mero dissenso diagnostico e, quindi, come espressione di una non condivisione della valutazione espressa dall'ausiliario del giudice.
Ne consegue che le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante e possono essere poste a base della decisione.
Nella specie occorre, inoltre, osservare che la valutazione cui è chiamato il Giudice nell'indagare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ex L. 222/84 è differente da quella relativa alla concessione dell'assegno di invalidità civile, posto che nel primo caso riveste importanza fondamentale la capacità lavorativa conservata dall'istante nelle occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Invero, la nozione di invalidità pensionabile ex L. 222/84 è ancorata alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Ai fini dell'accertamento della detta invalidità è dunque necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età e della formazione professionale, in modo da valutare la sua possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse che costituiscano una naturale estrinsecazione delle sue attitudini, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento dell'organismo per essere sproporzionati alla residua efficienza fisiopsichica (cfr. Cass. n. 1186/2016, Ord. 6443/2017, 15265/2007).
Inoltre, la documentazione medica di formazione successiva prodotta dal ricorrente unitamente al ricorso in opposizione è da sé insufficiente a fondare il dedotto aggravamento delle patologie, già riconosciute e valutate dal consulente in quanto la stessa attesta esclusivamente una differente terapia del diabete di cui il ricorrente è affetto, ma nulla dice in ordine alla presenza di complicanze o danni d'organo che potrebbero assumere rilevanza. Pertanto, si ritiene che non sussistano elementi per disporre un supplemento di istruttoria.
A questo punto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente nella valutazione, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
Santa Maria Capua Vetere, 16.9.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine