TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 418 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. DE NICOLO Parte_1
ANNAMARIA
E
– rappresentato e difeso dall'avv. DE NICOLO Controparte_1
ANNAMARIA
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1
- il giorno 11/11/1985 avevano contratto matrimonio in Taranto;
- dalla loro unione erano nati i figli e Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- l'unione era naufragata e le parti dopo essersi presentati in data
04/05/2021 nella casa Comunale dinnanzi all'Ufficiale di Stato civile,
addivenivano ad un accordo di separazione consensuale, confermato in data
09/06/2021 e concluso in data 04/05/2021, coma da atto iscritto al numero 1,
parte II, serie C, anno 2021;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 14/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia l'accordo di separazione consensuale redatto presso la
Casa Comunale dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Taranto, confermato in
2 data 09/06/2021 e concluso in data 04/05/2021, coma da atto iscritto al numero
1, parte II, serie C, anno 2021. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3
comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 10-3-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 05/02/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
3 1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
11/11/1985 nel Comune di Taranto da , nato a Parte_1
TA (TA) il 20/06/1964, e , nata a Controparte_1
NZ D'RD (PC) il 01/09/1966, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1985, parte 1 , numero 6 ;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il 10-3-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di per la trascrizione,
le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/03/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4